COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.4.2021
COM(2021) 206 final
2021/0106(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE
SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E
MODIFICA ALCUNI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE
{SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 84 final} - {SWD(2021) 85 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.Motivi e obiettivi della proposta
La presente relazione accompagna la proposta di
regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza
artificiale (legge sull'intelligenza artificiale). Con il termine
intelligenza artificiale (IA) si indica una famiglia di tecnologie in
rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici
economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e
sociali. L'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo un
miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e
dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione dell'erogazione
di servizi, può contribuire al conseguimento di risultati vantaggiosi
dal punto di vista sociale e ambientale nonché fornire vantaggi
competitivi fondamentali alle imprese e all'economia europea. Tale
azione è particolarmente necessaria in settori ad alto impatto, tra i
quali figurano quelli dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della
sanità, il settore pubblico, la finanza, la mobilità, gli affari interni
e l'agricoltura. Tuttavia gli stessi elementi e le stesse tecniche che
alimentano i benefici socio-economici dell'IA possono altresì comportare
nuovi rischi o conseguenze negative per le persone fisiche o la
società. In considerazione della velocità dei cambiamenti tecnologici e
delle possibili sfide, l'UE si impegna a perseguire un approccio
equilibrato. L'interesse dell'Unione è quello di preservare la
leadership tecnologica dell'UE e assicurare che i cittadini europei
possano beneficiare di nuove tecnologie sviluppate e operanti in
conformità ai valori, ai diritti fondamentali e ai principi dell'Unione.
Con la presente proposta si tiene fede all'impegno
politico della presidente von der Leyen che, nei suoi orientamenti
politici per la Commissione 2019-2024 "Un'Unione più ambiziosa", ha annunciato che la Commissione avrebbe
presentato una normativa per un approccio europeo coordinato alle
implicazioni umane ed etiche dell'intelligenza artificiale. A seguito di
tale annuncio la Commissione ha pubblicato il 19 febbraio 2020 il Libro
bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo
all'eccellenza e alla fiducia. Il Libro bianco definisce le opzioni
strategiche su come conseguire il duplice obiettivo di promuovere
l'adozione dell'IA e affrontare i rischi associati a determinati
utilizzi di tale tecnologia. La presente proposta mira ad attuare il
secondo obiettivo al fine di sviluppare un ecosistema di fiducia
proponendo un quadro giuridico per un'IA affidabile. La proposta si basa
sui valori e sui diritti fondamentali dell'UE e si prefigge di dare
alle persone e agli altri utenti la fiducia per adottare le soluzioni
basate sull'IA, incoraggiando al contempo le imprese a svilupparle. L'IA
dovrebbe rappresentare uno strumento per le persone e un fattore
positivo per la società, con il fine ultimo di migliorare il benessere
degli esseri umani. Le regole per l'IA disponibili sul mercato
dell'Unione o che comunque interessano le persone nell'Unione dovrebbero
pertanto essere incentrate sulle persone, affinché queste ultime
possano confidare nel fatto che la tecnologia sia usata in modo sicuro e
conforme alla legge, anche in termini di rispetto dei diritti
fondamentali. In seguito alla pubblicazione del Libro bianco, la
Commissione ha lanciato un'ampia consultazione dei portatori di
interessi, accolta con grande attenzione da un gran numero di questi
ultimi, che ha espresso il proprio favore a un intervento normativo
volto ad affrontare le sfide e le preoccupazioni sollevate dal crescente
utilizzo dell'IA.
La presente proposta risponde altresì alle
richieste esplicite del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che
hanno ripetutamente chiesto un intervento legislativo che assicuri il
buon funzionamento del mercato interno per i sistemi di intelligenza
artificiale ("sistemi di IA"), nel contesto del quale tanto i benefici
quanto i rischi legati all'intelligenza artificiale siano adeguatamente
affrontati a livello dell'Unione. Essa contribuisce all'obiettivo
dell'Unione di essere un leader mondiale nello sviluppo di
un'intelligenza artificiale sicura, affidabile ed etica, come dichiarato
dal Consiglio europeo, e garantisce la tutela dei principi etici, come richiesto specificamente dal Parlamento europeo.
Nel 2017 il Consiglio europeo ha invitato a
dimostrare la "consapevolezza dell'urgenza di far fronte alle tendenze
emergenti", comprese "questioni quali l'intelligenza artificiale …,
garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati,
diritti digitali e norme etiche". Nelle sue conclusioni del 2019 sul piano coordinato sullo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale "Made in Europe", il Consiglio ha inoltre posto l'accento
sull'importanza di garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini
europei e ha esortato a rivedere la normativa pertinente in vigore con
l'obiettivo di garantire che essa sia idonea allo scopo alla luce delle
nuove opportunità e sfide poste dall'intelligenza artificiale. Il
Consiglio europeo ha inoltre invitato a definire in maniera chiara le
applicazioni di IA che dovrebbero essere considerate ad alto rischio.
Nelle conclusioni più recenti del 21 ottobre 2020 si
esortava inoltre ad affrontare l'opacità, la complessità, la faziosità,
un certo grado di imprevedibilità e un comportamento parzialmente
autonomo di taluni sistemi di IA, onde garantirne la compatibilità con i
diritti fondamentali e agevolare l'applicazione delle norme giuridiche.
Anche il Parlamento europeo ha intrapreso una
quantità considerevole di attività nel settore dell'IA. Nell'ottobre del
2020 ha adottato una serie di risoluzioni concernenti l'IA, anche in
relazione ad etica, responsabilità e diritti d'autore. Nel 2021 tali risoluzioni sono state seguite da risoluzioni sull'IA in ambito penale nonché nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo. La risoluzione del Parlamento europeo
concernente un quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate raccomanda
specificamente alla Commissione di proporre una misura legislativa per
sfruttare le opportunità e i benefici dell'IA, ma anche per assicurare
la tutela dei principi etici. Tale risoluzione comprende il testo di una
proposta legislativa di regolamento sui principi etici per lo sviluppo,
la diffusione e l'utilizzo dell'IA, della robotica e delle tecnologie
correlate. Conformemente all'impegno politico assunto dalla presidente
von der Leyen nei suoi orientamenti politici per quanto concerne le
risoluzioni adottate dal Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 225
TFUE, la presente proposta tiene conto della summenzionata risoluzione
del Parlamento europeo nel pieno rispetto dei principi di
proporzionalità e sussidiarietà, nonché di quelli dell'accordo
"Legiferare meglio".
In tale contesto politico, la Commissione presenta il quadro normativo proposto sull'intelligenza artificiale con i seguenti obiettivi specifici:
·assicurare
che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione e utilizzati siano
sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti
fondamentali e i valori dell'Unione;
·assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'intelligenza artificiale;
·migliorare
la governance e l'applicazione effettiva della normativa esistente in
materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai
sistemi di IA;
·facilitare
lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e
affidabili nonché prevenire la frammentazione del mercato.
Al fine di conseguire tali obiettivi la presente
proposta presenta un approccio normativo orizzontale all'IA equilibrato e
proporzionato, che si limita ai requisiti minimi necessari per
affrontare i rischi e i problemi ad essa collegati, senza limitare od
ostacolare indebitamente lo sviluppo tecnologico o altrimenti aumentare
in modo sproporzionato il costo dell'immissione sul mercato di soluzioni
di IA. La proposta definisce un quadro giuridico solido e flessibile.
Da un lato, è completa e adeguata alle esigenze future per quanto
concerne le sue scelte normative fondamentali, compresi i requisiti
basati sui principi che i sistemi di IA dovrebbero soddisfare.
Dall'altro, mette in atto un sistema normativo proporzionato incentrato
su un approccio normativo ben definito basato sul rischio che non crea
restrizioni inutili al commercio, motivo per cui l'intervento legale è
adattato alle situazioni concrete nelle quali sussiste un motivo di
preoccupazione giustificato o nelle quali tale preoccupazione può essere
ragionevolmente prevista nel prossimo futuro. Allo stesso tempo il
quadro giuridico comprende meccanismi flessibili che fanno sì che esso
possa essere adeguato dinamicamente all'evoluzione della tecnologia e
all'emergere di nuove situazioni di preoccupazione.
La proposta fissa regole armonizzate per lo
sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di sistemi di IA
nell'Unione seguendo un approccio proporzionato basato sul rischio. Essa
propone un'unica definizione di IA adeguata alle esigenze future.
Talune pratiche di IA particolarmente dannose sono vietate in quanto in
contrasto con i valori dell'Unione, mentre sono proposte restrizioni e
tutele specifiche in relazione a determinati usi dei sistemi di
identificazione biometrica remota a fini di attività di contrasto. La
proposta stabilisce una solida metodologia per la gestione dei rischi
impiegata per definire i sistemi di IA "ad alto rischio" che pongono
rischi significativi per la salute e la sicurezza o per i diritti
fondamentali delle persone. Tali sistemi di IA dovranno rispettare una
serie di requisiti obbligatori orizzontali per un'IA affidabile nonché
seguire le procedure di valutazione della conformità prima di poter
essere immessi sul mercato dell'Unione. Obblighi prevedibili,
proporzionati e chiari sono posti in capo anche a fornitori e utenti di
tali sistemi con l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il rispetto
della normativa vigente che tutela i diritti fondamentali durante
l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA. Per taluni sistemi specifici
di IA, vengono proposti soltanto obblighi minimi di trasparenza, in
particolare quando vengono utilizzati chatbot o "deep fake".
Le regole proposte saranno applicate tramite un
sistema di governance a livello di Stati membri, sulla base di strutture
già esistenti, e un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione
con l'istituzione di un comitato europeo per l'intelligenza artificiale.
Vengono inoltre proposte misure aggiuntive per sostenere l'innovazione,
in particolare attraverso spazi di sperimentazione normativa per l'IA e
altre misure per ridurre gli oneri normativi e sostenere le piccole e
medie imprese ("PMI") e le start-up.
1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La natura orizzontale della proposta richiede
un'assoluta coerenza con la normativa vigente dell'Unione applicabile ai
settori nei quali i sistemi di IA ad alto rischio sono già utilizzati o
saranno probabilmente utilizzati in un prossimo futuro.
È inoltre assicurata la coerenza con la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto derivato dell'UE
in vigore in materia di protezione dei dati, tutela dei consumatori, non
discriminazione e parità di genere. La proposta non pregiudica il
regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE)
2016/679) e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di
polizia e giudiziarie (direttiva (UE) 2016/680) e li integra con una
serie di regole armonizzate applicabili alla progettazione, allo
sviluppo e all'utilizzo di determinati sistemi di IA ad alto rischio
nonché di restrizioni concernenti determinati usi dei sistemi di
identificazione biometrica remota. La presente proposta integra inoltre
il diritto dell'Unione in vigore in materia di non discriminazione con
requisiti specifici che mirano a ridurre al minimo il rischio di
discriminazione algoritmica, in particolare in relazione alla
progettazione e alla qualità dei set di dati utilizzati per lo sviluppo
dei sistemi di IA, integrati con obblighi relativi alle prove, alla
gestione dei rischi, alla documentazione e alla sorveglianza umana
durante l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA. La presente proposta
non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di
concorrenza.
Per quanto concerne i sistemi di IA ad alto rischio
che sono componenti di sicurezza dei prodotti, la presente proposta
sarà integrata nella normativa settoriale vigente in materia di
sicurezza, al fine di assicurare la coerenza, evitare duplicazioni e
ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi. In particolare, per quanto
concerne i sistemi di IA ad alto rischio collegati a prodotti soggetti
al nuovo quadro normativo (ad esempio macchine, dispositivi medici,
giocattoli), i requisiti per i sistemi di IA stabiliti nella presente
proposta saranno verificati nel contesto delle procedure di valutazione
della conformità esistenti ai sensi della legislazione pertinente di
detto nuovo quadro normativo. Per quanto concerne l'interazione dei
requisiti, mentre i rischi per la sicurezza specifici dei sistemi di IA
sono destinati a essere soggetti ai requisiti della presente proposta,
la legislazione del nuovo quadro normativo mira a garantire la sicurezza
complessiva del prodotto finale e può pertanto contenere requisiti
specifici concernenti l'integrazione sicura di un sistema di IA nel
prodotto finale. La proposta di regolamento sulle macchine, adottata
nella medesima data della presente proposta, riflette pienamente questo
approccio. Per quanto concerne i sistemi di IA ad alto rischio collegati
a prodotti soggetti all'applicazione della pertinente normativa del
"vecchio approccio" (ad esempio aviazione, autovetture), la presente
proposta non si applicherebbe direttamente. Tuttavia i requisiti
essenziali ex ante per i sistemi di IA ad alto rischio stabiliti nella
presente proposta dovranno essere presi in considerazione al momento
dell'adozione della pertinente normativa di esecuzione o delegata ai
sensi di tali atti.
Per quanto concerne i sistemi di IA forniti o
utilizzati da enti creditizi regolamentati, le autorità competenti per
il controllo sulla normativa dell'Unione in materia di servizi
finanziari dovrebbero essere designate come autorità competenti per il
controllo sui requisiti della presente proposta al fine di assicurare
un'applicazione coerente degli obblighi previsti dalla presente proposta
e dalla normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari laddove i
sistemi di IA siano in una certa misura implicitamente regolamentati in
relazione al sistema di governance interna degli enti creditizi. Al
fine di migliorare ulteriormente la coerenza, la procedura di
valutazione della conformità e taluni degli obblighi procedurali dei
fornitori a norma della presente proposta sono integrati nelle procedure
ai sensi della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale.
La presente proposta è altresì coerente con la
legislazione dell'Unione applicabile ai servizi, compresi i servizi di
intermediazione regolati dalla direttiva sul commercio elettronico
(direttiva 2000/31/CE) e la recente proposta della Commissione per la legge sui servizi digitali.
In relazione ai sistemi di IA che sono componenti
di sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza
e giustizia gestiti dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA), la proposta non si
applicherà ai sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio
prima che sia trascorso un anno dalla data di applicazione del presente
regolamento, fatto salvo il caso in cui la sostituzione o la modifica di
tali atti giuridici comporti una modifica significativa della
progettazione o della finalità prevista del sistema di IA o dei sistemi
di IA interessati.
1.3.Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta fa parte di un pacchetto più ampio di
misure destinate ad affrontare i problemi posti dallo sviluppo e
dall'utilizzo dell'IA, come esaminato nel Libro bianco sull'intelligenza
artificiale. Sono pertanto garantite la coerenza e la complementarità
rispetto ad altre iniziative in corso o previste della Commissione,
volte anch'esse ad affrontare tali problemi, comprese la revisione della
normativa settoriale sui prodotti (ad esempio la direttiva macchine, la
direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti) e le iniziative che
affrontano le questioni connesse alla responsabilità in relazione alle
nuove tecnologie, compresi i sistemi di IA. Tali iniziative si baseranno
sulla presente proposta e la integreranno al fine di apportare
chiarezza giuridica e favorire lo sviluppo di un ecosistema di fiducia
nei confronti dell'IA in Europa.
La proposta è inoltre coerente con la strategia
digitale globale della Commissione nel contesto del suo contributo alla
promozione della tecnologia al servizio delle persone, uno dei tre
pilastri principali dell'orientamento politico e degli obiettivi
annunciati nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa". Stabilisce un quadro coerente, efficace e
proporzionato per assicurare che l'IA si sviluppi secondo modalità che
rispettano i diritti delle persone e ne guadagnano la fiducia, rendendo
l'Europa adatta all'era digitale e trasformando i prossimi dieci anni
nel decennio digitale.
Inoltre la promozione dell'innovazione basata sull'IA è strettamente legata all'Atto sulla governance dei dati, alla direttiva sull'apertura dei dati e ad altre iniziative nell'ambito della strategia dell'UE per i dati, che stabiliranno meccanismi e servizi
affidabili per il riutilizzo, la condivisione e la messa in comune dei
dati, essenziali per lo sviluppo di modelli di IA di alta qualità basati
sui dati.
La proposta rafforza inoltre in maniera
significativa il ruolo dell'Unione per quanto riguarda il contributo
alla definizione di norme e standard globali e la promozione di un'IA
affidabile che sia coerente con i valori e gli interessi dell'Unione.
Essa fornisce all'Unione una base solida per impegnarsi ulteriormente
con i suoi partner esterni, compresi i paesi terzi, e nei consessi
internazionali in merito a questioni relative all'IA.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
2.1.Base giuridica
La base giuridica della proposta è costituita
innanzitutto dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di misure destinate
ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
La presente proposta costituisce una parte
fondamentale della strategia dell'Unione per il mercato unico digitale.
L'obiettivo principale della presente proposta è assicurare il buon
funzionamento del mercato interno fissando regole armonizzate, in
particolare per quanto concerne lo sviluppo, l'immissione sul mercato
dell'Unione e l'utilizzo di prodotti e servizi che ricorrono a
tecnologie di intelligenza artificiale o forniti come sistemi di IA
indipendenti ("stand-alone"). Taluni Stati membri stanno già prendendo
in considerazione l'adozione di regole nazionali destinate ad assicurare
che l'IA sia sicura e venga sviluppata e utilizzata nel rispetto dei
diritti fondamentali. È probabile che ciò determini due problemi
principali: i) una frammentazione del mercato interno su elementi
essenziali concernenti in particolare i requisiti dei prodotti e dei
servizi di IA, la loro commercializzazione, il loro utilizzo, la
responsabilità e il controllo da parte delle autorità pubbliche; ii) la
riduzione sostanziale della certezza del diritto tanto per i fornitori
quanto per gli utenti dei sistemi di IA in merito alle modalità secondo
cui le regole nuove e quelle esistenti si applicheranno a tali sistemi
nell'Unione. Data l'ampia circolazione di prodotti e servizi a livello
transfrontaliero, questi due problemi possono essere risolti al meglio
attraverso l'armonizzazione della legislazione a livello UE.
La presente proposta definisce infatti dei
requisiti obbligatori comuni applicabili alla progettazione e allo
sviluppo di alcuni sistemi di IA prima della loro immissione sul
mercato, che saranno resi ulteriormente operativi attraverso norme
tecniche armonizzate. La presente proposta contempla altresì la
situazione successiva all'immissione sul mercato dei sistemi di IA
armonizzando le modalità secondo cui sono eseguiti i controlli ex post.
Inoltre, considerando che la presente proposta
contiene talune regole specifiche sulla protezione delle persone fisiche
per quanto concerne il trattamento di dati personali, in particolare
restrizioni sull'utilizzo di sistemi di IA per l'identificazione
biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a
fini di attività di contrasto, è opportuno basare il presente
regolamento, per quanto concerne tali regole specifiche, sull'articolo
16 TFUE.
2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La natura dell'IA, che si basa spesso su set di
dati di grandi dimensioni e varietà che possono essere integrati in
qualsiasi prodotto o servizio che circola liberamente nel mercato
interno, implica che gli obiettivi della presente proposta non possano
essere conseguiti in maniera efficace dai singoli Stati membri. Il
formarsi di un mosaico di regole nazionali potenzialmente divergenti
potrebbe inoltre ostacolare la circolazione senza soluzione di
continuità di prodotti e servizi collegati ai sistemi di IA in tutta
l'UE e potrebbe dimostrarsi inefficace nel garantire la sicurezza e la
protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione nei diversi
Stati membri. Gli approcci nazionali destinati ad affrontare tali
problemi creerebbero soltanto incertezza e ostacoli ulteriori e
rallenterebbero l'adozione dell'IA da parte del mercato.
Gli obiettivi della presente proposta possono
essere meglio conseguiti a livello dell'Unione per evitare un'ulteriore
frammentazione del mercato unico in quadri nazionali potenzialmente
contraddittori che impediscono la libera circolazione di beni e servizi
in cui è integrata l'IA. Un solido quadro normativo europeo per un'IA
affidabile assicurerà altresì parità di condizioni e tutelerà tutte le
persone, rafforzando allo stesso tempo la competitività e la base
industriale dell'Europa nel settore dell'IA. Soltanto un'azione comune a
livello di Unione può altresì tutelare la sovranità digitale
dell'Unione e sfruttare gli strumenti e i poteri di regolamentazione di
quest'ultima per plasmare regole e norme di portata globale.
2.3.Proporzionalità
La proposta si basa sui quadri giuridici esistenti
ed è proporzionata e necessaria per il conseguimento dei suoi obiettivi
dato che segue un approccio basato sul rischio e impone oneri normativi
soltanto laddove un sistema di IA possa comportare rischi alti per i
diritti fondamentali e la sicurezza. Per altri sistemi di IA non ad alto
rischio sono imposti soltanto obblighi di trasparenza molto limitati,
ad esempio in termini di fornitura di informazioni per segnalare
l'utilizzo di un sistema di IA nelle interazioni con esseri umani. Per i
sistemi di IA ad alto rischio i requisiti di qualità elevata dei dati,
documentazione e tracciabilità, trasparenza, sorveglianza umana,
precisione e robustezza sono strettamente necessari per attenuare i
rischi per i diritti fondamentali e la sicurezza posti dall'IA e che non
sono oggetto di altri quadri giuridici in vigore. Norme armonizzate e
strumenti di sostegno per l'orientamento e la conformità forniranno
assistenza a fornitori e utenti ai fini del rispetto dei requisiti
stabiliti dalla presente proposta e della riduzione dei costi. I costi
sostenuti dagli operatori sono proporzionati agli obiettivi conseguiti e
ai benefici economici e reputazionali che gli operatori possono
aspettarsi dalla presente proposta.
2.4.Scelta dell'atto giuridico
La scelta di un regolamento come atto giuridico è
giustificata dalla necessità di un'applicazione uniforme delle nuove
regole, come la definizione di IA, il divieto di talune pratiche dannose
consentite dall'IA e la classificazione di taluni sistemi di IA.
L'applicabilità diretta di un regolamento, conformemente all'articolo
288 TFUE, ridurrà la frammentazione giuridica e faciliterà lo sviluppo
di un mercato unico per sistemi di IA leciti, sicuri e affidabili. Tale
obiettivo sarà conseguito in particolare introducendo una serie
armonizzata di requisiti di base per quanto concerne i sistemi di IA
classificati come ad alto rischio e di obblighi riguardanti fornitori e
utenti di tali sistemi, migliorando la tutela dei diritti fondamentali e
garantendo certezza del diritto tanto per gli operatori quanto per i
consumatori.
Allo stesso tempo, le disposizioni del regolamento
non sono eccessivamente prescrittive e lasciano spazio a diversi livelli
di azione da parte degli Stati membri in relazione ad aspetti che non
pregiudicano il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa, in
particolare l'organizzazione interna del sistema di vigilanza del
mercato e l'adozione di misure destinate a promuovere l'innovazione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
3.1.Consultazione dei portatori di interessi
La presente proposta è il risultato di un'ampia
consultazione di tutti i principali portatori di interessi, nel contesto
della quale sono stati applicati i principi generali e le norme minime
per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione.
Una consultazione pubblica online
è stata avviata il 19 febbraio 2020, unitamente alla pubblicazione del
Libro bianco sull'intelligenza artificiale, ed è durata fino al 14
giugno 2020. L'obiettivo di tale consultazione era raccogliere opinioni e
pareri sul Libro bianco. Tale consultazione è stata rivolta a tutti i
portatori di interessi coinvolti del settore pubblico e di quello
privato, compresi governi, autorità locali, organizzazioni commerciali e
non, parti sociali, esperti, accademici e cittadini. Dopo aver
analizzato tutte le risposte pervenute, la Commissione ha pubblicato una
sintesi dei risultati, così come le singole risposte, sul proprio sito
web.
Complessivamente sono pervenuti 1 215
contributi, di cui 352 da imprese od organizzazioni/associazioni di
imprese, 406 da persone fisiche (92 % persone fisiche dell'UE), 152
a nome di istituzioni accademiche/di ricerca e 73 da autorità
pubbliche. I pareri della società civile sono stati rappresentati da 160
partecipanti (tra cui 9 organizzazioni di consumatori, 129
organizzazioni non governative e 22 sindacati); 72 partecipanti hanno
invece contribuito classificandosi come "altri". Dei 352 rappresentanti
di imprese e dell'industria, 222 sono stati imprese e rappresentanti di
imprese, il 41,5 % delle quali apparteneva alla categoria delle
micro, piccole e medie imprese. Nel resto dei casi si è trattato di
associazioni di imprese. Complessivamente l'84 % delle risposte
ricevute da imprese e dall'industria è pervenuto dall'UE-27. A seconda
della domanda, tra 81 e 598 partecipanti hanno utilizzato l'opzione di
testo libero per inserire osservazioni. Oltre 450 documenti di sintesi
sono stati presentati tramite il sito web EUSurvey, in aggiunta alle
risposte al questionario (oltre 400) oppure sotto forma di contributi
indipendenti (oltre 50).
Complessivamente è stato registrato un consenso
generale tra i portatori di interessi in merito alla necessità di
intervenire. Una grande maggioranza dei portatori di interessi si è
detta concorde in merito al fatto che esistano lacune legislative o che
sia necessaria una normativa nuova. Tuttavia diversi portatori di
interessi hanno avvertito la Commissione di evitare duplicazioni,
obblighi contrastanti e una regolamentazione eccessiva. Sono pervenute
numerose osservazioni nelle quali è stata sottolineata l'importanza di
un quadro normativo proporzionato e neutro dal punto di vista
tecnologico.
I portatori di interessi hanno richiesto per lo più
una definizione restrittiva, chiara e precisa del concetto di
intelligenza artificiale. I portatori di interessi hanno altresì
sottolineato che, oltre al chiarimento del termine "intelligenza
artificiale", è importante definire anche "rischio", "alto rischio",
"basso rischio", "identificazione biometrica remota" e "danno".
La maggior parte dei partecipanti si è detta
esplicitamente a favore dell'approccio basato sul rischio. Il ricorso a
un quadro basato sul rischio è stato considerato un'opzione migliore
rispetto a una regolamentazione di natura generale applicabile a tutti i
sistemi di IA. I tipi di rischi e minacce dovrebbero essere basati su
un approccio per singolo settore e per singolo caso. I rischi dovrebbero
inoltre essere calcolati tenendo conto del loro impatto su diritti e
sicurezza.
Disporre di spazi di sperimentazione normativa
potrebbe essere molto utile per promuovere l'IA e tale possibilità è
stata accolta con favore da taluni portatori di interessi, in
particolare le associazioni di imprese.
Tra coloro che hanno formulato la loro opinione in
merito ai modelli di applicazione, più del 50 %, in particolare
appartenenti ad associazioni di imprese, si è detto a favore di una
combinazione di un'autovalutazione ex-ante del rischio e un'applicazione
ex post per i sistemi di IA ad alto rischio.
3.2.Assunzione e uso di perizie
La proposta si basa su due anni di analisi e uno
stretto coinvolgimento dei portatori di interessi, tra i quali figurano
accademici, imprese, parti sociali, organizzazioni non governative,
Stati membri e cittadini. I lavori preparatori sono iniziati nel 2018
con la creazione di un gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale (AI HLEG),
avente una configurazione ampia e inclusiva, costituito da 52 esperti
di chiara fama incaricati di fornire consulenza alla Commissione in
merito all'attuazione della sua strategia sull'intelligenza artificiale.
Nell'aprile del 2019 la Commissione ha sostenuto i requisiti fondamentali stabiliti negli orientamenti etici dell'AI HLEG per un'IA affidabile, che erano stati rivisti per tenere conto
di più di 500 osservazioni formulate da portatori di interessi. I
requisiti fondamentali riflettono un approccio diffuso e comune, come
evidenziato da una pletora di codici etici e principi sviluppati da
numerose organizzazioni private e pubbliche in Europa e al di fuori dei
suoi confini, secondo il quale lo sviluppo e l'utilizzo di IA dovrebbero
essere guidati da alcuni principi essenziali orientati ai valori.
L'elenco di valutazione per un'intelligenza artificiale affidabile
(ALTAI, dal titolo inglese della pubblicazione) ha reso operativi tali requisiti nel contesto di un processo pilota che ha coinvolto oltre 350 organizzazioni.
È stata inoltre istituita l'Alleanza per l'IA, costituita da una piattaforma destinata a
consentire a circa 4 000 portatori di interessi di discutere le
implicazioni tecnologiche e sociali dell'IA, che culmina in un'assemblea
annuale sull'IA.
Il Libro bianco
sull'intelligenza artificiale ha sviluppato ulteriormente tale approccio
inclusivo, incoraggiando la presentazione di osservazioni da parte di
oltre 1 250 portatori di interessi, comprese più di 450 prese di
posizione aggiuntive. Di conseguenza la Commissione ha pubblicato una
valutazione d'impatto iniziale, che ha a sua volta attirato più di 130
osservazioni. Sono stati organizzati anche seminari ed eventi supplementari dedicati ai portatori di interessi, i
cui risultati hanno sostenuto l'analisi contenuta nella valutazione
d'impatto e le scelte politiche effettuate nella presente proposta. È stato altresì commissionato uno studio esterno destinato ad alimentare la valutazione d'impatto.
3.3.Valutazione d'impatto
In linea con la sua politica "Legiferare meglio",
la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto in relazione alla
presente proposta, esaminata dal comitato per il controllo normativo
della Commissione. Il 16 dicembre 2020 si è tenuta una riunione con tale
comitato, alla quale è seguita la formulazione di un parere negativo.
Dopo una revisione sostanziale volta ad affrontare le osservazioni
formulate e ripresentare la valutazione d'impatto, il 21 marzo 2021 il
comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo. I
pareri del comitato per il controllo normativo, le raccomandazioni e una
spiegazione di come queste ultime sono state prese in considerazione
sono presentati nell'allegato 1 della valutazione d'impatto.
La Commissione ha esaminato diverse opzioni
strategiche destinate al conseguimento dell'obiettivo generale della
presente proposta, ossia quello di assicurare il buon funzionamento del mercato unico creando le condizioni per lo sviluppo e l'utilizzo di un'IA affidabile nell'Unione.
Sono state valutate quattro opzioni strategiche che presentano gradi diversi di intervento normativo:
·opzione 1: strumento legislativo dell'UE che istituisce un sistema di etichettatura volontario;
·opzione 2: approccio settoriale "ad hoc";
·opzione 3: strumento legislativo orizzontale dell'UE che segue un approccio proporzionato basato sul rischio;
·Opzione 3+:
strumento legislativo orizzontale dell'UE che segue un approccio
proporzionato basato sul rischio + codici di condotta per i sistemi di
IA non ad alto rischio;
·opzione 4:
strumento legislativo orizzontale dell'UE che stabilisce requisiti
obbligatori per tutti i sistemi di IA, indipendentemente dal rischio che
pongono.
Secondo la metodologia stabilita dalla Commissione,
ciascuna opzione strategica è stata valutata rispetto agli impatti
economici e sociali, prestando un'attenzione particolare all'impatto sui
diritti fondamentali. L'opzione prescelta è l'opzione 3+ che prevede un
quadro normativo soltanto per i sistemi di IA ad alto rischio, con la
possibilità per tutti i fornitori di sistemi di IA non ad alto rischio
di seguire un codice di condotta. I requisiti riguarderanno i dati, la
documentazione e la tracciabilità, la fornitura di informazioni e la
trasparenza, la sorveglianza umana nonché la robustezza e la precisione e
saranno obbligatori per i sistemi di IA ad alto rischio. Le imprese che
introducessero codici di condotta per altri sistemi di IA lo farebbero
su base volontaria.
L'opzione prescelta è stata considerata adeguata
per affrontare nel modo più efficace gli obiettivi della presente
proposta. Richiedendo una serie limitata ma efficace di interventi da
parte di sviluppatori e utenti dell'IA, l'opzione prescelta limita i
rischi di violazione dei diritti fondamentali e della sicurezza delle
persone e promuove attività efficaci di controllo e applicazione,
concentrando i requisiti soltanto sui sistemi che presentano un rischio
alto di occorrenza di tali violazioni. Di conseguenza tale opzione
mantiene i costi di conformità al minimo, evitando così un inutile
rallentamento dell'adozione dovuto a prezzi e costi di conformità più
elevati. Al fine di affrontare i possibili svantaggi per le PMI, tale
opzione comprende diverse disposizioni destinate a sostenere la loro
conformità e ridurre i loro costi, tra le quali la creazione di spazi di
sperimentazione normativa e l'obbligo di considerare gli interessi
delle PMI quando si fissano le tariffe relative alla valutazione della
conformità.
L'opzione prescelta aumenterà la fiducia delle
persone nei confronti dell'IA, le imprese otterranno vantaggi in termini
di certezza del diritto e gli Stati membri non avranno motivo per
intraprendere azioni unilaterali che potrebbero frammentare il mercato
unico. L'incremento della domanda, in ragione di una fiducia maggiore, e
delle offerte disponibili, grazie alla certezza del diritto, nonché
l'assenza di ostacoli alla circolazione transfrontaliera dei sistemi di
IA faranno probabilmente sì che il mercato unico per l'IA sia fiorente.
L'Unione europea continuerà a sviluppare un ecosistema di servizi e
prodotti innovativi di IA in rapida crescita che integrano la tecnologia
dell'IA o sistemi di IA indipendenti, con conseguente aumento
dell'autonomia digitale.
Imprese o autorità pubbliche che sviluppano o
utilizzano applicazioni di IA che rappresentano un rischio alto per la
sicurezza o i diritti fondamentali dei cittadini dovrebbero rispettare
requisiti e obblighi specifici. Entro il 2025 il rispetto di tali
requisiti comporterebbe costi compresi, circa, tra 6 000 EUR e
7 000 EUR per la fornitura di un sistema di IA medio ad alto
rischio del valore di circa 170 000 EUR. Per gli utenti di IA
andrebbe altresì considerato il costo annuale del tempo impiegato per
assicurare la sorveglianza umana, ove opportuno, a seconda del caso
d'uso. Secondo le stime, tale costo tale costo sarebbe compreso, circa,
tra 5 000 EUR e 8 000 EUR l'anno. I costi di verifica
potrebbero ammontare a ulteriori 3 000 EUR - 7 500 EUR per i
fornitori di IA ad alto rischio. Le imprese o le autorità pubbliche che
sviluppano o utilizzano una qualsiasi applicazione di IA non
classificata come ad alto rischio sarebbero soggette soltanto ad
obblighi minimi di informazione. Potrebbero tuttavia scegliere di
riunirsi ad altri soggetti e adottare congiuntamente un codice di
condotta per seguire requisiti adeguati e per assicurare che i loro
sistemi di IA siano affidabili. In tal caso i costi sarebbero al massimo
pari a quelli dei sistemi di IA ad alto rischio, ma molto probabilmente
inferiori.
Gli impatti delle opzioni strategiche su diverse
categorie di portatori di interessi (operatori economici/imprese;
organismi di valutazione della conformità, organismi di normazione e
altri enti pubblici; persone fisiche/cittadini; ricercatori) sono
spiegati in dettaglio nell'allegato 3 della valutazione d'impatto a
sostegno della presente proposta.
3.4.Efficienza normativa e semplificazione
La presente proposta stabilisce gli obblighi che si
applicheranno a fornitori e utenti di sistemi di IA ad alto rischio.
Per i fornitori che sviluppano e immettono tali sistemi sul mercato
dell'Unione, la presente proposta creerà certezza del diritto e
assicurerà l'assenza di ostacoli alla fornitura transfrontaliera di
servizi e prodotti collegati all'IA. Per le imprese che utilizzano l'IA,
promuoverà la fiducia tra i loro clienti, mentre per le amministrazioni
pubbliche nazionali la presente proposta promuoverà la fiducia del
pubblico nell'utilizzo dell'IA e rafforzerà i meccanismi di applicazione
(introducendo un meccanismo di coordinamento europeo, fornendo capacità
adeguate e facilitando l'audit dei sistemi di IA con requisiti nuovi
per quanto concerne la documentazione, la tracciabilità e la
trasparenza). Inoltre il quadro prevedrà misure specifiche a sostegno
dell'innovazione, tra le quali spazi di sperimentazione normativa e
misure specifiche per sostenere utenti e fornitori di piccole dimensioni
di sistemi di IA ad alto rischio affinché possano conformarsi alle
nuove regole.
La presente proposta mira inoltre specificamente a
rafforzare la competitività e la base industriale dell'Europa nel
settore dell'IA. È assicurata la piena coerenza con la vigente normativa
settoriale dell'Unione applicabile ai sistemi di IA (ad esempio su
prodotti e servizi), il che apporterà ulteriore chiarezza e
semplificherà l'applicazione delle nuove regole.
3.5.Diritti fondamentali
L'utilizzo dell'IA con le sue caratteristiche
specifiche (ad esempio opacità, complessità, dipendenza dai dati,
comportamento autonomo) può incidere negativamente su una serie di
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea ("la Carta"). La presente proposta mira ad
assicurare un livello elevato di protezione di tali diritti fondamentali
e ad affrontare varie fonti di rischio attraverso un approccio basato
sul rischio chiaramente definito. Definendo una serie di requisiti per
un'IA affidabile e di obblighi proporzionati per tutti i partecipanti
alla catena del valore, la presente proposta migliorerà e promuoverà la
protezione dei diritti tutelati dalla Carta: il diritto alla dignità
umana (articolo 1), al rispetto della vita privata e alla protezione dei
dati di carattere personale (articoli 7 e 8), alla non discriminazione
(articolo 21) e alla parità tra donne e uomini (articolo 23). Essa mira a
prevenire un effetto dissuasivo sui diritti alla libertà di espressione
(articolo 11) e alla libertà di riunione (articolo 12), nonché ad
assicurare la tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa
(articoli 47 e 48), così come il principio generale di buona
amministrazione. La presente proposta inciderà inoltre positivamente,
secondo quanto applicabile in determinati settori, sui diritti di una
serie di gruppi speciali, quali i diritti dei lavoratori a condizioni di
lavoro giuste ed eque (articolo 31), un livello elevato di protezione
dei consumatori (articolo 38), i diritti del minore (articolo 24) e
l'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Rilevante è
anche il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente e al
miglioramento della sua qualità (articolo 37), anche in relazione alla
salute e alla sicurezza delle persone. Gli obblighi di prova ex ante, di
gestione dei rischi e di sorveglianza umana faciliteranno altresì il
rispetto di altri diritti fondamentali, riducendo al minimo il rischio
di decisioni errate o distorte assistite dall'IA in settori critici
quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, servizi importanti,
le attività di contrasto e il sistema giudiziario. Nel caso in cui si
verifichino comunque violazioni dei diritti fondamentali, un ricorso
efficace a favore delle persone lese sarà reso possibile assicurando la
trasparenza e la tracciabilità dei sistemi di IA unitamente a rigidi
controlli ex post.
La presente proposta impone alcune restrizioni alla
libertà d'impresa (articolo 16) e alla libertà delle arti e delle
scienze (articolo 13) al fine di assicurare il rispetto di motivi
imperativi d'interesse pubblico quali la salute, la sicurezza, la tutela
dei consumatori e la protezione di altri diritti fondamentali
("innovazione responsabile") nel momento in cui si diffonde e si
utilizza una tecnologia di IA. Tali restrizioni sono proporzionate e
limitate al minimo necessario per prevenire e attenuare rischi gravi per
la sicurezza e probabili violazioni dei diritti fondamentali.
Inoltre i maggiori obblighi di trasparenza non
incideranno in maniera sproporzionata sul diritto alla protezione della
proprietà intellettuale (articolo 17, paragrafo 2), dato che saranno
limitati soltanto alle informazioni minime necessarie affinché le
persone possano esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo e alla
necessaria trasparenza presso le autorità di controllo e di contrasto,
in linea con i loro mandati. Qualsiasi divulgazione di informazioni sarà
effettuata in conformità alla legislazione pertinente nel settore,
compresa la direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how
riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione
illeciti. Le autorità pubbliche e gli organismi notificati, quando hanno
necessità di accedere a informazioni riservate o al codice sorgente per
esaminare il rispetto di obblighi sostanziali, sono sottoposti a
obblighi di riservatezza vincolanti.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Gli Stati membri dovranno designare autorità di
controllo incaricate di attuare i requisiti legislativi. La loro
funzione di controllo potrebbe basarsi su accordi esistenti, ad esempio
per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità o la
vigilanza del mercato, ma richiederebbe competenze tecnologiche e
risorse umane e finanziarie sufficienti. A seconda della struttura
preesistente in ciascuno Stato membro, ciò potrebbe rappresentare da 1 a
25 equivalenti a tempo pieno per Stato membro.
Una panoramica dettagliata dei costi in questione è riportata nella "scheda finanziaria" collegata alla presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
5.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Prevedere un solido meccanismo di monitoraggio e
valutazione è fondamentale per assicurare che la presente proposta sia
efficace nel conseguire i suoi obiettivi specifici. La Commissione sarà
incaricata di monitorare gli effetti della proposta. Stabilirà un
sistema di registrazione delle applicazioni di IA ad alto rischio
indipendenti in una banca dati pubblica a livello dell'UE. Tale
registrazione consentirà altresì alle autorità competenti, agli utenti e
ad altre persone interessate di verificare se il sistema di IA ad alto
rischio è conforme ai requisiti stabiliti nella presente proposta nonché
di esercitare una sorveglianza rafforzata sui sistemi di IA che
presentano un alto rischio per i diritti fondamentali. Al fine di
alimentare tale banca dati, i fornitori di IA saranno tenuti a fornire
informazioni significative sui loro sistemi e sulla valutazione della
conformità condotta su tali sistemi.
I fornitori di IA saranno inoltre tenuti a
informare le autorità nazionali competenti in merito a incidenti gravi o
malfunzionamenti che costituiscono una violazione degli obblighi in
materia di diritti fondamentali non appena ne vengono a conoscenza,
nonché in merito a qualsiasi richiamo o ritiro di sistemi di IA dal
mercato. Le autorità nazionali competenti indagheranno quindi sugli
incidenti o sui malfunzionamenti, raccoglieranno tutte le informazioni
necessarie e le trasmetteranno periodicamente alla Commissione con
metadati adeguati. La Commissione integrerà tali informazioni sugli
incidenti con un'analisi completa del mercato globale per l'IA.
La Commissione pubblicherà una relazione di
valutazione e sul riesame del quadro proposto per l'IA cinque anni dopo
la data in cui quest'ultimo diventa applicabile.
5.2.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
5.2.1.AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI (TITOLO I)
Il titolo I definisce
l'oggetto del regolamento e l'ambito di applicazione delle nuove regole
concernenti l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo
di sistemi di IA. Stabilisce inoltre le definizioni utilizzate in tutto
l'atto. La definizione di sistema di IA nel quadro giuridico mira ad
essere il più possibile neutrale dal punto di vista tecnologico e
adeguata alle esigenze future, tenendo conto dei rapidi sviluppi
tecnologici e di mercato relativi all'IA. Al fine di fornire la
necessaria certezza del diritto, il titolo I è integrato dall'allegato
I, contenente un elenco dettagliato di approcci e tecniche per lo
sviluppo dell'IA che deve essere adattato dalla Commissione in linea con
i nuovi sviluppi tecnologici. Anche i partecipanti chiave lungo
l'intera catena del valore dell'IA sono chiaramente definiti, quali i
fornitori e gli utenti di sistemi di IA, considerando tanto gli
operatori pubblici quanto quelli privati in maniera da assicurare parità
di condizioni.
5.2.2.PRATICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE VIETATE (TITOLO II)
Il titolo II stabilisce
un elenco di pratiche di IA vietate. Il regolamento segue un approccio
basato sul rischio, differenziando tra gli usi dell'IA che creano: i) un
rischio inaccettabile; ii) un rischio alto; iii) un rischio basso o
minimo. L'elenco delle pratiche vietate di cui al titolo II comprende
tutti i sistemi di IA il cui uso è considerato inaccettabile in quanto
contrario ai valori dell'Unione, ad esempio perché viola i diritti
fondamentali. I divieti riguardano pratiche che presentano un elevato
potenziale in termini di manipolazione delle persone attraverso tecniche
subliminali, senza che tali persone ne siano consapevoli, oppure di
sfruttamento delle vulnerabilità di specifici gruppi vulnerabili, quali i
minori o le persone con disabilità, al fine di distorcerne
materialmente il comportamento in maniera tale da provocare loro o a
un'altra persona un danno psicologico o fisico. Altre pratiche
manipolative o di sfruttamento che interessano gli adulti che potrebbero
essere facilitate dai sistemi di IA potrebbero essere soggette alla
normativa vigente in materia di protezione dei dati, tutela dei
consumatori e servizi digitali, che garantisce che le persone fisiche
siano adeguatamente informate e dispongano della libera scelta di non
essere soggette a profilazione o ad altre pratiche che potrebbero
influire sul loro comportamento. La proposta vieta altresì
l'attribuzione di un punteggio sociale basato sull'IA per finalità
generali da parte di autorità pubbliche. È infine vietato anche il
ricorso a sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale"
in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, fatta
salva l'applicazione di talune eccezioni limitate.
5.2.3.SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO (TITOLO III)
Il titolo III contiene
regole specifiche per i sistemi di IA che creano un rischio alto per la
salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone
fisiche. In linea con un approccio basato sul rischio, tali sistemi di
IA ad alto rischio sono consentiti sul mercato europeo subordinatamente
al rispetto di determinati requisiti obbligatori e ad una valutazione
della conformità ex ante. La classificazione di un sistema di IA come ad
alto rischio si basa sulla sua finalità prevista, in linea con la
normativa vigente dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti. Di
conseguenza la classificazione come ad alto rischio non dipende solo
dalla funzione svolta dal sistema di IA, ma anche dalle finalità e
modalità specifiche di utilizzo di tale sistema.
Il capo 1 del titolo III fissa le regole di
classificazione e individua due categorie principali di sistemi di IA ad
alto rischio:
·i
sistemi di IA destinati ad essere utilizzati come componenti di
sicurezza di prodotti soggetti a valutazione della conformità ex ante da
parte di terzi;
·altri
sistemi di IA indipendenti che presentano implicazioni principalmente
in relazione ai diritti fondamentali esplicitamente elencati
nell'allegato III.
Tale elenco di sistemi di IA ad alto rischio di cui
all'allegato III contiene un numero limitato di sistemi di IA i cui
rischi si sono già concretizzati o potrebbero concretizzarsi nel
prossimo futuro. Al fine di assicurare che il regolamento possa essere
adattato agli usi e alle applicazioni emergenti dell'intelligenza
artificiale, la Commissione può ampliare l'elenco dei sistemi di IA ad
alto rischio utilizzati all'interno di alcuni settori predefiniti,
applicando una serie di criteri e una metodologia di valutazione dei
rischi.
Il capo 2 definisce i requisiti giuridici per i
sistemi di IA ad alto rischio in relazione a dati e governance dei dati,
documentazione e conservazione delle registrazioni, trasparenza e
fornitura di informazioni agli utenti, sorveglianza umana, robustezza,
accuratezza e sicurezza. I requisiti minimi proposti costituiscono già
lo stato dell'arte per numerosi operatori diligenti e rappresentano il
risultato di due anni di lavoro preparatorio, derivato dagli
orientamenti etici del gruppo di esperti ad alto livello
sull'intelligenza artificiale, guidato da più di 350 organizzazioni. Tali requisiti sono altresì in gran parte
coerenti con altre raccomandazioni e altri principi internazionali,
circostanza questa che assicura che il quadro dell'IA proposto sia
compatibile con quelli adottati dai partner commerciali internazionali
dell'UE. Le soluzioni tecniche precise atte a conseguire la conformità a
tali requisiti possono essere previste mediante norme o altre
specifiche tecniche o altrimenti essere sviluppate in conformità alle
conoscenze ingegneristiche o scientifiche generali, a discrezione del
fornitore del sistema di IA. Tale flessibilità è particolarmente
importante in quanto consente ai fornitori di sistemi di IA di scegliere
il modo in cui soddisfare i requisiti che li riguardano, tenendo conto
dello stato dell'arte e del progresso tecnologico e scientifico nel
settore.
Il capo 3 definisce una serie chiara di obblighi
orizzontali per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio. Obblighi
proporzionati sono imposti anche a utenti e altri partecipanti lungo la
catena del valore dell'IA (ad esempio importatori, distributori,
rappresentanti autorizzati).
Il capo 4 definisce il quadro per gli organismi
notificati che saranno coinvolti come terze parti indipendenti nelle
procedure di valutazione della conformità, mentre il capo 5 spiega in
dettaglio le procedure di valutazione della conformità da seguire per
ciascun tipo di sistema di IA ad alto rischio. L'approccio di
valutazione della conformità mira a ridurre al minimo l'onere per gli
operatori economici e per gli organismi notificati, la cui capacità deve
essere aumentata progressivamente nel corso del tempo. I sistemi di IA
destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti
disciplinati conformemente al nuovo quadro normativo (ad esempio
macchine, giocattoli, dispositivi medici, ecc.) saranno soggetti agli
stessi meccanismi di conformità e applicazione ex ante ed ex post dei
prodotti di cui sono un componente. La differenza fondamentale consiste
nel fatto che i meccanismi ex ante ed ex post assicureranno la
conformità non soltanto ai requisiti stabiliti dalla normativa
settoriale, ma anche a quelli fissati dal presente regolamento.
Per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio
indipendenti di cui all'allegato III, sarà istituito un nuovo sistema
di conformità e applicazione. Tale scelta segue il modello della
legislazione del nuovo quadro normativo attuata mediante verifiche di
controllo interno da parte di fornitori, fatta eccezione per i sistemi
di identificazione biometrica remota che sarebbero soggetti a una
valutazione della conformità da parte di terzi. Una valutazione completa
della conformità ex ante attraverso controlli interni, combinata con
una forte applicazione ex post, potrebbe costituire una soluzione
efficace e ragionevole per tali sistemi, considerato che l'intervento
normativo è in fase iniziale e che il settore dell'IA è molto innovativo
e soltanto ora si stanno maturando le competenze di audit. Una
valutazione attraverso controlli interni per sistemi di IA ad alto
rischio indipendenti richiederebbe una conformità ex ante piena,
effettiva e adeguatamente documentata a tutti i requisiti del
regolamento e ai sistemi solidi di gestione della qualità e dei rischi e
a un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Dopo aver
effettuato la pertinente valutazione della conformità, il fornitore
dovrebbe registrare tali sistemi di IA ad alto rischio indipendenti in
una banca dati dell'UE che sarà gestita dalla Commissione al fine di
aumentare la trasparenza nei confronti del pubblico e la sorveglianza,
nonché di rafforzare il controllo ex post da parte delle autorità
competenti. Al contrario, per motivi di coerenza con la normativa
vigente in materia di sicurezza dei prodotti, le valutazioni della
conformità dei sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di
prodotti seguiranno un sistema che prevede procedure di valutazione
della conformità ad opera di terzi già stabilito dalla normativa
settoriale pertinente in materia di sicurezza dei prodotti. Saranno
necessarie nuove rivalutazioni ex ante della conformità in caso di
modifiche sostanziali ai sistemi di IA (e in particolare modifiche che
vanno oltre quanto predeterminato dal fornitore nella sua documentazione
tecnica e verificato al momento della valutazione della conformità ex
ante).
5.2.4.OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER DETERMINATI SISTEMI DI IA (TITOLO IV)
Il titolo IV si concentra
su determinati sistemi di IA al fine di tenere conto dei rischi
specifici di manipolazione che essi comportano. Gli obblighi di
trasparenza si applicheranno ai sistemi che: i) interagiscono con gli
esseri umani; ii) sono utilizzati per rilevare emozioni o stabilire
un'associazione con categorie (sociali) sulla base di dati biometrici;
oppure iii) generano o manipolano contenuti ("deep fake").
Quando interagiscono con un sistema di IA o le loro emozioni o
caratteristiche vengono riconosciute attraverso mezzi automatizzati, le
persone devono esserne informate. Se un sistema di IA viene utilizzato
per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che
assomigliano notevolmente a contenuti autentici, dovrebbe essere
previsto l'obbligo di rivelare che tali contenuti sono generati
ricorrendo a mezzi automatizzati, fatte salve le eccezioni per finalità
legittime (attività di contrasto, libertà di espressione). Ciò consente
alle persone di compiere scelte informate o di compiere un passo
indietro rispetto a una determinata situazione.
5.2.5.MISURE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE (TITOLO V)
Il titolo V contribuisce
all'obiettivo di creare un quadro giuridico favorevole all'innovazione,
adeguato alle esigenze future e resiliente alle perturbazioni. Di
conseguenza incoraggia le autorità nazionali competenti a creare spazi
di sperimentazione normativa e definisce un quadro di base in termini di
governance, controllo e responsabilità. Gli spazi di sperimentazione
normativa per l'IA creano un ambiente controllato per sottoporre a prova
tecnologie innovative per un periodo di tempo limitato sulla base di un
piano di prova concordato con le autorità competenti. Il titolo V
contiene altresì misure per ridurre gli oneri normativi per le PMI e le
start-up.
5.2.6.GOVERNANCE E ATTUAZIONE (TITOLI VI, VII E VII)
Il titolo VI istituisce i
sistemi di governance a livello di Unione e nazionale. A livello di
Unione, la proposta istituisce un comitato europeo per l'intelligenza
artificiale (il "comitato"), costituito da rappresentanti degli Stati
membri e della Commissione. Tale comitato faciliterà un'attuazione
agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento contribuendo
all'efficacia della cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e
la Commissione nonché fornendo consulenza e competenze alla
Commissione. Raccoglierà e condividerà inoltre le migliori pratiche tra
gli Stati membri.
A livello nazionale, gli Stati membri dovranno
designare una o più autorità nazionali competenti e, tra queste,
l'autorità nazionale di controllo, al fine di controllare l'applicazione
e l'attuazione del regolamento. Il Garante europeo della
protezione dei dati agirà in qualità di autorità competente per la
vigilanza delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione
nei casi in cui essi rientrano nell'ambito di applicazione del presente
regolamento.
Il titolo VII mira a
facilitare il lavoro di monitoraggio della Commissione e delle autorità
nazionali attraverso la creazione di una banca dati a livello dell'UE
per sistemi di IA ad alto rischio indipendenti che presentano
principalmente implicazioni in relazione ai diritti fondamentali. La
banca dati sarà gestita dalla Commissione e alimentata con i dati messi a
disposizione dai fornitori dei sistemi di IA, che saranno tenuti a
registrare i propri sistemi prima di immetterli sul mercato o altrimenti
metterli in servizio.
Il titolo VIII stabilisce
gli obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione per i fornitori
di sistemi di IA per quanto riguarda il monitoraggio successivo
all'immissione sul mercato e la segnalazione di incidenti e
malfunzionamenti correlati all'IA nonché le indagini in merito. Le
autorità di vigilanza del mercato controllerebbero anche il mercato e
indagherebbero in merito al rispetto degli obblighi e dei requisiti per
tutti i sistemi di IA ad alto rischio già immessi sul mercato. Le
autorità di vigilanza del mercato avrebbero tutti i poteri di cui al
regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. L'applicazione
ex post dovrebbe assicurare che, una volta che il sistema di IA è stato
immesso sul mercato, le autorità pubbliche dispongano dei poteri e delle
risorse per intervenire nel caso in cui i sistemi di IA generino rischi
imprevisti, che richiedono un intervento rapido. Tali autorità
monitoreranno inoltre il rispetto da parte degli operatori dei loro
obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. La proposta non
prevede la creazione automatica di ulteriori organismi o autorità a
livello di Stato membro. Gli Stati membri possono quindi nominare
autorità settoriali esistenti (avvalendosi delle loro competenze) e a
tali autorità sarebbero affidati anche i poteri per monitorare e
applicare le disposizioni del presente regolamento.
Tutto ciò non pregiudica il sistema esistente e
l'attribuzione di poteri di applicazione ex post degli obblighi in
materia di diritti fondamentali negli Stati membri. Se necessario per il
loro mandato, le autorità di controllo e contrasto esistenti avranno
altresì il potere di richiedere tutta la documentazione conservata ai
sensi del presente regolamento e di accedervi, nonché, ove necessario,
di richiedere alle autorità di vigilanza del mercato di organizzare
prove del sistema di IA ad alto rischio mediante mezzi tecnici.
5.2.7.CODICI DI CONDOTTA (TITOLO IX)
Il titolo IX istituisce
un quadro per la creazione di codici di condotta che mira a incoraggiare
i fornitori di sistemi di IA non ad alto rischio ad applicare
volontariamente i requisiti obbligatori previsti per i sistemi di IA ad
alto rischio (come stabilito nel titolo III). I fornitori di sistemi di
IA non ad alto rischio possono creare e attuare i codici di condotta
autonomamente. Tali codici possono altresì comprendere impegni volontari
relativi, ad esempio, alla sostenibilità ambientale, all'accessibilità
da parte delle persone con disabilità, alla partecipazione dei portatori
di interessi alla progettazione e allo sviluppo dei sistemi di IA,
nonché alla diversità dei gruppi che si occupano dello sviluppo.
5.2.8.DISPOSIZIONI FINALI (TITOLI X, XI E XII)
Il titolo X sottolinea l'obbligo per tutte le parti di rispettare la riservatezza delle informazioni e dei dati e
stabilisce le regole per lo scambio delle informazioni ottenute durante
l'attuazione del regolamento. Il titolo X comprende altresì misure per
assicurare l'efficace attuazione del regolamento mediante sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle
disposizioni.
Il titolo XI stabilisce
le regole per l'esercizio della delega e delle competenze di esecuzione.
La proposta conferisce alla Commissione la facoltà di adottare, se del
caso, atti di esecuzione con l'obiettivo di assicurare l'applicazione
uniforme del regolamento o atti delegati per aggiornare o integrare gli
elenchi di cui agli allegati da I a VII.
Il titolo XII contiene
l'obbligo per la Commissione di valutare periodicamente la necessità di
un aggiornamento dell'allegato III e di preparare relazioni periodiche
di valutazione e sul riesame del regolamento. Stabilisce inoltre
disposizioni finali, compreso un periodo transitorio differenziato per
la data iniziale di applicabilità del regolamento al fine di facilitare
la corretta attuazione da parte di tutte le parti interessate.
2021/0106 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E MODIFICA ALCUNI
ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Lo scopo
del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato
interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per
quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso
dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità ai valori dell'Unione.
Il presente regolamento persegue una serie di motivi imperativi di
interesse pubblico, quali un elevato livello di protezione della salute,
della sicurezza e dei diritti fondamentali, e garantisce la libera
circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA,
impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo,
alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa
autorizzazione del presente regolamento.
(2)I sistemi
di intelligenza artificiale (sistemi di IA) possono essere facilmente
impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a
livello transfrontaliero, e circolare in tutta l'Unione. Alcuni Stati
membri hanno già preso in esame l'adozione di regole nazionali per
garantire che l'intelligenza artificiale sia sicura e sia sviluppata e
utilizzata nel rispetto degli obblighi in materia di diritti
fondamentali. Normative nazionali divergenti possono determinare una
frammentazione del mercato interno e diminuire la certezza del diritto
per gli operatori che sviluppano o utilizzano sistemi di IA. È pertanto
opportuno garantire un livello di protezione costante ed elevato in
tutta l'Unione, mentre dovrebbero essere evitate le divergenze che
ostacolano la libera circolazione dei sistemi di IA e dei relativi
prodotti e servizi nel mercato interno, stabilendo obblighi uniformi per
gli operatori e garantendo la tutela uniforme dei motivi imperativi di
interesse pubblico e dei diritti delle persone in tutto il mercato
interno, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Nella misura in cui il
presente regolamento prevede regole specifiche sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
consistenti in limitazioni dell'uso dei sistemi di IA per
l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi
accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, è opportuno
basare il presente regolamento, per quanto riguarda tali regole
specifiche, sull'articolo 16 TFUE. Alla luce di tali regole
specifiche e del ricorso all'articolo 16 TFUE, è opportuno
consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.
(3)L'intelligenza
artificiale consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione
che può contribuire al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a
livello economico e sociale nell'intero spettro delle attività
industriali e sociali. L'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo
un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e
dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione delle soluzioni
digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni, può fornire
vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e condurre a risultati
vantaggiosi sul piano sociale ed ambientale, ad esempio in materia di
assistenza sanitaria, agricoltura, istruzione e formazione, gestione
delle infrastrutture, energia, trasporti e logistica, servizi pubblici,
sicurezza, giustizia, efficienza dal punto di vista energetico e delle
risorse, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.
(4)L'intelligenza
artificiale può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla
sua applicazione e al suo utilizzo specifici, comportare rischi e
pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti tutelati dalla
legislazione dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia
immateriale.
(5)Si rende
pertanto necessario un quadro giuridico dell'Unione che istituisca
regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale per promuovere
lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'intelligenza artificiale nel
mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di
protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la
protezione dei diritti fondamentali, come riconosciuti e tutelati dal
diritto dell'Unione. Per conseguire tale obiettivo, è opportuno
stabilire regole che disciplinino l'immissione sul mercato e la messa in
servizio di determinati sistemi di IA, garantendo in tal modo il buon
funzionamento del mercato interno e consentendo a tali sistemi di
beneficiare del principio della libera circolazione di beni e servizi.
Stabilendo tali regole, il presente regolamento contribuisce
all'obiettivo dell'Unione di essere un leader mondiale nello sviluppo di
un'intelligenza artificiale sicura, affidabile ed etica, come affermato
dal Consiglio europeo, e garantisce la tutela dei principi etici, come specificamente richiesto dal Parlamento europeo.
(6)La nozione
di sistema di IA dovrebbe essere definita in maniera chiara al fine di
garantire la certezza del diritto, prevedendo nel contempo la
flessibilità necessaria per agevolare i futuri sviluppi tecnologici. La
definizione dovrebbe essere basata sulle principali caratteristiche
funzionali del software, in particolare sulla capacità, per una
determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, di generare output
quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano
l'ambiente con cui il sistema interagisce, tanto in una dimensione
fisica quanto in una dimensione digitale. I sistemi di IA possono essere
progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e per
essere utilizzati come elementi indipendenti (stand-alone) o come
componenti di un prodotto, a prescindere dal fatto che il sistema sia
fisicamente incorporato nel prodotto (integrato) o assista la
funzionalità del prodotto senza esservi incorporato (non integrato). La
definizione di sistema di IA dovrebbe essere completata da un elenco di
tecniche e approcci specifici utilizzati per il suo sviluppo, che
dovrebbe essere tenuto aggiornato alla luce degli sviluppi di mercato e
tecnologici mediante l'adozione da parte della Commissione di atti
delegati volti a modificare tale elenco.
(7)La nozione
di dati biometrici utilizzata nel presente regolamento è in linea e
dovrebbe essere interpretata in modo coerente con la nozione di dati
biometrici di cui all'articolo 4, punto 14), del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8)È
opportuno definire a livello funzionale la nozione di sistema di
identificazione biometrica remota utilizzata nel presente regolamento,
quale sistema di IA destinato all'identificazione a distanza di persone
fisiche mediante il confronto dei dati biometrici di una persona con i
dati biometrici contenuti in una banca dati di riferimento, e senza
sapere in anticipo se la persona interessata sarà presente e può essere
identificata, a prescindere dalla tecnologia, dai processi o dai tipi
specifici di dati biometrici utilizzati. Tenuto conto delle loro diverse
caratteristiche e modalità di utilizzo, nonché dei diversi rischi
connessi, è opportuno operare una distinzione tra sistemi di
identificazione biometrica remota "in tempo reale" e "a posteriori". Nel
caso dei sistemi "in tempo reale", il rilevamento dei dati biometrici,
il confronto e l'identificazione avvengono tutti istantaneamente, quasi
istantaneamente o in ogni caso senza ritardi significativi. A tale
riguardo, non dovrebbe essere possibile eludere le regole del presente
regolamento per quanto attiene all'uso "in tempo reale" dei sistemi di
IA in questione prevedendo ritardi minimi. I sistemi "in tempo reale"
comportano l'uso di materiale "dal vivo" o "quasi dal vivo" (ad esempio
filmati) generato da una telecamera o da un altro dispositivo con
funzionalità analoghe. Nel caso dei sistemi di identificazione "a
posteriori", invece, i dati biometrici sono già stati rilevati e il
confronto e l'identificazione avvengono solo con un ritardo
significativo. Si tratta di materiale, come immagini o filmati generati
da telecamere a circuito chiuso o da dispositivi privati, che è stato
generato prima che il sistema fosse usato in relazione alle persone
fisiche interessate.
(9)Ai fini
del presente regolamento la nozione di spazio accessibile al pubblico
dovrebbe essere intesa come riferita a qualsiasi luogo fisico
accessibile al pubblico, a prescindere dal fatto che il luogo in
questione sia di proprietà pubblica o privata. La nozione non contempla
pertanto i luoghi di natura privata, quali abitazioni, circoli privati,
uffici, magazzini e fabbriche, che non sono di norma accessibili a
terzi, comprese le autorità di contrasto, a meno che tali soggetti non
siano stati specificamente invitati o autorizzati. Non sono del pari
contemplati gli spazi online, dato che non sono luoghi fisici. Il
semplice fatto che possano applicarsi determinate condizioni di accesso a
uno spazio specifico, quali biglietti d'ingresso o limiti di età, non
significa tuttavia che lo spazio non sia accessibile al pubblico ai
sensi del presente regolamento. Di conseguenza, oltre agli spazi
pubblici come le strade, le parti pertinenti degli edifici governativi e
la maggior parte delle infrastrutture di trasporto, sono di norma
accessibili al pubblico anche spazi quali cinema, teatri, negozi e
centri commerciali. L'accessibilità di un determinato spazio al pubblico
dovrebbe tuttavia essere determinata caso per caso, tenendo conto delle
specificità della singola situazione presa in esame.
(10)Al fine
di garantire condizioni di parità e una protezione efficace dei diritti e
delle libertà delle persone in tutta l'Unione, è opportuno che le
regole stabilite dal presente regolamento si applichino ai fornitori di
sistemi di IA in modo non discriminatorio, a prescindere dal fatto che
siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, e agli utenti dei
sistemi di IA stabiliti nell'Unione.
(11)Alla luce
della loro natura di sistemi digitali, è opportuno che determinati
sistemi di IA rientrino nell'ambito di applicazione del presente
regolamento anche quando non sono immessi sul mercato, né messi in
servizio, né utilizzati nell'Unione. È il caso, ad esempio, di un
operatore stabilito nell'Unione che appalta alcuni servizi a un
operatore stabilito al di fuori dell'Unione in relazione a un'attività
che deve essere svolta da un sistema di IA che sarebbe classificato ad
alto rischio e i cui effetti avrebbero un impatto sulle persone fisiche
che si trovano nell'Unione. In tali circostanze il sistema di IA
utilizzato dall'operatore al di fuori dell'Unione potrebbe trattare dati
raccolti nell'Unione e da lì trasferiti, nel rispetto della legge, e
fornire all'operatore appaltante nell'Unione l'output di tale sistema di
IA risultante da tale trattamento, senza che tale sistema di IA sia
immesso sul mercato, messo in servizio o utilizzato nell'Unione. Al fine
di impedire l'elusione del presente regolamento e di garantire una
protezione efficace delle persone fisiche che si trovano nell'Unione, è
opportuno che il presente regolamento si applichi anche ai fornitori e
agli utenti di sistemi di IA stabiliti in un paese terzo, nella misura
in cui l'output prodotto da tali sistemi è utilizzato nell'Unione.
Cionondimeno, per tener conto degli accordi vigenti e delle esigenze
particolari per la cooperazione con partner stranieri con cui sono
scambiate informazioni e elementi probatori, il presente regolamento non
dovrebbe applicarsi alle autorità pubbliche di un paese terzo e alle
organizzazioni internazionali che agiscono nel quadro di accordi
internazionali conclusi a livello nazionale o europeo per la
cooperazione delle autorità giudiziarie e di contrasto con l'Unione o
con i suoi Stati membri. Tali accordi sono stati conclusi bilateralmente
tra Stati membri e paesi terzi o tra l'Unione europea, Europol e altre
agenzie dell'UE e paesi terzi e organizzazioni internazionali.
(12)È altresì
opportuno che il presente regolamento si applichi alle istituzioni,
agli uffici, agli organismi e alle agenzie dell'Unione quando agiscono
in qualità di fornitori o utenti di un sistema di IA. I sistemi di IA
sviluppati o utilizzati esclusivamente per scopi militari dovrebbero
essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento nel
caso in cui tale uso rientri nell'ambito di competenza esclusiva della
politica estera e di sicurezza comune disciplinata dal titolo V del
trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento non dovrebbe
pregiudicare le disposizioni relative alla responsabilità dei
prestatori intermediari di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio [come modificata dalla legge sui servizi
digitali].
(13)Al fine
di garantire un livello costante ed elevato di tutela degli interessi
pubblici in materia di salute, sicurezza e diritti fondamentali, è
opportuno stabilire norme legislative comuni per tutti i sistemi di IA
ad alto rischio. Tali norme dovrebbero essere coerenti con la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), non discriminatorie
e in linea con gli impegni commerciali internazionali dell'Unione.
(14)Al fine
di introdurre un insieme proporzionato ed efficace di regole vincolanti
per i sistemi di IA è opportuno avvalersi di un approccio basato sul
rischio definito in modo chiaro. Tale approccio dovrebbe adattare la
tipologia e il contenuto di dette regole all'intensità e alla portata
dei rischi che possono essere generati dai sistemi di IA. È pertanto
necessario vietare determinate pratiche di intelligenza artificiale,
stabilire requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per
gli operatori pertinenti, nonché obblighi di trasparenza per determinati
sistemi di IA.
(15)L'intelligenza
artificiale presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità
di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e
potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale.
Tali pratiche sono particolarmente dannose e dovrebbero essere vietate
poiché contraddicono i valori dell'Unione relativi al rispetto della
dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia e dello
Stato di diritto e dei diritti fondamentali dell'Unione, compresi il
diritto alla non discriminazione, alla protezione dei dati e della vita
privata e i diritti dei minori.
(16)È
opportuno vietare l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso
di determinati sistemi di IA intesi a distorcere il comportamento umano
e che possono provocare danni fisici o psicologici. Tali sistemi di IA
impiegano componenti subliminali che i singoli individui non sono in
grado di percepire, oppure sfruttano le vulnerabilità di bambini e
persone, dovute all'età o a incapacità fisiche o mentali. Si tratta di
azioni compiute con l'intento di distorcere materialmente il
comportamento di una persona, in un modo che provoca o può provocare un
danno a tale persona o a un'altra. Tale intento non può essere presunto
se la distorsione del comportamento umano è determinata da fattori
esterni al sistema di IA, che sfuggono al controllo del fornitore o
dell'utente. Tale divieto non dovrebbe ostacolare la ricerca per scopi
legittimi in relazione a tali sistemi di IA, se tale ricerca non
equivale a un uso del sistema di IA nelle relazioni uomo-macchina che
espone le persone fisiche a danni e se tale ricerca è condotta
conformemente a norme etiche riconosciute per la ricerca scientifica.
(17)I sistemi
di IA che forniscono un punteggio sociale delle persone fisiche per
finalità generali delle autorità pubbliche o di loro rappresentanti
possono portare a risultati discriminatori e all'esclusione di
determinati gruppi. Possono inoltre ledere il diritto alla dignità e
alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia. Tali
sistemi di IA valutano o classificano l'affidabilità delle persone
fisiche sulla base del loro comportamento sociale in molteplici contesti
o di caratteristiche personali o della personalità note o previste. Il
punteggio sociale ottenuto da tali sistemi di IA può determinare un
trattamento pregiudizievole o sfavorevole di persone fisiche o di interi
gruppi in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i
dati sono stati originariamente generati o raccolti, o a un trattamento
pregiudizievole che risulta ingiustificato o sproporzionato rispetto
alla gravità del loro comportamento sociale. È pertanto opportuno
vietare tali sistemi di IA.
(18)L'uso di
sistemi di IA di identificazione biometrica remota "in tempo reale"
delle persone fisiche in spazi accessibili al pubblico a fini di
attività di contrasto è ritenuto particolarmente invasivo dei diritti e
delle libertà delle persone interessate, nella misura in cui potrebbe
avere ripercussioni sulla vita privata di un'ampia fetta della
popolazione, farla sentire costantemente sotto sorveglianza e
scoraggiare in maniera indiretta l'esercizio della libertà di riunione e
di altri diritti fondamentali. L'immediatezza dell'impatto e le
limitate opportunità di eseguire ulteriori controlli o apportare
correzioni in relazione all'uso di tali sistemi che operano "in tempo
reale" comportano inoltre un aumento dei rischi per quanto concerne i
diritti e le libertà delle persone oggetto di attività di contrasto.
(19)L'uso di
tali sistemi a fini di attività di contrasto dovrebbe pertanto essere
vietato, eccezion fatta per tre situazioni elencate in modo esaustivo e
definite rigorosamente, nelle quali l'uso è strettamente necessario per
perseguire un interesse pubblico rilevante, la cui importanza prevale
sui rischi. Tali situazioni comprendono la ricerca di potenziali vittime
di reato, compresi i minori scomparsi, determinate minacce per la vita o
l'incolumità fisica delle persone fisiche o un attacco terroristico
nonché il rilevamento, la localizzazione e l'identificazione degli
autori o dei sospettati di reati di cui nella decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio o l'azione penale nei loro confronti, se
tali reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro interessato,
sono punibili in tale Stato membro con una pena o una misura di
sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di
almeno tre anni. Tale soglia per la pena o la misura di sicurezza
privativa della libertà personale in conformità al diritto nazionale
contribuisce a garantire che il reato sia sufficientemente grave da
giustificare potenzialmente l'uso di sistemi di identificazione
biometrica remota "in tempo reale". Inoltre è probabile che, a livello
pratico, alcuni dei 32 reati elencati della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio risultino più pertinenti di altri, poiché il
grado di necessità e proporzionalità del ricorso all'identificazione
biometrica remota "in tempo reale" sarà prevedibilmente molto variabile
per quanto concerne il perseguimento pratico del rilevamento, della
localizzazione, dell'identificazione o dell'azione penale nei confronti
di un autore o un sospettato dei vari reati elencati e con riguardo alle
possibili differenze in termini di gravità, probabilità e portata del
danno o delle eventuali conseguenze negative.
(20)Al fine
di garantire che tali sistemi siano utilizzati in modo responsabile e
proporzionato, è altresì importante stabilire che, in ciascuna delle tre
situazioni elencate in modo esaustivo e definite rigorosamente, è
opportuno tener conto di taluni elementi, in particolare per quanto
riguarda la natura della situazione all'origine della richiesta e le
conseguenze dell'uso per i diritti e le libertà di tutte le persone
interessate, nonché le tutele e le condizioni previste per l'uso. L'uso
di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in
spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto dovrebbe
inoltre essere subordinato a limiti di tempo e di spazio adeguati, con
particolare riguardo a indicazioni o elementi probatori relativi a
minacce, vittime o autori di reati. La banca dati di riferimento delle
persone dovrebbe risultare adeguata per ogni caso d'uso in ciascuna
delle tre situazioni di cui sopra.
(21)È
opportuno subordinare ogni uso di un sistema di identificazione
biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a
fini di attività di contrasto a un'autorizzazione esplicita e specifica
da parte di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa
indipendente di uno Stato membro. Tale autorizzazione dovrebbe, in linea
di principio, essere ottenuta prima dell'uso, tranne in situazioni di
urgenza debitamente giustificate, vale a dire le situazioni in cui la
necessità di utilizzare i sistemi in questione è tale da far sì che sia
effettivamente e oggettivamente impossibile ottenere un'autorizzazione
prima di iniziare a utilizzare il sistema. In tali situazioni di
urgenza, è opportuno limitare l'uso al minimo indispensabile e
subordinarlo a tutele e condizioni adeguate, come stabilito dal diritto
nazionale e specificato nel contesto di ogni singolo caso d'uso urgente
dall'autorità di contrasto stessa. L'autorità di contrasto dovrebbe
inoltre in tali situazioni tentare di ottenere nel minor tempo possibile
un'autorizzazione, indicando contestualmente i motivi per cui non ha
potuto richiederla prima.
(22)È altresì
opportuno prevedere, nell'ambito del quadro esaustivo stabilito dal
presente regolamento, che tale uso nel territorio di uno Stato membro in
conformità al presente regolamento sia possibile solo nel caso e nella
misura in cui lo Stato membro in questione abbia deciso di prevedere
espressamente la possibilità di autorizzare tale uso nelle regole
dettagliate del proprio diritto nazionale. Gli Stati membri restano di
conseguenza liberi, a norma del presente regolamento, di non prevedere
affatto tale possibilità o di prevederla soltanto per alcuni degli
obiettivi idonei a giustificare l'uso autorizzato di cui nel presente
regolamento.
(23)L'uso di
sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale"
di persone fisiche in spazi accessibili al pubblico a fini di attività
di contrasto comporta necessariamente il trattamento di dati biometrici.
Le regole del presente regolamento che, fatte salve alcune eccezioni,
vietano tale uso, e che sono basate sull'articolo 16 TFUE, dovrebbero
applicarsi come lex specialis rispetto alle
regole sul trattamento dei dati biometrici di cui all'articolo 10 della
direttiva (UE) 2016/680, disciplinando quindi in modo esaustivo tale uso
e il trattamento dei dati biometrici interessati. L'uso e il
trattamento di cui sopra dovrebbero pertanto essere possibili solo nella
misura in cui siano compatibili con il quadro stabilito dal presente
regolamento, senza che al di fuori di tale quadro sia prevista la
possibilità, per le autorità competenti, quando agiscono a fini di
attività di contrasto, di utilizzare tali sistemi e trattare tali dati
in connessione con tali attività per i motivi di cui
all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680. In tale contesto, il
presente regolamento non è inteso a fornire la base giuridica per il
trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 8 della
direttiva 2016/680. Tuttavia, l'uso di sistemi di identificazione
biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a
fini diversi dalle attività di contrasto, anche da parte delle autorità
competenti, non dovrebbe rientrare nel quadro specifico stabilito dal
presente regolamento in relazione a tale uso a fini di attività di
contrasto. Tale uso a fini diversi dalle attività di contrasto non
dovrebbe pertanto essere subordinato all'obbligo di un'autorizzazione a
norma del presente regolamento e delle regole dettagliate applicabili
del diritto nazionale che possono darvi attuazione.
(24)Qualsiasi
trattamento di dati biometrici e di altri dati personali interessati
dall'uso di sistemi di IA a fini di identificazione biometrica, diverso
da quello connesso all'uso di sistemi di identificazione biometrica
remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di
attività di contrasto disciplinato dal presente regolamento, compresi i
casi in cui tali sistemi sono utilizzati dalle autorità competenti in
spazi accessibili al pubblico per fini diversi dalle attività di
contrasto, dovrebbe continuare a soddisfare tutti i requisiti derivanti
dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679,
dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e
dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi.
(25)A norma
dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno
Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda non è vincolata dalle
regole stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e paragrafi 2 e
3, del presente regolamento, adottate in base all'articolo 16 TFUE, che
riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati
membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di
applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE, laddove
l'Irlanda non sia vincolata da regole che disciplinano forme di
cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia
nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni
stabilite in base all'articolo 16 TFUE.
(26)A norma
degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della
Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non è vincolata
dalle regole stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e
paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, adottate in base all'articolo
16 TFUE, che riguardano il trattamento dei dati personali da parte
degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito
di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE, né è
soggetta alla loro applicazione.
(27)È
opportuno che i sistemi di IA ad alto rischio siano immessi sul mercato
dell'Unione o messi in servizio solo se soddisfano determinati requisiti
obbligatori. Tali requisiti dovrebbero garantire che i sistemi di IA ad
alto rischio disponibili nell'Unione o i cui output sono altrimenti
utilizzati nell'Unione non presentino rischi inaccettabili per interessi
pubblici importanti dell'Unione, come riconosciuti e tutelati dal
diritto dell'Unione. È opportuno limitare i sistemi di IA identificati
come ad alto rischio a quelli che hanno un impatto nocivo significativo
sulla salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone
nell'Unione, e tale limitazione riduce al minimo eventuali potenziali
restrizioni al commercio internazionale.
(28)I sistemi
di IA potrebbero avere ripercussioni negative per la salute e la
sicurezza delle persone, in particolare quando tali sistemi sono
impiegati come componenti di prodotti. Coerentemente con gli obiettivi
della normativa di armonizzazione dell'Unione di agevolare la libera
circolazione dei prodotti nel mercato interno e di garantire che solo
prodotti sicuri e comunque conformi possano essere immessi sul mercato, è
importante che i rischi per la sicurezza che un prodotto nel suo
insieme può generare a causa dei suoi componenti digitali, compresi i
sistemi di IA, siano debitamente prevenuti e attenuati. Ad esempio, i
robot sempre più autonomi, sia nel contesto della produzione sia in
quello della cura e dell'assistenza alle persone, dovrebbero essere in
misura di operare e svolgere le loro funzioni in condizioni di sicurezza
in ambienti complessi. Analogamente, nel settore sanitario, in cui la
posta in gioco per la vita e la salute è particolarmente elevata, è
opportuno che i sistemi diagnostici e i sistemi di sostegno delle
decisioni dell'uomo, sempre più sofisticati, siano affidabili e
accurati. La portata dell'impatto negativo del sistema di IA sui diritti
fondamentali protetti dalla Carta è di particolare rilevanza ai fini
della classificazione di un sistema di IA tra quelli ad alto rischio.
Tali diritti comprendono il diritto alla dignità umana, il rispetto
della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati
personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di
riunione e di associazione e la non discriminazione, la protezione dei
consumatori, i diritti dei lavoratori, i diritti delle persone con
disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale,
i diritti della difesa e la presunzione di innocenza e il diritto a una
buona amministrazione. Oltre a tali diritti, è importante sottolineare
che i minori godono di diritti specifici sanciti dall'articolo 24 della
Carta dell'UE e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo (ulteriormente elaborati nell'osservazione generale n. 25
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo per
quanto riguarda l'ambiente digitale), che prevedono la necessità di
tenere conto delle loro vulnerabilità e di fornire la protezione e
l'assistenza necessarie al loro benessere. È altresì opportuno tenere in
considerazione, nel valutare la gravità del danno che un sistema di IA
può provocare, anche in relazione alla salute e alla sicurezza delle
persone, il diritto fondamentale a un livello elevato di protezione
dell'ambiente sancito dalla Carta e attuato nelle politiche dell'Unione.
(29)Per
quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di
sicurezza di prodotti o sistemi o che sono essi stessi prodotti o
sistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE)
n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno modificare i suddetti atti per
garantire che, nell'adottare qualsiasi futuro atto delegato o di
esecuzione pertinente sulla base di tali atti, la Commissione tenga
conto, sulla base delle specificità tecniche e normative di ciascun
settore e senza interferire con i vigenti meccanismi di governance,
valutazione della conformità e applicazione e con le autorità da essi
stabilite, dei requisiti obbligatori sanciti dal presente regolamento.
(30)Per
quanto riguarda i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di
prodotti, o che sono essi stessi prodotti, e rientrano nell'ambito di
applicazione di una determinata normativa di armonizzazione dell'Unione,
è opportuno classificarli come sistemi ad alto rischio a norma del
presente regolamento se il prodotto in questione è sottoposto alla
procedura di valutazione della conformità con un organismo terzo di
valutazione della conformità a norma della suddetta pertinente normativa
di armonizzazione dell'Unione. Tali prodotti sono, in particolare,
macchine, giocattoli, ascensori, apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
apparecchiature radio, attrezzature a pressione, attrezzature per
imbarcazioni da diporto, impianti a fune, apparecchi che bruciano
carburanti gassosi, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici
in vitro.
(31)La
classificazione di un sistema di IA come ad alto rischio a norma del
presente regolamento non dovrebbe necessariamente significare che il
prodotto il cui componente di sicurezza è il sistema di IA, o il sistema
di IA stesso in quanto prodotto, sia considerato "ad alto rischio" in
base ai criteri stabiliti nella pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione che si applica al prodotto. Ciò vale in particolare per il
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e per il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui è prevista una valutazione della conformità da parte di terzi per i prodotti a medio rischio e ad alto rischio.
(32)Per
quanto riguarda i sistemi di IA indipendenti, ossia i sistemi di IA ad
alto rischio diversi da quelli che sono componenti di sicurezza di
prodotti o che sono essi stessi prodotti, è opportuno classificarli come
ad alto rischio se, alla luce della loro finalità prevista, presentano
un alto rischio di pregiudicare la salute e la sicurezza o i diritti
fondamentali delle persone, tenendo conto sia della gravità del
possibile danno sia della probabilità che si verifichi, e sono
utilizzati in una serie di settori specificamente predefiniti indicati
nel regolamento. L'identificazione di tali sistemi si basa sulla stessa
metodologia e sui medesimi criteri previsti anche per eventuali future
modifiche dell'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio.
(33)Le
inesattezze di carattere tecnico dei sistemi di IA destinati
all'identificazione biometrica remota delle persone fisiche possono
determinare risultati distorti e comportare effetti discriminatori. Ciò
diviene particolarmente importante quando si trattano aspetti quali età,
etnia, sesso o disabilità. È pertanto opportuno classificare i sistemi
di identificazione biometrica remota "in tempo reale" e "a posteriori"
come sistemi ad alto rischio. Alla luce dei rischi che comportano,
entrambi i tipi di sistemi di identificazione biometrica remota
dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici in materia di capacità
di registrazione e sorveglianza umana.
(34)Per
quanto riguarda la gestione e il funzionamento delle infrastrutture
critiche, è opportuno classificare come ad alto rischio i sistemi di IA
destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza ai fini della
gestione del traffico stradale nonché della fornitura di acqua, gas,
riscaldamento ed elettricità, in quanto un loro guasto o
malfunzionamento può mettere a rischio la vita e la salute di un grande
numero di persone e provocare perturbazioni significative del normale
svolgimento delle attività sociali ed economiche.
(35)I sistemi
di IA utilizzati nell'istruzione o nella formazione professionale, in
particolare per determinare l'accesso o l'assegnazione di persone agli
istituti di istruzione e formazione professionale o per valutare le
persone che svolgono prove come parte o presupposto della loro
istruzione, dovrebbero essere considerati ad alto rischio in quanto
possono determinare il percorso d'istruzione e professionale della vita
di una persona e quindi incidere sulla sua capacità di garantire il
proprio sostentamento. Se progettati e utilizzati in modo inadeguato,
tali sistemi possono violare il diritto all'istruzione e alla
formazione, nonché il diritto alla non discriminazione, e perpetuare
modelli storici di discriminazione.
(36)Anche i
sistemi di IA utilizzati nel settore dell'occupazione, nella gestione
dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, in particolare per
l'assunzione e la selezione delle persone, per l'adozione di decisioni
in materia di promozione e cessazione del rapporto di lavoro, nonché per
l'assegnazione dei compiti, per il monitoraggio o la valutazione delle
persone nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere
classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi
possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in
termini di future prospettive di carriera e sostentamento. I pertinenti
rapporti contrattuali legati al lavoro dovrebbero coinvolgere i
dipendenti e le persone che forniscono servizi tramite piattaforme, come
indicato nel programma di lavoro annuale della Commissione per il 2021.
In linea di principio, tali persone non dovrebbero essere considerate
utenti ai sensi del presente regolamento. Durante tutto il processo di
assunzione, nonché ai fini della valutazione e della promozione delle
persone o del proseguimento dei rapporti contrattuali legati al lavoro,
tali sistemi possono perpetuare modelli storici di discriminazione, ad
esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone
con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o
etniche o un determinato orientamento sessuale. I sistemi di IA
utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento di tali
persone possono inoltre incidere sui loro diritti in materia di
protezione dei dati e vita privata.
(37)Un altro
settore in cui l'utilizzo dei sistemi di IA merita particolare
attenzione è l'accesso ad alcuni prestazioni e servizi pubblici e
servizi privati essenziali, necessari affinché le persone possano
partecipare pienamente alla vita sociale o migliorare il proprio tenore
di vita, e la fruizione di tali servizi. È in particolare opportuno
classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di
credito o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi
di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone
alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio,
l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. I sistemi di IA
utilizzati a tal fine possono portare alla discriminazione di persone o
gruppi e perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio in
base all'origine razziale o etnica, alle disabilità, all'età o
all'orientamento sessuale, o dar vita a nuove forme di effetti
discriminatori. In considerazione della portata molto limitata
dell'impatto e delle alternative disponibili sul mercato, è opportuno
esentare i sistemi di IA destinati alla valutazione dell'affidabilità
creditizia e del merito creditizio nei casi in cui sono messi in
servizio da fornitori di piccole dimensioni per uso proprio. Le persone
fisiche che chiedono o ricevono prestazioni e servizi di assistenza
pubblica dalle autorità pubbliche sono di norma dipendenti da tali
prestazioni e servizi e si trovano generalmente in una posizione
vulnerabile rispetto alle autorità competenti. I sistemi di IA, se
utilizzati per determinare se tali prestazioni e servizi dovrebbero
essere negati, ridotti, revocati o recuperati dalle autorità, possono
avere un impatto significativo sul sostentamento delle persone e violare
i loro diritti fondamentali, quali il diritto alla protezione sociale,
alla non discriminazione, alla dignità umana o a un ricorso effettivo. È
pertanto opportuno classificare tali sistemi come sistemi ad alto
rischio. Cionondimeno, il presente regolamento non dovrebbe ostacolare
lo sviluppo e l'utilizzo di approcci innovativi nella pubblica
amministrazione, che trarrebbero beneficio da un uso più ampio di
sistemi di IA conformi e sicuri, a condizione che tali sistemi non
comportino un rischio alto per le persone fisiche e giuridiche. Infine, è
opportuno classificare come ad alto rischio anche i sistemi di IA
utilizzati per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per
stabilire priorità in merito all'invio di tali servizi, in quanto
prendono decisioni in situazioni molto critiche per la vita e la salute
delle persone e per i loro beni.
(38)Le azioni
delle autorità di contrasto che prevedono determinati usi dei sistemi
di IA sono caratterizzate da un livello significativo di squilibrio di
potere e possono portare alla sorveglianza, all'arresto o alla
privazione della libertà di una persona fisica, come pure avere altri
impatti negativi sui diritti fondamentali garantiti nella Carta. In
particolare, il sistema di IA, se non è addestrato con dati di elevata
qualità, se non soddisfa requisiti adeguati in termini di accuratezza o
robustezza, o se non è adeguatamente progettato e sottoposto a prova
prima di essere immesso sul mercato o altrimenti messo in servizio, può
individuare le persone in modo discriminatorio o altrimenti errato o
ingiusto. Potrebbe inoltre essere ostacolato l'esercizio di importanti
diritti procedurali fondamentali, quali il diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale, nonché i diritti della difesa e la
presunzione di innocenza, in particolare nel caso in cui tali sistemi di
IA non siano sufficientemente trasparenti, spiegabili e documentati. È
pertanto opportuno classificare come ad alto rischio una serie di
sistemi di IA destinati a essere utilizzati nel contesto delle attività
di contrasto, in cui l'accuratezza, l'affidabilità e la trasparenza
risultano particolarmente importanti per evitare impatti negativi,
mantenere la fiducia dei cittadini e garantire la responsabilità e mezzi
di ricorso efficaci. In considerazione della natura delle attività in
questione e dei rischi a esse connessi, tra tali sistemi di IA ad alto
rischio è opportuno includere, in particolare, i sistemi di IA destinati
a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per valutazioni dei
rischi individuali, come poligrafi e strumenti analoghi, oppure per
rilevare lo stato emotivo delle persone fisiche, individuare "deep
fake", valutare l'affidabilità degli elementi probatori nei procedimenti
penali, prevedere il verificarsi o il ripetersi di un reato effettivo o
potenziale sulla base della profilazione delle persone fisiche, o
valutare i tratti e le caratteristiche della personalità o il
comportamento criminale pregresso delle persone fisiche o dei gruppi,
nonché ai fini della profilazione nel corso dell'indagine,
dell'accertamento e del perseguimento di reati e dell'analisi criminale
nei riguardi delle persone fisiche. I sistemi di IA specificamente
destinati a essere utilizzati per procedimenti amministrativi dalle
autorità fiscali e doganali non dovrebbero essere considerati sistemi di
IA ad alto rischio utilizzati dalle autorità di contrasto a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati.
(39)I sistemi
di IA utilizzati nella gestione della migrazione, dell'asilo e del
controllo delle frontiere hanno effetti su persone che si trovano spesso
in una posizione particolarmente vulnerabile e il cui futuro dipende
dall'esito delle azioni delle autorità pubbliche competenti.
L'accuratezza, la natura non discriminatoria e la trasparenza dei
sistemi di IA utilizzati in tali contesti sono pertanto particolarmente
importanti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle
persone interessate, in particolare i loro diritti alla libera
circolazione, alla non discriminazione, alla protezione della vita
privata e dei dati personali, alla protezione internazionale e alla
buona amministrazione. È pertanto opportuno classificare come ad alto
rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità
pubbliche competenti incaricate di compiti in materia di gestione della
migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere, come poligrafi e
strumenti analoghi, o per rilevare lo stato emotivo di una persona
fisica, per valutare taluni rischi presentati da persone fisiche che
entrano nel territorio di uno Stato membro o presentano domanda di visto
o di asilo, per verificare l'autenticità
dei pertinenti documenti delle persone fisiche, nonché per assistere le
autorità pubbliche competenti nell'esame delle domande di asilo, di
visto e di permesso di soggiorno e dei relativi reclami in relazione
all'obiettivo di determinare l'ammissibilità delle persone fisiche che
richiedono tale status. I sistemi di IA nel settore della gestione della
migrazione, dell'asilo e dei controlli di frontiera di cui al presente
regolamento dovrebbero essere conformi ai pertinenti requisiti
procedurali stabiliti dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre normative pertinenti.
(40)Alcuni
sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai
processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto
rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente
significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà
individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale. È in particolare opportuno, al fine di far fronte ai rischi
di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come ad alto
rischio i sistemi di IA destinati ad assistere le autorità giudiziarie
nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e
nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti. Non è
tuttavia opportuno estendere tale classificazione ai sistemi di IA
destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non
incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli
casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi o l'assegnazione delle risorse.
(41)Il fatto
che un sistema di IA sia classificato come ad alto rischio a norma del
presente regolamento non dovrebbe essere interpretato come
un'indicazione del fatto che l'utilizzo del sistema sia necessariamente
lecito a norma di altri atti giuridici dell'Unione o del diritto
nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, ad esempio in materia
di protezione dei dati personali, uso di poligrafi e strumenti analoghi o
di altri sistemi atti a rilevare lo stato emotivo delle persone
fisiche. Qualsiasi siffatto utilizzo dovrebbe continuare a verificarsi
solo in conformità ai requisiti applicabili risultanti dalla Carta e
dagli atti applicabili di diritto derivato dell'Unione e di diritto
nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un
fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali, comprese,
ove opportuno, categorie particolari di dati personali.
(42)Al fine
di attenuare, per gli utenti e per le persone interessate, i rischi
derivanti dai sistemi di IA ad alto rischio immessi o altrimenti messi
in servizio sul mercato dell'Unione, è opportuno applicare determinati
requisiti obbligatori, tenendo conto della finalità prevista dell'uso
del sistema e conformemente al sistema di gestione dei rischi che deve
essere stabilito dal fornitore.
(43)Tali
requisiti dovrebbero applicarsi ai sistemi di IA ad alto rischio per
quanto concerne la qualità dei set di dati utilizzati, la documentazione
tecnica e la conservazione delle registrazioni, la trasparenza e la
fornitura di informazioni agli utenti, la sorveglianza umana e la
robustezza, l'accuratezza e la cibersicurezza. Tali requisiti sono
necessari per attenuare efficacemente i rischi per la salute, la
sicurezza e i diritti fondamentali, come applicabile alla luce della
finalità prevista del sistema, e, non essendo ragionevolmente
disponibili altre misure meno restrittive degli scambi, sono così
evitate limitazioni ingiustificate del commercio.
(44)Un'elevata
qualità dei dati è essenziale per le prestazioni di molti sistemi di
IA, in particolare quando si utilizzano tecniche che prevedono
l'addestramento di modelli, al fine di garantire che il sistema di IA ad
alto rischio funzioni come previsto e in maniera sicura e che non
diventi fonte di una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione.
Per disporre di set di dati di addestramento, convalida e prova di
elevata qualità è necessaria l'attuazione di adeguate pratiche di
governance e gestione dei dati. I set di dati di addestramento,
convalida e prova dovrebbero essere sufficientemente pertinenti,
rappresentativi e privi di errori, nonché completi alla luce della
finalità prevista del sistema. Dovrebbero inoltre possedere le proprietà
statistiche appropriate, anche per quanto riguarda le persone o i
gruppi di persone sui quali il sistema di IA ad alto rischio è destinato
a essere usato. In particolare, i set di dati di addestramento,
convalida e prova dovrebbero tenere conto, nella misura necessaria alla
luce della finalità prevista, delle caratteristiche o degli elementi
peculiari dello specifico contesto o ambito geografico, comportamentale o
funzionale all'interno del quale il sistema di IA ad alto rischio è
destinato a essere usato. Al fine di proteggere i diritti di terzi dalla
discriminazione che potrebbe derivare dalla distorsione nei sistemi di
IA, è opportuno che i fornitori siano in grado di trattare anche
categorie particolari di dati personali, come questione di rilevante
interesse pubblico, al fine di garantire il monitoraggio, il rilevamento
e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto
rischio.
(45)Ai fini
dello sviluppo di sistemi di IA ad alto rischio, è opportuno concedere
ad alcuni soggetti, come fornitori, organismi notificati e altre entità
pertinenti, quali i poli dell'innovazione digitale, le strutture di
prova e sperimentazione e i ricercatori, l'accesso a set di dati di
elevata qualità e la possibilità di utilizzarli nell'ambito dei
rispettivi settori di attività connessi al presente regolamento. Gli
spazi comuni europei di dati istituiti dalla Commissione e
l'agevolazione della condivisione dei dati tra imprese e con i governi,
nell'interesse pubblico, saranno fondamentali per fornire un accesso
affidabile, responsabile e non discriminatorio a dati di elevata qualità
a fini di addestramento, convalida e prova dei sistemi di IA. Ad
esempio, per quanto riguarda la salute, lo spazio europeo di dati
sanitari agevolerà l'accesso non discriminatorio ai dati sanitari e
l'addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale su tali set di
dati in modo sicuro, tempestivo, trasparente, affidabile e tale da
tutelare la vita privata, nonché con un'adeguata governance
istituzionale. Le autorità competenti interessate, comprese quelle
settoriali, che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, possono anche
sostenere la fornitura di dati di alta qualità a fini di addestramento,
convalida e prova dei sistemi di IA.
(46)Disporre
di informazioni sulle modalità di sviluppo dei sistemi di IA ad alto
rischio e sulle loro modalità di funzionamento durante tutto il ciclo di
vita è essenziale per verificare la conformità ai requisiti di cui al
presente regolamento. Occorre a tal fine conservare le registrazioni e
disporre di una documentazione tecnica contenente le informazioni
necessarie per valutare la conformità del sistema di IA ai requisiti
pertinenti. Tali informazioni dovrebbero includere le caratteristiche,
le capacità e i limiti generali del sistema, gli algoritmi, i dati,
l'addestramento, i processi di prova e di convalida utilizzati, nonché
la documentazione sul pertinente sistema di gestione dei rischi. È
opportuno tenere aggiornata la documentazione tecnica.
(47)Per
ovviare all'opacità che può rendere alcuni sistemi di IA incomprensibili
o troppo complessi per le persone fisiche, è opportuno imporre un certo
grado di trasparenza per i sistemi di IA ad alto rischio. Gli utenti
dovrebbero poter interpretare gli output del sistema e utilizzarlo in
modo adeguato. I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero pertanto
essere corredati di documentazione e istruzioni per l'uso pertinenti,
nonché di informazioni concise e chiare, anche in relazione, se del
caso, ai possibili rischi in termini di diritti fondamentali e
discriminazione.
(48)I sistemi
di IA ad alto rischio dovrebbero essere progettati e sviluppati in modo
da consentire alle persone fisiche di sorvegliarne il funzionamento. Il
fornitore del sistema dovrebbe a tal fine individuare misure di
sorveglianza umana adeguate prima dell'immissione del sistema sul
mercato o della sua messa in servizio. Tali misure dovrebbero in
particolare garantire, ove opportuno, che il sistema sia soggetto a
vincoli operativi intrinseci che il sistema stesso non può annullare e
che risponda all'operatore umano, e che le persone fisiche alle quali è
stata affidata la sorveglianza umana dispongano delle competenze, della
formazione e dell'autorità necessarie per svolgere tale ruolo.
(49)Le
prestazioni dei sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere coerenti
durante tutto il loro ciclo di vita e tali sistemi dovrebbero garantire
un livello adeguato di accuratezza, robustezza e cibersicurezza,
conformemente allo stato dell'arte generalmente riconosciuto. È
opportuno che i livelli di precisione e le pertinenti metriche di
accuratezza siano comunicati agli utenti.
(50)La
robustezza tecnica è un requisito fondamentale dei sistemi di IA ad alto
rischio. Tali sistemi dovrebbero essere resilienti rispetto sia ai
rischi connessi alle limitazioni del sistema (ad esempio errori, guasti,
incoerenze, situazioni impreviste) sia alle azioni dolose che possono
compromettere la sicurezza del sistema di IA e comportare comportamenti
dannosi o altrimenti indesiderati. La mancata protezione da tali rischi
potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza o incidere negativamente
sui diritti fondamentali, ad esempio a causa della generazione da parte
del sistema di IA di decisioni errate o di output sbagliati o distorti.
(51)La
cibersicurezza svolge un ruolo cruciale nel garantire che i sistemi di
IA siano resilienti ai tentativi compiuti da terzi con intenzioni
malevole che, sfruttando le vulnerabilità del sistema, mirano ad
alterarne l'uso, il comportamento, le prestazioni o a comprometterne le
proprietà di sicurezza. Gli attacchi informatici contro i sistemi di IA
possono far leva sulle risorse specifiche dell'IA, quali i set di dati
di addestramento (ad esempio "avvelenamento dei dati", data poisoning) o i modelli addestrati (ad esempio "attacchi antagonisti", adversarial attacks),
o sfruttare le vulnerabilità delle risorse digitali del sistema di IA o
dell'infrastruttura TIC sottostante. Al fine di garantire un livello di
cibersicurezza adeguato ai rischi, è pertanto opportuno che i fornitori
di sistemi di IA ad alto rischio adottino misure adeguate, anche
tenendo debitamente conto dell'infrastruttura TIC sottostante.
(52)Nell'ambito
della normativa di armonizzazione dell'Unione, è opportuno che le
regole applicabili all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e
all'uso di sistemi di IA ad alto rischio siano stabilite conformemente
al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento
e vigilanza del mercato dei prodotti, alla decisione n. 768/2008/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla
conformità dei prodotti ("nuovo quadro legislativo per la
commercializzazione dei prodotti").
(53)È
opportuno che una specifica persona fisica o giuridica, definita come il
fornitore, si assuma la responsabilità dell'immissione sul mercato o
della messa in servizio di un sistema di IA ad alto rischio, a
prescindere dal fatto che tale persona fisica o giuridica sia la persona
che ha progettato o sviluppato il sistema.
(54)È
opportuno che il fornitore istituisca un solido sistema di gestione
della qualità, garantisca l'espletamento della procedura di valutazione
della conformità richiesta, rediga la documentazione pertinente e
istituisca un sistema robusto per il monitoraggio successivo
all'immissione sul mercato. Le autorità pubbliche che mettono in
servizio sistemi di IA ad alto rischio per uso proprio possono adottare e
attuare le regole per il sistema di gestione della qualità nell'ambito
del sistema di gestione della qualità adottato a livello nazionale o
regionale, a seconda dei casi, tenendo conto delle specificità del
settore come pure delle competenze e dell'organizzazione dell'autorità
pubblica in questione.
(55)Qualora
un sistema di IA ad alto rischio che è un componente di sicurezza di un
prodotto disciplinato da una pertinente normativa settoriale del nuovo
quadro legislativo non fosse immesso sul mercato o messo in servizio
separatamente dal prodotto, il fabbricante del prodotto finale quale
definito nella pertinente normativa del nuovo quadro legislativo
dovrebbe adempiere gli obblighi del fornitore stabiliti nel presente
regolamento e, in particolare, garantire che il sistema di IA integrato
nel prodotto finale soddisfi i requisiti del presente regolamento.
(56)Al fine
di consentire l'applicazione del presente regolamento e di creare
condizioni di parità per gli operatori, e tenendo conto delle diverse
forme di messa a disposizione di prodotti digitali, è importante
garantire che, in qualsiasi circostanza, una persona stabilita
nell'Unione possa fornire alle autorità tutte le informazioni necessarie
sulla conformità di un sistema di IA. Pertanto, prima di mettere a
disposizione i propri sistemi di IA nell'Unione, nel caso in cui non
possa essere identificato un importatore, i fornitori stabiliti al di
fuori dell'Unione dovrebbero nominare, mediante mandato scritto, un
rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.
(57)In linea
con i principi del nuovo quadro legislativo, è opportuno stabilire
obblighi specifici per gli operatori economici pertinenti, quali
importatori e distributori, al fine di garantire la certezza del diritto
e facilitare il rispetto della normativa da parte di tali operatori.
(58)In
considerazione della natura dei sistemi di IA e dei possibili rischi per
la sicurezza e i diritti fondamentali associati al loro utilizzo, anche
per quanto riguarda la necessità di garantire un adeguato monitoraggio
delle prestazioni di un sistema di IA in un contesto reale, è opportuno
stabilire responsabilità specifiche per gli utenti. È in particolare
opportuno che gli utenti usino i sistemi di IA ad alto rischio
conformemente alle istruzioni per l'uso e che siano previsti alcuni
altri obblighi in materia di monitoraggio del funzionamento dei sistemi
di IA e conservazione delle registrazioni, a seconda dei casi.
(59)È
opportuno prevedere che l'utente del sistema di IA sia la persona fisica
o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo sotto la
cui autorità è utilizzato il sistema di IA, salvo nel caso in cui il
sistema sia utilizzato nel corso di un'attività personale non
professionale.
(60)Alla luce
della complessità della catena del valore dell'intelligenza
artificiale, i terzi pertinenti, in particolare quelli coinvolti nella
vendita e nella fornitura di software, strumenti e componenti software,
modelli preaddestrati e dati, o i fornitori di servizi di rete,
dovrebbero cooperare, a seconda dei casi, con i fornitori e con gli
utenti per consentire loro di rispettare gli obblighi previsti dal
presente regolamento e con le autorità competenti istituite a norma del
presente regolamento.
(61)La
normazione dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel fornire soluzioni
tecniche ai fornitori per garantire la conformità al presente
regolamento. La conformità alle norme armonizzate quali definite nel
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere un modo per i fornitori di
dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento. La
Commissione potrebbe tuttavia adottare specifiche tecniche comuni nei
settori in cui le norme armonizzate non esistono oppure sono
insufficienti.
(62)Al fine
di garantire un elevato livello di affidabilità dei sistemi di IA ad
alto rischio, è opportuno sottoporre tali sistemi a una valutazione
della conformità prima della loro immissione sul mercato o messa in
servizio.
(63)Al fine
di ridurre al minimo l'onere per gli operatori ed evitare eventuali
duplicazioni, la conformità ai requisiti del presente regolamento dei
sistemi di IA ad alto rischio collegati a prodotti disciplinati dalla
vigente normativa di armonizzazione dell'Unione secondo l'approccio del
nuovo quadro legislativo dovrebbe essere valutata nell'ambito della
valutazione della conformità già prevista da tale normativa.
L'applicabilità dei requisiti del presente regolamento non dovrebbe
pertanto incidere sulla logica specifica, la metodologia o la struttura
generale della valutazione della conformità a norma della pertinente
normativa specifica del nuovo quadro legislativo. Tale approccio si
riflette pienamente nell'interazione tra il presente regolamento e il
[regolamento macchine]. Mentre i requisiti del presente regolamento
fanno fronte ai rischi per la sicurezza dei sistemi di IA che assolvono
funzioni di sicurezza nelle macchine, alcuni requisiti specifici del
[regolamento macchine] garantiranno l'integrazione sicura del sistema di
IA nella macchina nel suo complesso, in modo da non compromettere la
sicurezza di quest'ultima. Il [regolamento macchine] applica la stessa
definizione di sistema di IA di cui al presente regolamento.
(64)In
considerazione della più ampia esperienza dei certificatori
professionali pre-commercializzazione nel settore della sicurezza dei
prodotti e della diversa natura dei rischi connessi, è opportuno
limitare, almeno in una fase iniziale di applicazione del presente
regolamento, l'ambito di applicazione della valutazione della conformità
da parte di terzi ai sistemi di IA ad alto rischio diversi da quelli
collegati ai prodotti. È pertanto opportuno che la valutazione della
conformità di tali sistemi sia di norma effettuata dal fornitore sotto
la propria responsabilità, con la sola eccezione dei sistemi di IA
destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica remota di
persone, per i quali è opportuno prevedere il coinvolgimento di un
organismo notificato nella valutazione della conformità, nella misura in
cui tali sistemi non siano vietati.
(65)Ai fini
della valutazione della conformità da parte di terzi dei sistemi di IA
destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica remota
delle persone, è opportuno che le autorità nazionali competenti
designino organismi notificati a norma del presente regolamento, a
condizione che tali organismi soddisfino una serie di requisiti, in
particolare in materia di indipendenza, competenza e assenza di
conflitti di interesse.
(66)In linea
con la nozione generalmente riconosciuta di modifica sostanziale dei
prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, è
opportuno che un sistema di IA sia sottoposto a una nuova valutazione
della conformità ogniqualvolta intervenga una modifica che possa
incidere sulla conformità del sistema al presente regolamento oppure
quando viene modificata la finalità prevista del sistema. È inoltre
necessario, per quanto riguarda i sistemi di IA che proseguono il loro
"apprendimento" dopo essere stati immessi sul mercato o messi in
servizio (ossia adattano automaticamente le modalità di svolgimento
delle funzioni), prevedere regole atte a stabilire che le modifiche
apportate all'algoritmo e alle sue prestazioni, predeterminate dal
fornitore e valutate al momento della valutazione della conformità, non
costituiscano una modifica sostanziale.
(67)I sistemi
di IA ad alto rischio dovrebbero recare la marcatura CE per indicare la
loro conformità al presente regolamento, in modo da poter circolare
liberamente nel mercato interno. Gli Stati membri non dovrebbero
ostacolare in maniera ingiustificata l'immissione sul mercato o la messa
in servizio di sistemi di IA ad alto rischio che soddisfano i requisiti
stabiliti nel presente regolamento e recano la marcatura CE.
(68)La
disponibilità in tempi rapidi di tecnologie innovative può, a
determinate condizioni, essere fondamentale per la salute e la sicurezza
delle persone e per la società nel suo insieme. È pertanto opportuno
che, per motivi eccezionali di pubblica sicurezza o di tutela della vita
e della salute delle persone fisiche nonché della proprietà industriale
e commerciale, gli Stati membri possano autorizzare l'immissione sul
mercato o la messa in servizio di sistemi di IA che non sono stati
sottoposti a una valutazione della conformità.
(69)Al fine
di agevolare il lavoro della Commissione e degli Stati membri nel
settore dell'intelligenza artificiale e di aumentare la trasparenza nei
confronti del pubblico, è opportuno che i fornitori di sistemi di IA ad
alto rischio diversi da quelli collegati a prodotti che rientrano
nell'ambito di applicazione della pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione vigente siano tenuti a registrare il loro sistema di IA ad
alto rischio in una banca dati dell'UE, che sarà istituita e gestita
dalla Commissione. È opportuno che la Commissione sia la titolare del
trattamento di tale banca dati conformemente al regolamento (UE)
2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di garantire la piena funzionalità
della banca dati, è opportuno che, al momento dell'attivazione, la
procedura per l'istituzione della banca dati preveda l'elaborazione di
specifiche funzionali da parte della Commissione e una relazione di
audit indipendente.
(70)Alcuni
sistemi di IA destinati all'interazione con persone fisiche o alla
generazione di contenuti possono comportare rischi specifici di
impersonificazione o inganno, a prescindere dal fatto che siano
considerati ad alto rischio o no. L'uso di tali sistemi dovrebbe
pertanto essere, in determinate circostanze, soggetto a specifici
obblighi di trasparenza, fatti salvi i requisiti e gli obblighi per i
sistemi di IA ad alto rischio. Le persone fisiche dovrebbero in
particolare ricevere una notifica nel momento in cui interagiscono con
un sistema di IA, a meno che tale interazione non risulti evidente dalle
circostanze e dal contesto di utilizzo. È inoltre opportuno che le
persone fisiche ricevano una notifica quando sono esposte a un sistema
di riconoscimento delle emozioni o a un sistema di categorizzazione
biometrica. Tali informazioni e notifiche dovrebbero essere fornite in
formati accessibili alle persone con disabilità. Inoltre, gli utenti che
utilizzano un sistema di IA per generare o manipolare immagini o
contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, luoghi o
eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici,
dovrebbero rendere noto che il contenuto è stato creato o manipolato
artificialmente etichettando come tali gli output dell'intelligenza
artificiale e rivelandone l'origine artificiale.
(71)L'intelligenza
artificiale è una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che
richiede nuove forme di sorveglianza regolamentare e uno spazio sicuro
per la sperimentazione, garantendo nel contempo un'innovazione
responsabile e l'integrazione di tutele adeguate e di misure di
attenuazione dei rischi. Al fine di garantire un quadro giuridico
favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente
alle perturbazioni, è opportuno incoraggiare le autorità nazionali
competenti di uno o più Stati membri a istituire spazi di
sperimentazione normativa in materia di intelligenza artificiale per
agevolare lo sviluppo e le prove di sistemi di IA innovativi, sotto una
rigorosa sorveglianza regolamentare, prima che tali sistemi siano
immessi sul mercato o altrimenti messi in servizio.
(72)Gli
obiettivi degli spazi di sperimentazione normativa dovrebbero essere la
promozione dell'innovazione in materia di IA, mediante la creazione di
un ambiente controllato di sperimentazione e prova nella fase di
sviluppo e pre-commercializzazione al fine di garantire la conformità
dei sistemi di IA innovativi al presente regolamento e ad altre
normative pertinenti dell'Unione e degli Stati membri, e il
rafforzamento della certezza del diritto per gli innovatori e della
sorveglianza e della comprensione da parte delle autorità competenti
delle opportunità, dei rischi emergenti e degli impatti dell'uso
dell'IA, nonché l'accelerazione dell'accesso ai mercati, anche mediante
l'eliminazione degli ostacoli per le piccole e medie imprese (PMI) e le
start-up. Al fine di garantire un'attuazione uniforme in tutta l'Unione
ed economie di scala, è opportuno stabilire regole comuni per
l'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa e un quadro per la
cooperazione tra le autorità competenti coinvolte nel controllo degli
spazi di sperimentazione. Il presente regolamento dovrebbe fornire la
base giuridica per l'utilizzo dei dati personali raccolti per altre
finalità ai fini dello sviluppo di determinati sistemi di IA di
interesse pubblico nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa
per l'IA, in linea con l'articolo 6, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2016/679, e con l'articolo 6 del regolamento (UE)
2018/1725, e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2016/680. I partecipanti allo spazio di sperimentazione
dovrebbero fornire garanzie adeguate e cooperare con le autorità
competenti, anche seguendo i loro orientamenti e agendo rapidamente e in
buona fede per attenuare eventuali rischi elevati per la sicurezza e i
diritti fondamentali che possono emergere durante lo sviluppo e la
sperimentazione nello spazio sopraindicato. È opportuno che le autorità
competenti, nel decidere se infliggere una sanzione amministrativa
pecuniaria a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, del
regolamento 2016/679 e dell'articolo 57 della direttiva 2016/680,
tengano conto della condotta dei partecipanti allo spazio di
sperimentazione.
(73)Al fine
di promuovere e proteggere l'innovazione, è importante che siano tenuti
in particolare considerazione gli interessi dei fornitori di piccole
dimensioni e degli utenti di sistemi di IA. È a tal fine opportuno che
gli Stati membri sviluppino iniziative destinate a tali operatori, anche
in materia di sensibilizzazione e comunicazione delle informazioni. È
inoltre opportuno che gli organismi notificati, nel fissare le tariffe
per la valutazione della conformità, tengano in considerazione gli
interessi e le esigenze specifici dei fornitori di piccole dimensioni.
Le spese di traduzione connesse alla documentazione obbligatoria e alla
comunicazione con le autorità possono rappresentare un costo
significativo per i fornitori e gli altri operatori, in particolare
quelli di dimensioni ridotte. Gli Stati membri dovrebbero garantire, se
possibile, che una delle lingue da essi indicate e accettate per la
documentazione dei fornitori pertinenti e per la comunicazione con gli
operatori sia una lingua ampiamente compresa dal maggior numero
possibile di utenti transfrontalieri.
(74)Al fine
di ridurre al minimo i rischi per l'attuazione derivanti dalla mancanza
di conoscenze e competenze sul mercato, nonché per agevolare il
rispetto, da parte dei fornitori e degli organismi notificati, degli
obblighi loro imposti dal presente regolamento, è opportuno che la
piattaforma di IA on demand, i poli europei dell'innovazione digitale e
le strutture di prova e sperimentazione istituiti dalla Commissione e
dagli Stati membri a livello nazionale o dell'UE contribuiscano, se
possibile, all'attuazione del presente regolamento. Nell'ambito delle
rispettive missioni e dei rispettivi settori di competenza essi possono
fornire, in particolare, sostegno tecnico e scientifico ai fornitori e
agli organismi notificati.
(75)È
opportuno che la Commissione agevoli, nella misura del possibile,
l'accesso alle strutture di prova e sperimentazione di organismi, gruppi
o laboratori istituiti o accreditati a norma di qualsiasi pertinente
normativa di armonizzazione dell'Unione che assolvano compiti nel
contesto della valutazione della conformità di prodotti o dispositivi
contemplati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione. Ciò vale in
particolare per i gruppi di esperti, i laboratori specializzati e i
laboratori di riferimento nel settore dei dispositivi medici a norma del
regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746.
(76)Al fine
di facilitare un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente
regolamento, è opportuno istituire un comitato europeo per
l'intelligenza artificiale. Il comitato dovrebbe essere responsabile di
una serie di compiti consultivi, tra cui l'emanazione di pareri,
raccomandazioni, consulenze o orientamenti su questioni relative
all'attuazione del presente regolamento, comprese le specifiche tecniche
o le norme esistenti per quanto riguarda i requisiti stabiliti nel
presente regolamento, e la fornitura di consulenza e assistenza alla
Commissione su questioni specifiche connesse all'intelligenza
artificiale.
(77)Gli Stati
membri svolgono un ruolo chiave nell'applicare il presente regolamento e
nel garantirne il rispetto. A tale riguardo, è opportuno che ciascuno
Stato membro designi una o più autorità nazionali competenti al fine di
controllare l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Al
fine di incrementare l'efficienza organizzativa da parte degli Stati
membri e di istituire un punto di contatto ufficiale nei confronti del
pubblico e di altre controparti sia a livello di Stati membri sia a
livello di Unione, è opportuno che in ciascuno Stato membro sia
designata come autorità nazionale di controllo un'autorità nazionale.
(78)Al fine
di garantire che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio possano
tenere in considerazione l'esperienza sull'uso di sistemi di IA ad alto
rischio per migliorare i loro sistemi e il processo di progettazione e
sviluppo o possano adottare tempestivamente eventuali misure correttive,
è opportuno che tutti i fornitori dispongano di un sistema di
monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Tale sistema è
altresì fondamentale per garantire che i possibili rischi derivanti dai
sistemi di IA che proseguono il loro "apprendimento" dopo essere stati
immessi sul mercato o messi in servizio possano essere affrontati in
modo più efficiente e tempestivo. I fornitori dovrebbero anche essere
tenuti, in tale contesto, a predisporre un sistema per segnalare alle
autorità competenti eventuali incidenti gravi o violazioni della
normativa nazionale e dell'Unione che tutela i diritti fondamentali
derivanti dall'uso dei loro sistemi di IA.
(79)Al fine
di garantire un'applicazione adeguata ed efficace dei requisiti e degli
obblighi stabiliti dal presente regolamento, che costituisce la
normativa di armonizzazione dell'Unione, è opportuno che si applichi
nella sua interezza il sistema di vigilanza del mercato e di conformità
dei prodotti istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Ove necessario
per il loro mandato, è opportuno che le autorità o gli organismi
pubblici nazionali che controllano l'applicazione della normativa
dell'Unione che tutela i diritti fondamentali, compresi gli organismi
per la parità, abbiano altresì accesso alla documentazione creata a
norma del presente regolamento.
(80)La
legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari comprende
regole e requisiti in materia di governance interna e di gestione dei
rischi che sono applicabili agli istituti finanziari regolamentati
durante la fornitura di tali servizi, anche quando si avvalgono di
sistemi di IA. Al fine di garantire la coerenza dell'applicazione e
dell'attuazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e delle
regole e dei requisiti pertinenti della normativa dell'Unione in
materia di servizi finanziari, è opportuno che le autorità responsabili
del controllo e dell'applicazione della normativa in materia di servizi
finanziari, compresa, se del caso, la Banca centrale europea, siano
designate come autorità competenti ai fini del controllo dell'attuazione
del presente regolamento, anche in relazione alle attività di vigilanza
del mercato, per quanto riguarda i sistemi di IA forniti o utilizzati
da istituti finanziari regolamentati e sottoposti a vigilanza. Per
migliorare ulteriormente la coerenza tra il presente regolamento e le
regole applicabili agli enti creditizi disciplinati dalla direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, è altresì opportuno integrare negli
obblighi e nelle procedure esistenti a norma di tale direttiva la
procedura di valutazione della conformità e alcuni degli obblighi
procedurali dei fornitori in materia di gestione dei rischi,
monitoraggio successivo alla commercializzazione e documentazione. Al
fine di evitare sovrapposizioni, è opportuno prevedere deroghe limitate
anche in relazione al sistema di gestione della qualità dei fornitori e
all'obbligo di monitoraggio imposto agli utenti dei sistemi di IA ad
alto rischio nella misura in cui si applicano agli enti creditizi
disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE.
(81)Lo
sviluppo di sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio in
conformità ai requisiti del presente regolamento può portare a una più
ampia adozione nell'Unione dell'intelligenza artificiale affidabile. I
fornitori di sistemi di IA non ad alto rischio dovrebbero essere
incoraggiati a creare codici di condotta volti a promuovere
l'applicazione volontaria dei requisiti obbligatori applicabili ai
sistemi di IA ad alto rischio. I fornitori dovrebbero inoltre essere
incoraggiati ad applicare su base volontaria requisiti supplementari
relativi, ad esempio, alla sostenibilità ambientale, all'accessibilità
per le persone con disabilità, alla partecipazione dei portatori di
interessi alla progettazione e allo sviluppo di sistemi di IA e alla
diversità dei gruppi che si occupano dello sviluppo. La Commissione può
elaborare iniziative, anche di natura settoriale, per agevolare la
riduzione degli ostacoli tecnici che ostruiscono lo scambio
transfrontaliero di dati per lo sviluppo dell'IA, anche per quanto
riguarda l'infrastruttura di accesso ai dati e l'interoperabilità
semantica e tecnica dei diversi tipi di dati.
(82)È
importante che i sistemi di IA collegati a prodotti che non sono ad alto
rischio in conformità al presente regolamento e che pertanto non sono
tenuti a rispettare i requisiti ivi stabiliti siano comunque sicuri al
momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Per
contribuire a tale obiettivo, sarebbe opportuno applicare come rete di
sicurezza la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(83)Al fine
di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità
competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le
parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la
riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento
dei loro compiti.
(84)Gli Stati
membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, anche
stabilendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di
violazione. Per talune violazioni specifiche, è opportuno che gli Stati
membri tengano conto dei margini e dei criteri stabiliti nel presente
regolamento. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe
disporre del potere di infliggere sanzioni pecuniarie alle istituzioni,
alle agenzie e agli organismi dell'Unione che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente regolamento.
(85)Al fine
di garantire che il quadro normativo possa essere adeguato ove
necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare le tecniche
e gli approcci di cui all'allegato I per definire i sistemi di IA, la
normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II, i
sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, le
disposizioni relative alla documentazione tecnica di cui all'allegato
IV, il contenuto della dichiarazione di conformità UE di cui
all'allegato V, le disposizioni relative alle procedure di valutazione
della conformità di cui agli allegati VI e VII e le disposizioni che
stabiliscono i sistemi di IA ad alto rischio cui dovrebbe applicarsi la
procedura di valutazione della conformità sulla base della valutazione
del sistema di gestione della qualità e della valutazione della
documentazione tecnica. È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo
interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la
parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti
hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della
Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(86)È
opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine
di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento.
È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente
al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(87)Poiché
l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli
effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(88)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal... [OP: inserire la data stabilita all'articolo 85].
È tuttavia opportuno che l'infrastruttura relativa alla governance e al
sistema di valutazione della conformità sia operativa prima di tale
data, pertanto le disposizioni sugli organismi notificati e sulla
struttura di governance dovrebbero applicarsi a decorrere dal... [OP: inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire e notificare alla
Commissione la normativa relativa alle sanzioni, comprese le sanzioni
amministrative pecuniarie, e garantire che essa sia attuata in modo
corretto ed efficace entro la data di applicazione del presente
regolamento. Le disposizioni relative alle sanzioni dovrebbero pertanto
applicarsi a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
(89)Conformemente
all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il
Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la
protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato il loro
parere il [...],
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a)regole
armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso
dei sistemi di intelligenza artificiale ("sistemi di IA") nell'Unione;
a)il divieto di determinate pratiche di intelligenza artificiale;
b)requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
c)regole di
trasparenza armonizzate per i sistemi di IA destinati a interagire con
le persone fisiche, i sistemi di riconoscimento delle emozioni, i
sistemi di categorizzazione biometrica e i sistemi di IA utilizzati per
generare o manipolare immagini o contenuti audio o video;
d)regole in materia di monitoraggio e vigilanza del mercato.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica:
a)ai
fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA
nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione
o in un paese terzo;
b)agli utenti dei sistemi di IA situati nell'Unione;
c)ai
fornitori e agli utenti di sistemi di IA situati in un paese terzo,
laddove l'output prodotto dal sistema sia utilizzato nell'Unione.
2.Solo
l'articolo 84 del presente regolamento si applica ai sistemi di IA
ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di prodotti o sistemi, o
che sono essi stessi prodotti o sistemi, che rientrano nell'ambito di
applicazione dei seguenti atti:
a)regolamento (CE) n. 300/2008;
b)regolamento (UE) n. 167/2013;
c)regolamento (UE) n. 168/2013;
d)direttiva 2014/90/UE;
e)direttiva (UE) 2016/797;
f)regolamento (UE) 2018/858;
g)regolamento (UE) 2018/1139;
h)regolamento (UE) 2019/2144.
3.Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA sviluppati o usati per scopi esclusivamente militari.
4.Il presente
regolamento non si applica alle autorità pubbliche di un paese terzo né
alle organizzazioni internazionali che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente regolamento a norma del paragrafo 1, laddove
tali autorità o organizzazioni utilizzino i sistemi di IA nel quadro di
accordi internazionali per la cooperazione delle autorità di contrasto e
giudiziarie con l'Unione o con uno o più Stati membri.
5.Il presente
regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni sulla
responsabilità dei prestatori intermediari di cui al capo II, sezione
IV, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [da sostituire con le corrispondenti disposizioni della legge sui servizi digitali].
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)"sistema di
intelligenza artificiale" (sistema di IA): un software sviluppato con
una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che
può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare
output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che
influenzano gli ambienti con cui interagiscono;
2)"fornitore":
una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un
altro organismo che sviluppa un sistema di IA o che fa sviluppare un
sistema di IA al fine di immetterlo sul mercato o metterlo in servizio
con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
3)"fornitore
di piccole dimensioni": un fornitore che è una microimpresa o una
piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione;
4)"utente":
qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro
organismo che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne
nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività
personale non professionale;
5)"rappresentante
autorizzato": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che ha ricevuto un mandato scritto da un fornitore di un
sistema di IA al fine, rispettivamente, di adempiere ed eseguire per suo
conto gli obblighi e le procedure stabiliti dal presente regolamento;
6)"importatore":
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette
sul mercato o mette in servizio un sistema di IA recante il nome o il
marchio di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori
dell'Unione;
7)"distributore":
qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di
approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall'importatore, che mette a
disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione senza modificarne
le proprietà;
8)"operatore": il fornitore, l'utente, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
9)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un sistema di IA sul mercato dell'Unione;
10)"messa a
disposizione sul mercato": qualsiasi fornitura di un sistema di IA per
la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di
un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
11)"messa in
servizio": la fornitura di un sistema di IA direttamente all'utente per
il primo uso o per uso proprio sul mercato dell'Unione per la finalità
prevista;
12)"finalità
prevista": l'uso di un sistema di IA previsto dal fornitore, compresi il
contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle
informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l'uso, nel
materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella
documentazione tecnica;
13)"uso
improprio ragionevolmente prevedibile": l'uso di un sistema di IA in un
modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un
comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi
ragionevolmente prevedibile;
14)"componente
di sicurezza di un prodotto o di un sistema": un componente di un
prodotto o di un sistema che svolge una funzione di sicurezza per tale
prodotto o sistema o il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo
la salute e la sicurezza di persone o beni;
15)"istruzioni
per l'uso": le informazioni comunicate dal fornitore per informare
l'utente in particolare della finalità prevista e dell'uso corretto di
un sistema di IA, compreso lo specifico contesto geografico,
comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA ad
alto rischio è destinato a essere utilizzato;
16)"richiamo
di un sistema di IA": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione
al fornitore di un sistema di IA messo a disposizione degli utenti;
17)"ritiro di un sistema di IA": qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione, l'esposizione e l'offerta di un sistema di IA;
18)"prestazioni di un sistema di IA": la capacità di un sistema di IA di conseguire la finalità prevista;
19)"autorità
di notifica": l'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e
dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la
designazione e la notifica degli organismi di valutazione della
conformità e per il loro monitoraggio;
20)"valutazione
della conformità": la procedura atta a verificare se i requisiti di cui
al titolo III, capo 2, del presente regolamento relativi a un sistema
di IA sono stati soddisfatti;
21)"organismo
di valutazione della conformità": un organismo che svolge per conto di
terzi attività di valutazione della conformità, incluse prove,
certificazioni e ispezioni;
22)"organismo
notificato": un organismo di valutazione della conformità designato in
conformità al presente regolamento e ad altre pertinenti normative di
armonizzazione dell'Unione;
23)"modifica
sostanziale": una modifica del sistema di IA a seguito della sua
immissione sul mercato o messa in servizio che incide sulla conformità
del sistema di IA ai requisiti di cui al titolo III, capo 2, del
presente regolamento o comporta una modifica della finalità prevista per
la quale il sistema di IA è stato valutato;
24)"marcatura
CE di conformità" (marcatura CE): una marcatura mediante la quale un
fornitore indica che un sistema di IA è conforme ai requisiti stabiliti
al titolo III, capo 2, del presente regolamento e in altre normative
applicabili dell'Unione che armonizzano le condizioni per la
commercializzazione dei prodotti ("normativa di armonizzazione
dell'Unione") e che ne prevedono l'apposizione;
25)"monitoraggio
successivo all'immissione sul mercato": tutte le attività svolte dai
fornitori di sistemi di IA al fine di raccogliere e analizzare in modo
proattivo l'esperienza maturata tramite l'uso dei sistemi di IA che
immettono sul mercato o che mettono in servizio, al fine di individuare
eventuali necessità di immediate azioni correttive o preventive;
26)"autorità
di vigilanza del mercato": l'autorità nazionale che svolge le attività e
adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020;
27)"norma armonizzata": la norma europea di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
28)"specifiche
comuni": un documento, diverso da una norma, contenente soluzioni
tecniche che forniscono i mezzi per soddisfare determinati requisiti e
obblighi stabiliti a norma del presente regolamento;
29)"dati di
addestramento": i dati utilizzati per addestrare un sistema di IA
adattandone i parametri che può apprendere, compresi i pesi di una rete
neurale;
30)"dati di
convalida": i dati utilizzati per fornire una valutazione del sistema di
IA addestrato e per metterne a punto, tra l'altro, i parametri che non
può apprendere e il processo di apprendimento, al fine di evitare
l'eccessivo adattamento ai dati di addestramento (overfitting),
considerando che il set di dati di convalida può essere un set di dati
distinto o essere costituito da una partizione fissa o variabile del set
di dati di addestramento;
31)"dati di
prova": i dati utilizzati per fornire una valutazione indipendente del
sistema di IA addestrato e convalidato al fine di confermarne le
prestazioni attese prima della sua immissione sul mercato o messa in
servizio;
32)"dati di
input": i dati forniti a un sistema di IA o direttamente acquisiti dallo
stesso, in base ai quali il sistema produce un output;
33)"dati
biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico
specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano
l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati
dattiloscopici;
34)"sistema
di riconoscimento delle emozioni": un sistema di IA finalizzato
all'identificazione o alla deduzione di emozioni o intenzioni di persone
fisiche sulla base dei loro dati biometrici;
35)"sistema
di categorizzazione biometrica": un sistema di IA che utilizza i dati
biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie
specifiche, quali quelle basate sul sesso, l'età, il colore dei capelli,
il colore degli occhi, i tatuaggi, l'origine etnica o l'orientamento
sessuale o politico;
36)"sistema
di identificazione biometrica remota": un sistema di IA finalizzato
all'identificazione a distanza di persone fisiche mediante il confronto
dei dati biometrici di una persona con i dati biometrici contenuti in
una banca dati di riferimento, e senza che l'utente del sistema di IA
sappia in anticipo se la persona sarà presente e può essere
identificata;
37)"sistema
di identificazione biometrica remota "in tempo reale"": un sistema di
identificazione biometrica remota in cui il rilevamento dei dati
biometrici, il confronto e l'identificazione avvengono senza ritardi
significativi. Sono incluse non solo le identificazioni istantanee, ma
anche quelle che avvengono con brevi ritardi limitati al fine di evitare
l'elusione della normativa;
38)"sistema
di identificazione biometrica remota "a posteriori"": un sistema di
identificazione biometrica remota diverso da un sistema di
identificazione biometrica remota "in tempo reale";
39)"spazio
accessibile al pubblico": qualsiasi luogo fisico accessibile al
pubblico, indipendentemente dall'applicabilità di determinate condizioni
di accesso;
40)"autorità di contrasto":
a)qualsiasi
autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine,
accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la
prevenzione delle stesse; o
b)qualsiasi
altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di
esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di
prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce
alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;
41)"attività
di contrasto": le attività svolte dalle autorità di contrasto a fini di
prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce
alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;
42)"autorità
nazionale di controllo": l'autorità alla quale uno Stato membro
attribuisce la responsabilità di attuare e applicare il presente
regolamento, di coordinare le attività affidate a tale Stato membro, di
fungere da punto di contatto unico per la Commissione e di rappresentare
lo Stato membro in seno al comitato europeo per l'intelligenza
artificiale;
43)"autorità
nazionale competente": l'autorità nazionale di controllo, l'autorità di
notifica e l'autorità di vigilanza del mercato;
44)"incidente
grave": qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, causa,
può aver causato o può causare una delle seguenti conseguenze:
a)il decesso di una persona o gravi danni alla salute di una persona, alle cose o all'ambiente,
b)una perturbazione grave e irreversibile della gestione e del funzionamento delle infrastrutture critiche.
Articolo 4
Modifiche dell'allegato I
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare
l'elenco delle tecniche e degli approcci di cui all'allegato I, per
aggiornare tale elenco agli sviluppi tecnologici e di mercato sulla base
di caratteristiche simili alle tecniche e agli approcci ivi elencati.
TITOLO II
PRATICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE VIETATE
Articolo 5
1.Sono vietate le pratiche di intelligenza artificiale seguenti:
a)l'immissione
sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che
utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia
consapevole al fine di distorcerne materialmente il comportamento in un
modo che provochi o possa provocare a tale persona o a un'altra persona
un danno fisico o psicologico;
b)l'immissione
sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che
sfrutta le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone, dovute
all'età o alla disabilità fisica o mentale, al fine di distorcere
materialmente il comportamento di una persona che appartiene a tale
gruppo in un modo che provochi o possa provocare a tale persona o a
un'altra persona un danno fisico o psicologico;
c)l'immissione
sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA da parte
delle autorità pubbliche o per loro conto ai fini della valutazione o
della classificazione dell'affidabilità delle persone fisiche per un
determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o
di caratteristiche personali o della personalità note o previste, in
cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o
di entrambi i seguenti scenari:
i)un
trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche
o di interi gruppi di persone fisiche in contesti sociali che non sono
collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o
raccolti;
ii)un
trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche
o di interi gruppi di persone fisiche che sia ingiustificato o
sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua
gravità;
d)l'uso di
sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi
accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, a meno che e
nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per uno dei
seguenti obiettivi:
i)la ricerca mirata di potenziali vittime specifiche di reato, compresi i minori scomparsi;
ii)la
prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la
vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di un attacco
terroristico;
iii)il
rilevamento, la localizzazione, l'identificazione o l'azione penale nei
confronti di un autore o un sospettato di un reato di cui all'articolo
2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, punibile nello Stato membro interessato
con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della
durata massima di almeno tre anni, come stabilito dalla legge di tale
Stato membro.
2.L'uso di
sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi
accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto per uno
qualsiasi degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera d), tiene conto
dei seguenti elementi:
a)la natura
della situazione che dà luogo al possibile uso, in particolare la
gravità, la probabilità e l'entità del danno causato dal mancato uso del
sistema;
b)le
conseguenze dell'uso del sistema per i diritti e le libertà di tutte le
persone interessate, in particolare la gravità, la probabilità e
l'entità di tali conseguenze.
L'uso di sistemi di identificazione biometrica
remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di
attività di contrasto per uno qualsiasi degli obiettivi di cui al
paragrafo 1, lettera d), rispetta inoltre le tutele e le condizioni
necessarie e proporzionate in relazione all'uso, in particolare per
quanto riguarda le limitazioni temporali, geografiche e personali.
3.Per quanto
riguarda il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 2, ogni singolo uso
di un sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in
spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è
subordinato a un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità
giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente dello Stato
membro in cui deve avvenire l'uso, rilasciata su richiesta motivata e in
conformità alle regole dettagliate del diritto nazionale di cui al
paragrafo 4. Tuttavia, in una situazione di urgenza debitamente
giustificata, è possibile iniziare a usare il sistema senza
autorizzazione e richiedere l'autorizzazione solo durante o dopo l'uso.
L'autorità giudiziaria o amministrativa competente
rilascia l'autorizzazione solo se ha accertato, sulla base di prove
oggettive o indicazioni chiare che le sono state presentate, che l'uso
del sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in
questione è necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera d), come indicato nella
richiesta. Nel decidere in merito alla richiesta, l'autorità giudiziaria
o amministrativa competente tiene conto degli elementi di cui al
paragrafo 2.
4.Uno Stato
membro può decidere di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o
in parte l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in
tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di
contrasto, entro i limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 1,
lettera d), e ai paragrafi 2 e 3. Tale Stato membro stabilisce nel
proprio diritto nazionale le necessarie regole dettagliate per la
richiesta, il rilascio, l'esercizio delle autorizzazioni di cui al
paragrafo 3, nonché per le attività di controllo ad esse relative. Tali
regole specificano inoltre per quali degli obiettivi elencati al
paragrafo 1, lettera d), compresi i reati di cui al punto iii), le
autorità competenti possono essere autorizzate ad utilizzare tali
sistemi a fini di attività di contrasto.
TITOLO III
SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO
Capo 1
CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI IA COME "AD ALTO RISCHIO"
Articolo 6
Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio
1.A
prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio in
modo indipendente rispetto ai prodotti di cui alle lettere a) e b), un
sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe
le condizioni seguenti:
a)il sistema
di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un
prodotto, o è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di
armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II;
b)il
prodotto, il cui componente di sicurezza è il sistema di IA, o il
sistema di IA stesso in quanto prodotto è soggetto a una valutazione
della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o
della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di
armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II.
2.Oltre ai
sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad
alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.
Articolo 7
Modifiche dell'allegato III
1.Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 73 al fine di aggiornare l'elenco di cui
all'allegato III aggiungendo sistemi di IA ad alto rischio se sono
soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)i sistemi di IA sono destinati a essere usati in uno dei settori elencati ai punti da 1 a 8 dell'allegato III;
b)i sistemi
di IA presentano un rischio di danno per la salute e la sicurezza, o un
rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali, che è, in
relazione alla sua gravità e alla probabilità che si verifichi,
equivalente o superiore al rischio di danno o di impatto negativo
presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III.
2.Nel
valutare, ai fini del paragrafo 1, se un sistema di IA presenti un
rischio di danno per la salute e la sicurezza o un rischio di impatto
negativo sui diritti fondamentali equivalente o superiore al rischio di
danno presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato
III, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a)la finalità prevista del sistema di IA;
b)la misura in cui un sistema di IA è stato usato o è probabile che sarà usato;
c)la misura
in cui l'uso di un sistema di IA ha già causato un danno alla salute e
alla sicurezza o un impatto negativo sui diritti fondamentali o ha
suscitato gravi preoccupazioni in relazione al verificarsi di tale danno
o impatto negativo, come dimostrato da relazioni o da prove documentate
presentate alle autorità nazionali competenti;
d)la portata
potenziale di tale danno o di tale impatto negativo, in particolare in
termini di intensità e capacità di incidere su una pluralità di persone;
e)la misura
in cui le persone che potrebbero subire il danno o l'impatto negativo
dipendono dal risultato prodotto da un sistema di IA, in particolare
perché per motivi pratici o giuridici non è ragionevolmente possibile
sottrarsi a tale risultato;
f)la misura
in cui le persone che potrebbero subire il danno o l'impatto negativo si
trovano in una posizione vulnerabile rispetto all'utente di un sistema
di IA, in particolare a causa di uno squilibrio di potere, conoscenza,
situazione economica o sociale o età;
g)la misura
in cui il risultato prodotto con un sistema di IA è facilmente
reversibile, considerando non facilmente reversibili i risultati che
hanno un impatto sulla salute o sulla sicurezza delle persone;
h)la misura in cui la legislazione vigente dell'Unione prevede:
i)misure di
ricorso efficaci in relazione ai rischi presentati da un sistema di IA,
ad esclusione delle richieste di risarcimento del danno;
ii)misure efficaci per prevenire o ridurre sostanzialmente tali rischi.
Capo 2
Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio
Articolo 8
Conformità ai requisiti
1.I sistemi di IA ad alto rischio rispettano i requisiti stabiliti nel presente capo.
2.Nel
garantire conformità a tali requisiti si tiene conto della finalità
prevista del sistema di IA ad alto rischio e del sistema di gestione dei
rischi di cui all'articolo 9.
Articolo 9
Sistema di gestione dei rischi
1.In relazione ai sistemi di IA ad alto rischio è istituito, attuato, documentato e mantenuto un sistema di gestione dei rischi.
2.Il sistema
di gestione dei rischi è costituito da un processo iterativo continuo
eseguito nel corso dell'intero ciclo di vita di un sistema di IA ad alto
rischio, che richiede un aggiornamento costante e sistematico. Esso
comprende le fasi seguenti:
a)identificazione e analisi dei rischi noti e prevedibili associati a ciascun sistema di IA ad alto rischio;
b)stima e
valutazione dei rischi che possono emergere quando il sistema di IA ad
alto rischio è usato conformemente alla sua finalità prevista e in
condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile;
c)valutazione
di altri eventuali rischi derivanti dall'analisi dei dati raccolti dal
sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui
all'articolo 61;
d)adozione di adeguate misure di gestione dei rischi conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.
3.Le misure
di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera d), tengono in
debita considerazione gli effetti e le possibili interazioni derivanti
dall'applicazione combinata dei requisiti di cui al presente capo 2.
Esse tengono conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto,
anche come indicato nelle pertinenti norme armonizzate o specifiche
comuni.
4.Le misure
di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera d), sono tali che
qualsiasi rischio residuo associato a ciascun pericolo nonché il rischio
residuo complessivo dei sistemi di IA ad alto rischio sono considerati
accettabili, a condizione che il sistema di IA ad alto rischio sia usato
conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso
improprio ragionevolmente prevedibile. Tali rischi residui sono
comunicati all'utente.
Nell'individuare le misure di gestione dei rischi più appropriate, occorre garantire quanto segue:
a)l'eliminazione o la riduzione dei rischi per quanto possibile attraverso un'adeguata progettazione e fabbricazione;
b)ove
opportuno, l'attuazione di adeguate misure di attenuazione e di
controllo in relazione ai rischi che non possono essere eliminati;
c)la
fornitura di informazioni adeguate a norma dell'articolo 13, in
particolare per quanto riguarda i rischi di cui al paragrafo 2, lettera
b), del presente articolo e, ove opportuno, la formazione degli utenti.
Nell'eliminare o ridurre i rischi connessi all'uso
del sistema di IA ad alto rischio, si tengono debitamente in
considerazione le conoscenze tecniche, l'esperienza, l'istruzione e la
formazione che ci si può aspettare dall'utente e l'ambiente in cui il
sistema è destinato ad essere usato.
5.I sistemi
di IA ad alto rischio sono sottoposti a prova al fine di individuare le
misure di gestione dei rischi più appropriate. Le prove garantiscono che
i sistemi di IA ad alto rischio funzionino in modo coerente per la
finalità prevista e che siano conformi ai requisiti di cui al presente
capo.
6.Le
procedure di prova sono idonee a conseguire la finalità prevista del
sistema di IA e non devono andare al di là di quanto necessario per
conseguire tale finalità.
7.Le prove
dei sistemi di IA ad alto rischio sono effettuate, a seconda dei casi,
in un qualsiasi momento dell'intero processo di sviluppo e, in ogni
caso, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Le
prove sono effettuate sulla base di metriche e soglie probabilistiche
definite in via preliminare e adeguate alla finalità prevista perseguita
dal sistema di IA ad alto rischio.
8.Nell'attuare
il sistema di gestione dei rischi di cui ai paragrafi da 1 a 7, è
prestata particolare attenzione all'eventualità che il sistema di IA ad
alto rischio sia accessibile ai minori o abbia un impatto su di essi.
9.Per gli
enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE, gli aspetti
descritti ai paragrafi da 1 a 8 fanno parte delle procedure di gestione
dei rischi stabilite da tali enti a norma dell'articolo 74 di tale
direttiva.
Articolo 10
Dati e governance dei dati
1.I sistemi
di IA ad alto rischio che utilizzano tecniche che prevedono l'uso di
dati per l'addestramento di modelli sono sviluppati sulla base di set di
dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano i criteri di
qualità di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2.I set di
dati di addestramento, convalida e prova sono soggetti ad adeguate
pratiche di governance e gestione dei dati. Tali pratiche riguardano in
particolare:
a)le scelte progettuali pertinenti;
b)la raccolta dei dati;
c)le
operazioni di trattamento pertinenti ai fini della preparazione dei
dati, quali annotazione, etichettatura, pulizia, arricchimento e
aggregazione;
d)la
formulazione di ipotesi pertinenti, in particolare per quanto riguarda
le informazioni che si presume che i dati misurino e rappresentino;
e)una valutazione preliminare della disponibilità, della quantità e dell'adeguatezza dei set di dati necessari;
f)un esame atto a valutare le possibili distorsioni;
g)l'individuazione di eventuali lacune o carenze nei dati e il modo in cui tali lacune e carenze possono essere colmate.
3.I set di
dati di addestramento, convalida e prova devono essere pertinenti,
rappresentativi, esenti da errori e completi. Essi possiedono le
proprietà statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per quanto
riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema di IA ad
alto rischio è destinato a essere usato. Queste caratteristiche dei set
di dati possono essere soddisfatte a livello di singoli set di dati o di
una combinazione degli stessi.
4.I set di
dati di addestramento, convalida e prova tengono conto, nella misura
necessaria per la finalità prevista, delle caratteristiche o degli
elementi particolari dello specifico contesto geografico,
comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA ad
alto rischio è destinato a essere usato.
5.Nella
misura in cui ciò sia strettamente necessario al fine di garantire il
monitoraggio, il rilevamento e la correzione delle distorsioni in
relazione ai sistemi di IA ad alto rischio, i fornitori di tali sistemi
possono trattare categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo
10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le tutele adeguate per i diritti
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, comprese le
limitazioni tecniche all'utilizzo e al riutilizzo delle misure più
avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, quali la
pseudonimizzazione o la cifratura, qualora l'anonimizzazione possa
incidere significativamente sulla finalità perseguita.
6.Per lo
sviluppo di sistemi di IA ad alto rischio diversi da quelli che
utilizzano tecniche che prevedono l'addestramento di modelli si
applicano adeguate pratiche di gestione e governance dei dati, al fine
di garantire che tali sistemi di IA ad alto rischio siano conformi al
paragrafo 2.
Articolo 11
Documentazione tecnica
1.La
documentazione tecnica di un sistema di IA ad alto rischio è redatta
prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale
sistema ed è tenuta aggiornata.
La documentazione tecnica è redatta in modo da
dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti
di cui al presente capo e fornisce alle autorità nazionali competenti e
agli organismi notificati tutte le informazioni necessarie per valutare
la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno
gli elementi di cui all'allegato IV.
2.Se è
immesso sul mercato o messo in servizio un sistema di IA ad alto rischio
connesso a un prodotto al quale si applicano gli atti giuridici
elencati nell'allegato II, sezione A, si redige un'unica documentazione
tecnica contenente tutte le informazioni di cui all'allegato IV e le
informazioni necessarie a norma di tali atti giuridici.
3.Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 73 al fine di modificare l'allegato IV
ove necessario per garantire che, alla luce del progresso tecnico, la
documentazione tecnica fornisca tutte le informazioni necessarie per
valutare la conformità del sistema ai requisiti di cui al presente capo.
Articolo 12
Conservazione delle registrazioni
1.I sistemi
di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati con capacità che
consentono la registrazione automatica degli eventi ("log") durante il
loro funzionamento. Tali capacità di registrazione sono conformi a norme
riconosciute o a specifiche comuni.
2.Le capacità
di registrazione garantiscono un livello di tracciabilità del
funzionamento del sistema di IA durante tutto il suo ciclo di vita
adeguato alla finalità prevista del sistema.
3.Le capacità
di registrazione consentono in particolare di monitorare il
funzionamento del sistema di IA ad alto rischio per quanto riguarda il
verificarsi di situazioni che possono far sì che il sistema di IA
presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, o
comportare una modifica sostanziale, e agevolano il monitoraggio
successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 61.
4.Per i
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera
a), le capacità di registrazione comprendono almeno i seguenti dati:
a)la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema (data e ora di inizio e di fine di ciascun utilizzo);
b)la banca dati di riferimento con cui il sistema ha verificato i dati di input;
c)i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza;
d)l'identificativo
delle persone fisiche che partecipano alla verifica dei risultati di
cui all'articolo 14, paragrafo 5.
Articolo 13
Trasparenza e fornitura di informazioni agli utenti
1.I sistemi
di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da
garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da
consentire agli utenti di interpretare l'output del sistema e
utilizzarlo adeguatamente. Sono garantiti un tipo e un livello di
trasparenza adeguati, che consentano di conseguire il rispetto dei
pertinenti obblighi dell'utente e del fornitore di cui al capo 3 del
presente titolo.
2.I sistemi
di IA ad alto rischio sono accompagnati da istruzioni per l'uso in un
formato digitale o non digitale appropriato, che comprendono
informazioni concise, complete, corrette e chiare che siano pertinenti,
accessibili e comprensibili per gli utenti.
3.Le informazioni di cui al paragrafo 2 specificano:
a)l'identità e i dati di contatto del fornitore e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato;
b)le caratteristiche, le capacità e i limiti delle prestazioni del sistema di IA ad alto rischio, tra cui:
i)la finalità prevista;
ii)il livello
di accuratezza, robustezza e cibersicurezza di cui all'articolo 15
rispetto al quale il sistema di IA ad alto rischio è stato sottoposto a
prova e convalidato e che ci si può attendere, e qualsiasi circostanza
nota e prevedibile che possa avere un impatto sul livello atteso di
accuratezza, robustezza e cibersicurezza;
iii)qualsiasi
circostanza nota o prevedibile connessa all'uso del sistema di IA ad
alto rischio in conformità alla sua finalità prevista o in condizioni di
uso improprio ragionevolmente prevedibile, che possa comportare rischi
per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali;
iv)le sue prestazioni per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema è destinato a essere utilizzato;
v)ove
opportuno, le specifiche per i dati di input o qualsiasi altra
informazione pertinente in termini di set di dati di addestramento,
convalida e prova, tenendo conto della finalità prevista del sistema di
IA;
c)le
eventuali modifiche apportate al sistema di IA ad alto rischio e alle
sue prestazioni, che sono state predeterminate dal fornitore al momento
della valutazione iniziale della conformità;
d)le misure
di sorveglianza umana di cui all'articolo 14, comprese le misure
tecniche poste in essere per facilitare l'interpretazione degli output
dei sistemi di IA da parte degli utenti;
e)la durata
prevista del sistema di IA ad alto rischio e tutte le misure di
manutenzione e cura necessarie per garantire il corretto funzionamento
di tale sistema, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti software.
Articolo 14
Sorveglianza umana
1.I sistemi
di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti
di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere
efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in
cui il sistema di IA è in uso.
2.La
sorveglianza umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la
salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere
quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla
sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente
prevedibile, in particolare quando tali rischi persistono nonostante
l'applicazione di altri requisiti di cui al presente capo.
3.La sorveglianza umana è garantita mediante almeno una delle seguenti misure:
a)misure
individuate e integrate nel sistema di IA ad alto rischio dal fornitore
prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio, ove
tecnicamente possibile;
b)misure
individuate dal fornitore prima dell'immissione sul mercato o della
messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, adatte ad essere
attuate dall'utente.
4.Le misure
di cui al paragrafo 3 consentono le seguenti azioni, a seconda delle
circostanze, alle persone alle quali è affidata la sorveglianza umana:
a)comprendere
appieno le capacità e i limiti del sistema di IA ad alto rischio ed
essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, in modo che
i segnali di anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese possano
essere individuati e affrontati quanto prima;
b)restare
consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o
a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA
ad alto rischio ("distorsione dell'automazione"), in particolare per i
sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per fornire informazioni o
raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone
fisiche;
c)essere in
grado di interpretare correttamente l'output del sistema di IA ad alto
rischio, tenendo conto in particolare delle caratteristiche del sistema e
degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;
d)essere in
grado di decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il
sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o
ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio;
e)essere in
grado di intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio
o di interrompere il sistema mediante un pulsante di "arresto" o una
procedura analoga.
5.Per i
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera
a), le misure di cui al paragrafo 3 sono tali da garantire che, inoltre,
l'utente non compia azioni o adotti decisioni sulla base
dell'identificazione risultante dal sistema, a meno che essa non sia
stata verificata e confermata da almeno due persone fisiche.
Articolo 15
Accuratezza, robustezza e cibersicurezza
1.I sistemi
di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da
conseguire, alla luce della loro finalità prevista, un adeguato livello
di accuratezza, robustezza e cibersicurezza e da operare in modo
coerente con tali aspetti durante tutto il loro ciclo di vita.
2.I livelli
di accuratezza e le pertinenti metriche di accuratezza dei sistemi di IA
ad alto rischio sono dichiarati nelle istruzioni per l'uso che
accompagnano il sistema.
3.I sistemi
di IA ad alto rischio sono resilienti per quanto riguarda errori, guasti
o incongruenze che possono verificarsi all'interno del sistema o
nell'ambiente in cui esso opera, in particolare a causa della loro
interazione con persone fisiche o altri sistemi.
La robustezza dei sistemi di IA ad alto rischio può
essere conseguita mediante soluzioni tecniche di ridondanza, che
possono includere piani di backup o fail-safe.
I sistemi di IA ad alto rischio che proseguono il
loro apprendimento dopo essere stati immessi sul mercato o messi in
servizio sono sviluppati in modo tale da garantire che gli output
potenzialmente distorti a causa dell'utilizzo di output come input per
operazioni future ("circuiti di feedback", feedback loops) siano oggetto di adeguate misure di attenuazione.
4.I sistemi
di IA ad alto rischio sono resilienti ai tentativi di terzi non
autorizzati di modificarne l'uso o le prestazioni sfruttando le
vulnerabilità del sistema.
Le soluzioni tecniche volte a garantire la
cibersicurezza dei sistemi di IA ad alto rischio sono adeguate alle
circostanze e ai rischi pertinenti.
Le soluzioni tecniche finalizzate ad affrontare le
vulnerabilità specifiche dell'IA includono, ove opportuno, misure volte a
prevenire e controllare gli attacchi che cercano di manipolare il set
di dati di addestramento ("avvelenamento dei dati", data poisoning), gli input progettati in modo da far sì che il modello commetta un errore ("esempi antagonistici", adversarial examples) o i difetti del modello.
Capo 3
OBBLIGHI DEI FORNITORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO e di altre parti
Articolo 16
Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio:
a)garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo;
b)dispongono di un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 17;
c)redigono la documentazione tecnica del sistema di IA ad alto rischio;
d)quando sono sotto il loro controllo, conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio;
e)garantiscono
che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente
procedura di valutazione della conformità prima della sua immissione sul
mercato o messa in servizio;
f)rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 51;
g)adottano le
necessarie misure correttive, se il sistema di IA ad alto rischio non è
conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo;
h)informano
le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione o messo in servizio il sistema di IA e, ove applicabile,
l'organismo notificato in merito alla non conformità e alle eventuali
misure correttive adottate;
i)appongono
la marcatura CE sui loro sistemi di IA ad alto rischio per indicare la
conformità al presente regolamento a norma dell'articolo 49;
j)su
richiesta di un'autorità nazionale competente, dimostrano la conformità
del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del
presente titolo.
Articolo 17
Sistema di gestione della qualità
1.I fornitori
di sistemi di IA ad alto rischio istituiscono di un sistema di gestione
della qualità che garantisce la conformità al presente regolamento.
Tale sistema è documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di
politiche, procedure e istruzioni scritte e comprende almeno i seguenti
aspetti:
a)una
strategia per la conformità normativa, compresa la conformità alle
procedure di valutazione della conformità e alle procedure per la
gestione delle modifiche dei sistemi di IA ad alto rischio;
b)le
tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per la
progettazione, il controllo della progettazione e la verifica della
progettazione del sistema di IA ad alto rischio;
c)le
tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per lo
sviluppo e per il controllo e la garanzia della qualità del sistema di
IA ad alto rischio;
d)le
procedure di esame, prova e convalida da effettuare prima, durante e
dopo lo sviluppo del sistema di IA ad alto rischio e la frequenza con
cui devono essere effettuate;
e)le
specifiche tecniche, comprese le norme, da applicare e, qualora le
pertinenti norme armonizzate non siano applicate integralmente, i mezzi
da usare per garantire che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme
ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo;
f)i sistemi e
le procedure per la gestione dei dati, compresa la raccolta, l'analisi,
l'etichettatura, l'archiviazione, la filtrazione, l'estrazione,
l'aggregazione, la conservazione dei dati e qualsiasi altra operazione
riguardante i dati effettuata prima e ai fini dell'immissione sul
mercato o della messa in servizio di sistemi di IA ad alto rischio;
g)il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9;
h)la
predisposizione, l'attuazione e la manutenzione di un sistema di
monitoraggio successivo all'immissione sul mercato a norma dell'articolo
61;
i)le procedure relative alla segnalazione di incidenti gravi e di malfunzionamenti a norma dell'articolo 62;
j)la gestione
della comunicazione con le autorità nazionali competenti, le autorità
competenti, comprese quelle settoriali, che forniscono o sostengono
l'accesso ai dati, gli organismi notificati, altri operatori, clienti o
altre parti interessate;
k)i sistemi e le procedure per la conservazione delle registrazioni e di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti;
l)la gestione delle risorse, comprese le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento;
m)un quadro
di responsabilità che definisca le responsabilità della dirigenza e di
altro personale per quanto riguarda tutti gli aspetti elencati nel
presente paragrafo.
2.L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore.
3.Per i
fornitori che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva
2013/36/UE, l'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità
si considera soddisfatto se sono rispettate le regole sui dispositivi, i
processi e i meccanismi di governance interna di cui
all'articolo 74 di tale direttiva. In tale contesto, si tiene conto
delle norme armonizzate di cui all'articolo 40 del presente
regolamento.
Articolo 18
Obbligo di redigere la documentazione tecnica
1.I fornitori
di sistemi di IA ad alto rischio redigono la documentazione tecnica di
cui all'articolo 11 in conformità all'allegato IV.
2.I fornitori
che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE
mantengono la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione
riguardante i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance
interna di cui all'articolo 74 di tale direttiva.
Articolo 19
Valutazione della conformità
1.I fornitori
dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono che il sistema di IA ad
alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione
della conformità di cui all'articolo 43 prima della sua immissione sul
mercato o messa in servizio. Se in seguito a tale valutazione i sistemi
di IA risultano conformi ai requisiti di cui al capo 2 del presente
titolo, i fornitori redigono una dichiarazione di conformità UE a norma
dell'articolo 48 e appongono la marcatura CE di conformità a norma
dell'articolo 49.
2.Per i
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettera
b), immessi sul mercato o messi in servizio da fornitori che sono enti
creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE, la valutazione della
conformità è effettuata nell'ambito della procedura di cui agli articoli
da 97 a 101 di tale direttiva.
Articolo 20
Log generati automaticamente
1.I fornitori
di sistemi di IA ad alto rischio conservano i log generati
automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in
cui tali log sono sotto il loro controllo in virtù di un accordo
contrattuale con l'utente o in forza di legge. I log sono conservati per
un periodo adeguato alla luce della finalità prevista del sistema di IA
ad alto rischio e degli obblighi giuridici applicabili a norma del
diritto dell'Unione o nazionale.
2.I fornitori
che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE
mantengono i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto
rischio nell'ambito della documentazione di cui all'articolo 74 di tale
direttiva.
Articolo 21
Misure correttive
I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che
ritengono o hanno motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto
rischio da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme
al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo o
richiamarlo, a seconda dei casi. Essi informano di conseguenza i
distributori del sistema di IA ad alto rischio in questione e, ove
applicabile, il rappresentante autorizzato e gli importatori.
Articolo 22
Dovere di informazione
Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti
un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, e tale rischio sia
noto al fornitore del sistema, tale fornitore informa immediatamente le
autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a
disposizione il sistema e, ove applicabile, l'organismo notificato che
ha rilasciato un certificato per il sistema di IA ad alto rischio, in
particolare in merito alla non conformità e alle eventuali misure
correttive adottate.
Articolo 23
Cooperazione con le autorità competenti
I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio, su
richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a tale
autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti
di cui al capo 2 del presente titolo, in una lingua ufficiale
dell'Unione stabilita dallo Stato membro interessato. Su richiesta
motivata di un'autorità nazionale competente, i fornitori forniscono a
tale autorità l'accesso ai log generati automaticamente dai loro sistemi
di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro
controllo in virtù di un accordo contrattuale con l'utente o in forza di
legge.
Articolo 24
Obblighi dei fabbricanti di prodotti
Qualora un sistema di IA ad alto rischio collegato a
prodotti ai quali si applicano gli atti giuridici elencati
nell'allegato II, sezione A, sia immesso sul mercato o messo in servizio
insieme al prodotto fabbricato conformemente a tali atti giuridici e
con il nome del fabbricante del prodotto, quest'ultimo si assume la
responsabilità della conformità del sistema di IA al presente
regolamento e ha, per quanto riguarda il sistema di IA, gli stessi
obblighi imposti dal presente regolamento al fornitore.
Articolo 25
Rappresentanti autorizzati
1.Prima di
mettere a disposizione i propri sistemi sul mercato dell'Unione, qualora
non possa essere identificato un importatore, i fornitori stabiliti al
di fuori dell'Unione nominano, mediante mandato scritto, un
rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.
2.Il
rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato
ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante
autorizzato di eseguire i seguenti compiti:
a)tenere una
copia della dichiarazione di conformità UE e della documentazione
tecnica a disposizione delle autorità nazionali competenti e delle
autorità nazionali di cui all'articolo 63, paragrafo 7;
b)fornire
all'autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità
di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del
presente titolo, compreso l'accesso ai log generati automaticamente dal
sistema di IA ad alto rischio nella misura in cui tali log sono sotto il
controllo del fornitore in virtù di un accordo contrattuale con
l'utente o in forza di legge;
c)cooperare
con le autorità nazionali competenti, su richiesta motivata, in merito a
qualsiasi azione intrapresa da queste ultime in relazione al sistema di
IA ad alto rischio.
Articolo 26
Obblighi degli importatori
1.Prima di immettere sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, gli importatori di tale sistema garantiscono che:
a)il fornitore di tale sistema di IA abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
b)il fornitore abbia redatto la documentazione tecnica conformemente all'allegato IV;
c)il sistema
rechi la necessaria marcatura di conformità e sia accompagnato dalla
documentazione e dalle istruzioni per l'uso necessarie.
2.Qualora
ritenga o abbia motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio
non sia conforme al presente regolamento, un importatore non lo immette
sul mercato fino a quando tale sistema di IA non sia stato reso
conforme. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio
ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, l'importatore ne
informa il fornitore del sistema di IA e le autorità di vigilanza del
mercato.
3.Gli
importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono
essere contattati sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non
sia possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento.
4.Gli
importatori garantiscono che, fintantoché un sistema di IA ad alto
rischio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di
trasporto, ove applicabili, non pregiudichino la conformità ai
requisiti di cui al capo 2 del presente titolo.
5.Gli
importatori forniscono all'autorità nazionale competente, su richiesta
motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai
requisiti di cui al capo 2 del presente titolo in una lingua che può
essere compresa facilmente da tale autorità nazionale competente,
compreso l'accesso ai log generati automaticamente dal sistema di IA ad
alto rischio nella misura in cui tali log sono sotto il controllo del
fornitore in virtù di un accordo contrattuale con l'utente o in forza di
legge. Essi cooperano inoltre con tali autorità in merito a qualsiasi
azione intrapresa dall'autorità nazionale competente in relazione a tale
sistema.
Articolo 27
Obblighi dei distributori
1.Prima di
mettere a disposizione sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, i
distributori verificano che il sistema di IA ad alto rischio rechi la
necessaria marcatura CE di conformità, che sia accompagnato dalla
documentazione e dalle istruzioni per l'uso necessarie e che il
fornitore e l'importatore del sistema, a seconda dei casi, abbiano
rispettato gli obblighi di cui al presente regolamento.
2.Qualora
ritenga o abbia motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio
non sia conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, un
distributore non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando tale
sistema di IA ad alto rischio non sia stato reso conforme a tali
requisiti. Inoltre, qualora il sistema presenti un rischio ai sensi
dell'articolo 65, paragrafo 1, il distributore ne informa il
fornitore o l'importatore del sistema, a seconda dei casi.
3.I
distributori garantiscono che, fintantoché un sistema di IA ad alto
rischio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di
trasporto, ove applicabili, non pregiudichino la conformità del sistema
ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo.
4.Un
distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che un sistema di IA ad
alto rischio che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme
ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo adotta le misure
correttive necessarie per rendere tale sistema conforme a tali
requisiti, ritirarlo o richiamarlo o garantisce che il fornitore,
l'importatore o qualsiasi operatore pertinente, a seconda dei casi,
adotti tali misure correttive. Qualora il sistema di IA ad alto rischio
presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, il
distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti
degli Stati membri in cui ha messo il prodotto a disposizione, fornendo
in particolare informazioni precise sulla non conformità e sulle
eventuali misure correttive adottate.
5.Su
richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori
di sistemi di IA ad alto rischio forniscono a tale autorità tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità
di un sistema ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del
presente titolo. I distributori cooperano inoltre con tale autorità
nazionale competente in merito a qualsiasi misura adottata da tale
autorità.
Articolo 28
Obblighi di distributori, importatori, utenti e altri terzi
1.Qualsiasi
distributore, importatore, utente o altro terzo è considerato un
fornitore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi
del fornitore a norma dell'articolo 16, nelle circostanze seguenti:
a)se immette sul mercato o mette in servizio un sistema di IA ad alto rischio con il loro nome o marchio;
b)se modifica la finalità prevista di un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio;
c)se apporta una modifica sostanziale al sistema di IA ad alto rischio.
2.Qualora si
verifichino le circostanze di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), il
fornitore che ha inizialmente immesso sul mercato o messo in servizio il
sistema di IA ad alto rischio non è più considerato un fornitore ai
fini del presente regolamento.
Articolo 29
Obblighi degli utenti dei sistemi di IA ad alto rischio
1.Gli utenti
di sistemi di IA ad alto rischio usano tali sistemi conformemente alle
istruzioni per l'uso che accompagnano i sistemi, a norma dei paragrafi 2
e 5.
2.Gli
obblighi di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicati gli altri
obblighi degli utenti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e la
discrezionalità dell'utente nell'organizzare le proprie risorse e
attività al fine di attuare le misure di sorveglianza umana indicate dal
fornitore.
3.Fatto salvo
il paragrafo 1, nella misura in cui esercita il controllo sui dati di
input, l'utente garantisce che tali dati di input siano pertinenti alla
luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio.
4.Gli utenti
monitorano il funzionamento del sistema di IA ad alto rischio sulla base
delle istruzioni per l'uso. Se hanno motivo di ritenere che l'uso in
conformità alle istruzioni per l'uso possa far sì che il sistema di IA
presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, ne
informano il fornitore o il distributore e sospendono l'uso del
sistema. Essi informano inoltre il fornitore o il distributore qualora
abbiano individuato un incidente grave o un malfunzionamento ai sensi
dell'articolo 62 e interrompono l'uso del sistema di IA. Nel caso
in cui l'utente non sia in grado di raggiungere il fornitore, si applica
mutatis mutandis l'articolo 62.
Per gli utenti che sono enti creditizi disciplinati
dalla direttiva 2013/36/UE, l'obbligo di cui al primo comma si
considera soddisfatto se sono rispettate le regole sui dispositivi, i
processi e i meccanismi di governance interna di cui
all'articolo 74 di tale direttiva.
5.Gli utenti
di sistemi di IA ad alto rischio conservano i log generati
automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in
cui tali log sono sotto il loro controllo. I log sono conservati per un
periodo adeguato alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad
alto rischio e degli obblighi giuridici applicabili a norma del diritto
dell'Unione o nazionale.
Gli utenti che sono enti creditizi disciplinati
dalla direttiva 2013/36/UE mantengono i log nell'ambito della
documentazione riguardante i dispositivi, i processi e i meccanismi di
governance interna di cui all'articolo 74 di tale direttiva.
6.Gli utenti
di sistemi di IA ad alto rischio usano le informazioni fornite a norma
dell'articolo 13 per adempiere al loro obbligo di effettuare una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o
dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, ove applicabile.
Capo 4
AUTORITÀ DI NOTIFICA E ORGANISMI NOTIFICATI
Articolo 30
Autorità di notifica
1.Ciascuno
Stato membro designa o istituisce un'autorità di notifica responsabile
della predisposizione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per
la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformità e per il loro monitoraggio.
2.Gli Stati
membri possono designare come autorità di notifica un organismo
nazionale di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.
3.Le autorità
di notifica sono istituite, organizzate e gestite in modo tale che non
sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della
conformità e che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità
delle loro attività.
4.Le autorità
di notifica sono organizzate in modo che le decisioni relative alla
notifica di un organismo di valutazione della conformità siano prese da
persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la
valutazione.
5.Le autorità
di notifica non offrono né svolgono attività eseguite dagli organismi
di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base
commerciale o concorrenziale.
6.Le autorità di notifica salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute.
7.Le autorità
di notifica dispongono di un numero sufficiente di dipendenti
competenti per l'adeguata esecuzione dei relativi compiti.
8.Le autorità
di notifica si accertano che le valutazioni della conformità siano
effettuate in modo proporzionato, evitando oneri inutili per i
fornitori, e che gli organismi notificati svolgano le loro attività
tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in
cui opera, della sua struttura e del grado di complessità del sistema
di IA in questione.
Articolo 31
Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità
1.Gli
organismi di valutazione della conformità presentano una domanda di
notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui sono
stabiliti.
2.La domanda
di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di
valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione
della conformità e delle tecnologie di intelligenza artificiale per le
quali tale organismo di valutazione della conformità dichiara di essere
competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile,
rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che
l'organismo di valutazione della conformità è conforme ai requisiti di
cui all'articolo 33. Sono aggiunti documenti validi relativi alle
designazioni esistenti dell'organismo notificato richiedente ai sensi di
qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione.
3.Qualora non
possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di
valutazione della conformità interessato fornisce all'autorità di
notifica le prove documentali necessarie per la verifica, il
riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai
requisiti di cui all'articolo 33. Per gli organismi notificati designati
ai sensi di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione,
tutti i documenti e i certificati connessi a tali designazioni possono
essere utilizzati a sostegno della loro procedura di designazione a
norma del presente regolamento, a seconda dei casi.
Articolo 32
Procedura di notifica
1.Le autorità
di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della
conformità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 33.
2.Le autorità
di notifica notificano la Commissione e gli altri Stati membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito
dalla Commissione.
3.La notifica
include tutti i dettagli delle attività di valutazione della
conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e
delle tecnologie di intelligenza artificiale interessate.
4.L'organismo
di valutazione della conformità interessato può eseguire le attività di
un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte
della Commissione o degli altri Stati membri entro un mese dalla
notifica.
5.Le autorità
di notifica informano la Commissione e gli altri Stati membri di
eventuali successive modifiche di rilievo apportate alla notifica.
Articolo 33
Organismi notificati
1.Gli
organismi notificati verificano la conformità del sistema di IA ad alto
rischio secondo le procedure di valutazione della conformità di cui
all'articolo 43.
2.Gli
organismi notificati soddisfano i requisiti organizzativi, di gestione
della qualità e relativi alle risorse e ai processi necessari
all'assolvimento dei loro compiti.
3.La
struttura organizzativa, l'assegnazione delle responsabilità, le linee
di riporto e il funzionamento degli organismi notificati sono tali da
garantire la fiducia nelle prestazioni degli organismi notificati e nei
risultati delle attività di valutazione della conformità che essi
effettuano.
4.Gli
organismi notificati sono indipendenti dal fornitore di un sistema di IA
ad alto rischio in relazione al quale svolgono attività di valutazione
della conformità. Gli organismi notificati sono inoltre indipendenti da
qualsiasi altro operatore avente un interesse economico nel sistema di
IA ad alto rischio oggetto della valutazione, nonché da eventuali
concorrenti del fornitore.
5.Gli
organismi notificati sono organizzati e gestiti in modo da salvaguardare
l'indipendenza, l'obiettività e l'imparzialità delle loro attività. Gli
organismi notificati documentano e attuano una struttura e procedure
per salvaguardare l'imparzialità e per promuovere e applicare i principi
di imparzialità in tutta l'organizzazione, tra il personale e nelle
attività di valutazione.
6.Gli
organismi notificati dispongono di procedure documentate per garantire
che il loro personale, i loro comitati, affiliate, subappaltatori e
qualsiasi altra organizzazione associata o il personale di organismi
esterni rispettino la riservatezza delle informazioni di cui vengono in
possesso nello svolgimento delle attività di valutazione della
conformità, salvo quando la legge ne prescriva la divulgazione. Il
personale degli organismi notificati è tenuto a osservare il segreto
professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello
svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, tranne
che nei confronti delle autorità di notifica dello Stato membro in cui
svolge le sue attività.
7.Gli
organismi notificati dispongono di procedure per svolgere le attività
che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del
settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità del
sistema di IA in questione.
8.Gli
organismi notificati sottoscrivono un'adeguata assicurazione di
responsabilità per le loro attività di valutazione della conformità, a
meno che lo Stato membro interessato non si assuma tale responsabilità a
norma del diritto interno o non sia direttamente responsabile della
valutazione della conformità.
9.Gli
organismi notificati sono in grado di eseguire tutti i compiti assegnati
loro in forza del presente regolamento con il più elevato grado di
integrità professionale e di competenza richiesta nel settore specifico,
indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dagli
organismi notificati stessi o per loro conto e sotto la loro
responsabilità.
10.Gli
organismi notificati dispongono di sufficienti competenze interne per
poter valutare efficacemente i compiti svolti da parti esterne per loro
conto. A tal fine, in ogni circostanza e per ogni procedura di
valutazione della conformità e ogni tipo di sistema di IA ad alto
rischio in relazione al quale sono stati designati, gli organismi
notificati dispongono permanentemente di sufficiente personale
amministrativo, tecnico e scientifico dotato di esperienza e conoscenze
relative alle tecnologie, ai dati e al calcolo dei dati di intelligenza
artificiale pertinenti, nonché ai requisiti di cui al capo 2 del
presente titolo.
11.Gli
organismi notificati partecipano alle attività di coordinamento di cui
all'articolo 38. Inoltre essi partecipano direttamente o sono
rappresentati in seno alle organizzazioni europee di normazione o
garantiscono di essere informati e di mantenersi aggiornati in merito
alle norme pertinenti.
12.Gli
organismi notificati mettono a disposizione e trasmettono su richiesta
tutta la documentazione pertinente, inclusa la documentazione del
fornitore, all'autorità di notifica di cui all'articolo 30 per
consentirle di svolgere le proprie attività di valutazione,
designazione, notifica, monitoraggio e vigilanza e per agevolare la
valutazione di cui al presente capo.
Articolo 34
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1.L'organismo
notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla
valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce
che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino i requisiti di cui
all'articolo 33 e ne informa l'autorità di notifica.
2.Gli
organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti
eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3.Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fornitore.
4.Gli
organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i
documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del
subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del
presente regolamento.
Articolo 35
Numeri di identificazione e liste di organismi notificati designati a norma del presente regolamento
1.La
Commissione assegna un numero di identificazione agli organismi
notificati. Essa assegna un numero unico anche se un organismo è
notificato a norma di diversi atti dell'Unione.
2.La
Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi
notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di
identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati
notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto
aggiornato.
Articolo 36
Modifiche delle notifiche
1.Qualora
un'autorità di notifica sospetti o sia stata informata del fatto che un
organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33
o non adempie i suoi obblighi, tale autorità indaga senza ritardo sulla
questione con la massima diligenza. In tale contesto, essa informa
l'organismo notificato interessato in merito alle obiezioni sollevate e
gli dà la possibilità di esprimere il suo punto di vista. Se l'autorità
di notifica conclude che l'organismo notificato su cui ha condotto le
indagini non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33 o non
adempie i suoi obblighi, tale autorità limita, sospende o ritira la
notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità
dell'inadempimento. Essa inoltre ne informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri.
2.Nei casi di
limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione
dell'attività dell'organismo notificato, l'autorità di notifica adotta
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano tenute a
disposizione delle autorità di notifica responsabili, su loro
richiesta.
Articolo 37
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1.Ove
necessario, la Commissione indaga su tutti i casi in cui vi siano motivi
di dubitare della conformità di un organismo notificato ai requisiti di
cui all'articolo 33.
2.L'autorità
di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le
informazioni relative alla notifica dell'organismo notificato
interessato.
3.La
Commissione provvede affinché tutte le informazioni riservate ottenute
nel corso delle sue indagini a norma del presente articolo siano
trattate in maniera riservata.
4.La
Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o
non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33, adotta una
decisione motivata con cui chiede allo Stato membro notificante di
adottare le misure correttive necessarie, compreso il ritiro della
notifica. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla
procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.
Articolo 38
Coordinamento degli organismi notificati
1.La
Commissione garantisce che, per quanto riguarda i settori disciplinati
dal presente regolamento, siano istituiti e funzionino correttamente,
sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati, un
coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati
che partecipano alle procedure di valutazione della conformità dei
sistemi di IA a norma del presente regolamento.
2.Gli Stati
membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino al
lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
Articolo 39
Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
Gli organismi di valutazione della conformità
istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha
concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività
degli organismi notificati a norma del presente regolamento.
Capo 5
NORME, VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ, CERTIFICATI, REGISTRAZIONE
Articolo 40
Norme armonizzate
I sistemi di IA ad alto rischio che sono conformi
alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui al capo 2 del
presente titolo, nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da
tali norme.
Articolo 41
Specifiche comuni
1.Qualora non
esistano norme armonizzate di cui all'articolo 40 o la Commissione
ritenga che le norme armonizzate pertinenti siano insufficienti o che
vi sia la necessità di rispondere a specifiche preoccupazioni in materia
di sicurezza o di diritti fondamentali, la Commissione può, mediante
atti di esecuzione, adottare specifiche comuni in relazione ai requisiti
di cui al capo 2 del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono
adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 74,
paragrafo 2.
2.Nel
preparare le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, la Commissione
raccoglie i pareri dei pertinenti organismi o gruppi di esperti
istituiti a norma del pertinente diritto settoriale dell'Unione.
3.I sistemi
di IA ad alto rischio conformi alle specifiche comuni di cui al
paragrafo 1 si presumono conformi ai requisiti di cui al capo 2 del
presente titolo, nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da
tali specifiche comuni.
4.Qualora non
rispettino le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, i fornitori
adottano soluzioni tecniche debitamente motivate che sono almeno
equivalenti.
Articolo 42
Presunzione di conformità a determinati requisiti
1.Tenendo
conto della loro finalità prevista, i sistemi di IA ad alto rischio che
sono stati addestrati e sottoposti a prova con dati concernenti il
contesto geografico, comportamentale e funzionale specifico all'interno
del quale sono destinati a essere usati si presumono conformi al
requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
2.I sistemi
di IA ad alto rischio che sono stati certificati o per i quali è stata
rilasciata una dichiarazione di conformità nell'ambito di un sistema di
cibersicurezza a norma del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
si presumono conformi ai requisiti di cibersicurezza di cui
all'articolo 15 del presente regolamento, nella misura in cui tali
requisiti siano contemplati nel certificato di cibersicurezza o nella
dichiarazione di conformità o in parti di essi.
Articolo 43
Valutazione della conformità
1.Per i
sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, punto 1, se ha
applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 40 o, ove
applicabile, le specifiche comuni di cui all'articolo 41 nel
dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai
requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, il fornitore segue una
delle procedure seguenti:
a)la procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno di cui all'allegato VI;
b)la
procedura di valutazione della conformità basata sulla valutazione del
sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della
documentazione tecnica, con il coinvolgimento di un organismo
notificato, di cui all'allegato VII.
Se non ha applicato o ha applicato solo in parte le
norme armonizzate di cui all'articolo 40 nel dimostrare la
conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al
capo 2 del presente titolo, o se tali norme armonizzate non esistono e
non sono disponibili le specifiche comuni di cui all'articolo 41,
il fornitore segue la procedura di valutazione della conformità di cui
all'allegato VII.
Ai fini della procedura di valutazione della
conformità di cui all'allegato VII, il fornitore può scegliere uno
qualsiasi degli organismi notificati. Tuttavia, quando il sistema è
destinato ad essere messo in servizio dalle autorità di contrasto, dalle
autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo, nonché da
istituzioni, organismi o agenzie dell'UE, l'autorità di vigilanza del
mercato di cui all'articolo 63, paragrafo 5 o 6, a seconda dei
casi, agisce in qualità di organismo notificato.
2.Per i
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti da 2 a 8, i
fornitori seguono la procedura di valutazione della conformità basata
sul controllo interno di cui all'allegato VI, che non prevede il
coinvolgimento di un organismo notificato. Per i sistemi di IA ad alto
rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettera b), immessi sul
mercato o messi in servizio da enti creditizi disciplinati dalla
direttiva 2013/36/UE, la valutazione della conformità è effettuata
nell'ambito della procedura di cui agli articoli da 97 a 101 di tale
direttiva.
3.Per i
sistemi di IA ad alto rischio ai quali si applicano gli atti giuridici
elencati nell'allegato II, sezione A, il fornitore segue la pertinente
valutazione della conformità prevista da tali atti giuridici. I
requisiti di cui al capo 2 del presente titolo si applicano a tali
sistemi di IA ad alto rischio e fanno parte di tale valutazione. Si
applicano anche i punti 4.3, 4.4, 4.5 e il punto 4.6, quinto comma,
dell'allegato VII.
Ai fini di tale valutazione, gli organismi
notificati che sono stati notificati a norma di tali atti giuridici
hanno la facoltà di controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto
rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, a condizione
che la conformità di tali organismi notificati ai requisiti di cui
all'articolo 33, paragrafi 4, 9 e 10, sia stata valutata nel
contesto della procedura di notifica a norma di tali atti giuridici.
Qualora gli atti giuridici elencati nell'allegato
II, sezione A, consentano al fabbricante del prodotto di sottrarsi a una
valutazione della conformità da parte di terzi, purché abbia applicato
tutte le norme armonizzate che contemplano tutti i requisiti pertinenti,
tale fabbricante può avvalersi di tale facoltà solo se ha applicato
anche le norme armonizzate o, ove applicabili, le specifiche comuni di
cui all'articolo 41, che contemplano i requisiti di cui al capo 2
del presente titolo.
4.I sistemi
di IA ad alto rischio sono sottoposti a una nuova procedura di
valutazione della conformità dopo ogni modifica sostanziale,
indipendentemente dal fatto che il sistema modificato sia destinato a
essere ulteriormente distribuito o continui a essere usato dall'utente
attuale.
Per i sistemi di IA ad alto rischio che proseguono
il loro apprendimento dopo essere stati immessi sul mercato o messi in
servizio, le modifiche apportate al sistema di IA ad alto rischio e alle
sue prestazioni che sono state predeterminate dal fornitore al momento
della valutazione iniziale della conformità e fanno parte delle
informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui all'allegato
IV, punto 2, lettera f), non costituiscono una modifica sostanziale.
5.Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 73 al fine di aggiornare gli allegati VI
e VII per introdurre elementi delle procedure di valutazione della
conformità che divengano necessari alla luce del progresso tecnico.
6.Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di
modificare i paragrafi 1 e 2 per assoggettare i sistemi di IA ad alto
rischio di cui all'allegato III, punti da 2 a 8, alla procedura di
valutazione della conformità di cui all'allegato VII o a parti di essa.
La Commissione adotta tali atti delegati tenendo conto dell'efficacia
della procedura di valutazione della conformità basata sul controllo
interno di cui all'allegato VI nel prevenire o ridurre al minimo i
rischi per la salute, la sicurezza e la protezione dei diritti
fondamentali posti da tali sistemi, nonché della disponibilità di
capacità e risorse adeguate tra gli organismi notificati.
Articolo 44
Certificati
1.I
certificati rilasciati dagli organismi notificati a norma dell'allegato
VII sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione scelta dallo
Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato oppure in una
lingua ufficiale dell'Unione altrimenti accettabile per l'organismo
notificato.
2.I
certificati sono validi per il periodo in essi indicato, che non può
superare i cinque anni. Su domanda del fornitore, la validità di un
certificato può essere prorogata per ulteriori periodi, ciascuno non
superiore a cinque anni, sulla base di una nuova valutazione secondo le
procedure di valutazione della conformità applicabili.
3.Qualora
constati che il sistema di IA non soddisfa più i requisiti di cui al
capo 2 del presente titolo, l'organismo notificato, tenendo conto del
principio di proporzionalità, sospende o ritira il certificato
rilasciato o impone limitazioni, a meno che la conformità a tali
requisiti sia garantita mediante opportune misure correttive adottate
dal fornitore del sistema entro un termine adeguato stabilito
dall'organismo notificato. L'organismo notificato motiva la propria
decisione.
Articolo 45
Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
Gli Stati membri provvedono affinché una procedura
di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati sia messa a
disposizione delle parti aventi un interesse legittimo in tali
decisioni.
Articolo 46
Obblighi di informazione degli organismi notificati
1.Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica in merito a quanto segue:
a)i
certificati di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione, i
supplementi a tali certificati e le approvazioni dei sistemi di gestione
della qualità rilasciati in conformità ai requisiti dell'allegato VII;
b)qualsiasi
rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di
valutazione della documentazione tecnica dell'Unione o un'approvazione
del sistema di gestione della qualità rilasciati in conformità ai
requisiti dell'allegato VII;
c)qualsiasi circostanza che influisca sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
d)qualsiasi
richiesta di informazioni che hanno ricevuto dalle autorità di vigilanza
del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;
e)su
richiesta, le attività di valutazione della conformità effettuate
nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse
quelle transfrontaliere e il subappalto.
2.Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito a quanto segue:
a)le
approvazioni dei sistemi di gestione della qualità da esso rifiutate,
sospese o ritirate e, su richiesta, le approvazioni dei sistemi di
qualità da esso rilasciate;
b)i
certificati di valutazione della documentazione tecnica dell'UE o i
relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti
limitati e, su richiesta, i certificati e/o i relativi supplementi da
esso rilasciati.
3.Ciascun
organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che
svolgono attività simili di valutazione della conformità riguardanti le
stesse tecnologie di intelligenza artificiale informazioni pertinenti su
questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi
della valutazione della conformità.
Articolo 47
Deroga alla procedura di valutazione della conformità
1.In deroga
all'articolo 43, qualsiasi autorità di vigilanza del mercato può
autorizzare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di specifici
sistemi di IA ad alto rischio nel territorio dello Stato membro
interessato, per motivi eccezionali di sicurezza pubblica o di
protezione della vita e della salute delle persone e di protezione
dell'ambiente e dei principali beni industriali e infrastrutturali. Tale
autorizzazione è valida per un periodo di tempo limitato, mentre sono
in corso le necessarie procedure di valutazione della conformità, e
termina una volta completate tali procedure. Il completamento di tali
procedure è effettuato senza indebito ritardo.
2.L'autorizzazione
di cui al paragrafo 1 è rilasciata solo se l'autorità di vigilanza del
mercato conclude che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai
requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. L'autorità di vigilanza
del mercato informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali
autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1.
3.Se, entro
15 giorni di calendario dal ricevimento dell'informazione di cui al
paragrafo 2, né gli Stati membri né la Commissione sollevano obiezioni
in merito a un'autorizzazione rilasciata da un'autorità di vigilanza del
mercato di uno Stato membro in conformità al paragrafo 1, tale
autorizzazione è considerata giustificata.
4.Se, entro
15 giorni di calendario dal ricevimento della notifica di cui al
paragrafo 2, uno Stato membro solleva obiezioni in merito a
un'autorizzazione rilasciata da un'autorità di vigilanza del mercato di
un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che l'autorizzazione
sia contraria al diritto dell'Unione o che la conclusione degli Stati
membri riguardante la conformità del sistema di cui al paragrafo 2 sia
infondata, la Commissione avvia senza ritardo consultazioni con lo Stato
membro interessato; l'operatore o gli operatori interessati sono
consultati e hanno la possibilità di esprimere il loro parere. In
seguito a tale consultazione la Commissione decide se l'autorizzazione è
giustificata o meno. La Commissione trasmette la propria decisione allo
Stato membro interessato e all'operatore o agli operatori pertinenti.
5.Se
l'autorizzazione è ritenuta ingiustificata, essa è ritirata
dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato.
6.In deroga
ai paragrafi da 1 a 5, per i sistemi di IA ad alto rischio destinati a
essere utilizzati come componenti di sicurezza di dispositivi, o che
sono essi stessi dispositivi, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745
e dal regolamento (UE) 2017/746, l'articolo 59 del regolamento (UE)
2017/745 e l'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/746 si applicano
anche per quanto riguarda la deroga alla valutazione della conformità ai
requisiti di cui al capo 2 del presente titolo.
Articolo 48
Dichiarazione di conformità UE
1.Il
fornitore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun
sistema di IA e la tiene a disposizione delle autorità nazionali
competenti per dieci anni dalla data in cui il sistema di IA è stato
immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il
sistema di IA per il quale è stata redatta. Su richiesta, una copia
della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle
pertinenti autorità nazionali competenti.
2.La
dichiarazione di conformità UE attesta che il sistema di IA ad alto
rischio in questione soddisfa i requisiti di cui al capo 2 del presente
titolo. La dichiarazione di conformità UE riporta come minimo le
informazioni di cui all'allegato V ed è tradotta in una lingua o nelle
lingue ufficiali dell'Unione richieste dallo Stato membro nel quale il
sistema di IA ad alto rischio è messo a disposizione.
3.Qualora i
sistemi di IA ad alto rischio siano soggetti ad altre normative di
armonizzazione dell'Unione che richiedano anch'esse una dichiarazione di
conformità UE, è redatta un'unica dichiarazione di conformità UE in
relazione a tutte le normative dell'Unione applicabili al sistema di IA
ad alto rischio. La dichiarazione contiene tutte le informazioni
necessarie per identificare la normativa di armonizzazione dell'Unione
cui si riferisce la dichiarazione.
4.Redigendo
la dichiarazione di conformità UE, il fornitore si assume la
responsabilità della conformità ai requisiti di cui al capo 2 del
presente titolo. Il fornitore tiene opportunamente aggiornata la
dichiarazione di conformità UE.
5.Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 73 al fine di aggiornare il contenuto
della dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato V per
introdurre elementi che si rendano necessari alla luce del progresso
tecnico.
Articolo 49
Marcatura CE di conformità
1.La
marcatura CE è apposta sul sistema di IA ad alto rischio in modo
visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o
difficilmente realizzabile a causa della natura del sistema di IA ad
alto rischio, il marchio è apposto sull'imballaggio o sui documenti di
accompagnamento, a seconda dei casi.
2.La
marcatura CE di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta ai
principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento
(CE) n. 765/2008.
3.Ove
applicabile, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato responsabile delle procedure di valutazione
della conformità di cui all'articolo 43. Il numero d'identificazione è
inoltre indicato in tutto il materiale promozionale in cui si afferma
che il sistema di IA ad alto rischio soddisfa i requisiti per la
marcatura CE.
Articolo 50
Conservazione dei documenti
Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni
dopo che il sistema di IA è stato immesso sul mercato o messo in
servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:
a)la documentazione tecnica di cui all'articolo 11;
b)la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17;
c)la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile;
d)le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile;
e)la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 48.
Articolo 51
Registrazione
Prima di immettere sul mercato o mettere in
servizio un sistema di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante
autorizzato registra tale sistema nella banca dati dell'UE di cui
all'articolo 60.
TITOLO IV
OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER DETERMINATI SISTEMI DI IA
Articolo 52
Obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA
1.I fornitori
garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire con le persone
fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone
fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di
IA, a meno che ciò non risulti evidente dalle circostanze e dal
contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA
autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire
reati, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per
segnalare un reato.
2.Gli utenti
di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di
categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono
esposte in merito al funzionamento del sistema. Tale obbligo non si
applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica,
che sono autorizzati dalla legge per accertare, prevenire e indagare
reati.
3.Gli utenti di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri per una persona ("deep fake") sono tenuti a rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Tuttavia il primo comma non si applica se l'uso è
autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire
reati o se è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di
espressione e del diritto alla libertà delle arti e delle scienze
garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e fatte salve le
tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicati i requisiti e gli obblighi di cui al titolo III del presente regolamento.
TITOLO V
MISURE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE
Articolo 53
Spazi di sperimentazione normativa per l'IA
1.Gli spazi
di sperimentazione normativa per l'IA istituiti da una o più autorità
competenti degli Stati membri o dal Garante europeo della protezione dei
dati forniscono un ambiente controllato che facilita lo sviluppo, le
prove e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo
limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in
servizio conformemente a un piano specifico. Ciò avviene sotto la guida e
il controllo diretti delle autorità competenti al fine di garantire la
conformità ai requisiti del presente regolamento e, se del caso, di
altre normative dell'Unione e degli Stati membri controllate all'interno
dello spazio di sperimentazione.
2.Gli Stati
membri garantiscono che, nella misura in cui i sistemi di IA innovativi
comportano il trattamento di dati personali o rientrano altrimenti
nell'ambito di competenza di altre autorità nazionali o autorità
competenti che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, le autorità
nazionali per la protezione dei dati e tali altre autorità nazionali
siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione
normativa per l'IA.
3.Gli spazi
di sperimentazione normativa per l'IA non pregiudicano i poteri
correttivi e di controllo delle autorità competenti. Qualsiasi rischio
significativo per la salute e la sicurezza e i diritti fondamentali
individuato durante lo sviluppo e le prove di tali sistemi deve
comportare l'adozione di immediate misure di attenuazione e, in mancanza
di ciò, la sospensione del processo di sviluppo e di prova fino a che
tali rischi non risultino attenuati.
4.I
partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA restano
responsabili ai sensi della normativa applicabile dell'Unione e degli
Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni arrecati a
terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di
sperimentazione.
5.Le autorità
competenti degli Stati membri che hanno istituito spazi di
sperimentazione normativa per l'IA coordinano le loro attività e
cooperano nel quadro del comitato europeo per l'intelligenza
artificiale. Esse presentano al Comitato e alla Commissione relazioni
annuali sui risultati dell'attuazione di tali sistemi, comprese le buone
pratiche, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni sulla loro
configurazione e, ove pertinente, sull'applicazione del presente
regolamento e di altre normative dell'Unione soggette a controllo
nell'ambito dello spazio di sperimentazione.
6.Le modalità
e le condizioni di funzionamento degli spazi di sperimentazione
normativa per l'IA, compresi i criteri di ammissibilità e la procedura
per la domanda, la selezione, la partecipazione e l'uscita dallo spazio
di sperimentazione, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti
sono stabiliti in atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono
adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 74,
paragrafo 2.
Articolo 54
Ulteriore trattamento dei dati personali per lo
sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di
determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
1.Nello
spazio di sperimentazione normativa per l'IA i dati personali legalmente
raccolti per altre finalità sono trattati ai fini dello sviluppo e
delle prove nello spazio di sperimentazione di determinati sistemi di IA
innovativi alle seguenti condizioni:
a)i sistemi di IA innovativi sono sviluppati per salvaguardare un interesse pubblico rilevante in uno o più dei seguenti settori:
i)la
prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o
l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le
minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, sotto il
controllo e la responsabilità delle autorità competenti. Il trattamento
si basa sul diritto degli Stati membri o dell'Unione;
ii)la sicurezza pubblica e la sanità pubblica, compresi la prevenzione, il controllo e il trattamento delle malattie;
iii)un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente;
b)i dati
trattati sono necessari per il rispetto di uno o più dei requisiti di
cui al titolo III, capo 2, qualora tali requisiti non possano essere
efficacemente soddisfatti mediante il trattamento anonimizzato,
sintetico o di altri dati non personali;
c)esistono
meccanismi di monitoraggio efficaci per individuare eventuali rischi
elevati per i diritti fondamentali degli interessati durante la
sperimentazione nello spazio di sperimentazione e meccanismi di risposta
per attenuare rapidamente tali rischi e, ove necessario, interrompere
il trattamento;
d)i dati
personali da trattare nel contesto dello spazio di sperimentazione sono
in un ambiente di trattamento dei dati funzionalmente separato, isolato e
protetto sotto il controllo dei partecipanti e solo le persone
autorizzate hanno accesso a tali dati;
e)i dati personali trattati non devono essere trasmessi, trasferiti o altrimenti consultati da terzi;
f)il
trattamento di dati personali nel contesto dello spazio di
sperimentazione non comporta misure o decisioni aventi ripercussioni
sugli interessati;
g)i dati
personali trattati nell'ambito dello spazio di sperimentazione sono
cancellati una volta terminata la partecipazione allo spazio di
sperimentazione o al raggiungimento del termine del periodo di
conservazione dei dati personali;
h)i log del
trattamento dei dati personali nel contesto dello spazio di
sperimentazione sono conservati per la durata della partecipazione allo
spazio di sperimentazione e per 1 anno dopo la sua cessazione, al solo
scopo di adempiere gli obblighi di rendicontazione e documentazione
previsti dal presente articolo o da altre normative applicabili
dell'Unione o degli Stati membri e solo per il tempo necessario per
adempiere tali obblighi;
i)una
descrizione completa e dettagliata del processo e della logica alla base
dell'addestramento, delle prove e della convalida del sistema di IA è
conservata insieme ai risultati delle prove nell'ambito della
documentazione tecnica di cui all'allegato IV;
j)una breve
sintesi del progetto di IA sviluppato nello spazio di sperimentazione,
dei suoi obiettivi e dei risultati attesi è pubblicata sul sito web
delle autorità competenti.
2.Il
paragrafo 1 lascia impregiudicata la normativa dell'Unione o degli Stati
membri che esclude il trattamento per fini diversi da quelli
espressamente menzionati in tale normativa.
Articolo 55
Misure per i fornitori di piccole dimensioni e gli utenti
1.Gli Stati membri intraprendono le seguenti azioni:
a)fornire ai
fornitori di piccole dimensioni e alle start-up un accesso prioritario
agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA nella misura in cui
essi soddisfano le condizioni di ammissibilità;
b)organizzare
specifiche attività di sensibilizzazione sull'applicazione del presente
regolamento adattate alle esigenze dei fornitori di piccole dimensioni e
degli utenti;
c)ove
opportuno, istituire un canale dedicato per la comunicazione con i
fornitori di piccole dimensioni, gli utenti e altri innovatori, al fine
di fornire orientamenti e rispondere alle domande sull'attuazione del
presente regolamento.
2.Nel fissare
le tariffe per la valutazione della conformità a norma
dell'articolo 43 si tiene conto degli interessi e delle esigenze
specifici dei fornitori di piccole dimensioni, riducendo tali tariffe
proporzionalmente alle loro dimensioni e alle dimensioni del loro
mercato.
TITOLO VI
GOVERNANCE
Capo 1
Comitato europeo per l'intelligenza artificiale
Articolo 56
Istituzione del comitato europeo per l'intelligenza artificiale
1.È istituito un "comitato europeo per l'intelligenza artificiale" (il "comitato").
2.Il comitato fornisce consulenza e assistenza alla Commissione al fine di:
a)contribuire
all'efficace cooperazione delle autorità nazionali di controllo e della
Commissione per quanto riguarda le materie disciplinate dal presente
regolamento;
b)coordinare e
contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, delle
autorità nazionali di controllo e di altre autorità competenti sulle
questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie
disciplinate dal presente regolamento;
c)assistere le autorità nazionali di controllo e la Commissione nel garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento.
Articolo 57
Struttura del comitato
1.Il comitato
è composto dalle autorità nazionali di controllo, rappresentate dal
capo di tale autorità o da un alto funzionario di livello equivalente, e
dal Garante europeo della protezione dei dati. Altre autorità nazionali
possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse
siano di loro pertinenza.
2.Il comitato
adotta il suo regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi
membri, previo consenso della Commissione. Il regolamento interno
contiene anche gli aspetti operativi relativi all'esecuzione dei compiti
del comitato di cui all'articolo 58. Il comitato può istituire
sottogruppi, se necessario, per esaminare questioni specifiche.
3.Il comitato
è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e
prepara l'ordine del giorno in conformità ai compiti del comitato a
norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno. La
Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività
del comitato a norma del presente regolamento.
4.Il comitato
può invitare esperti e osservatori esterni a partecipare alle sue
riunioni e può tenere scambi con terzi interessati al fine di orientare,
nella giusta misura, le proprie attività. A tal fine la Commissione può
agevolare gli scambi tra il comitato e altri organismi, uffici, agenzie
e gruppi consultivi dell'Unione.
Articolo 58
Compiti del comitato
Nel fornire consulenza e assistenza alla
Commissione nel contesto dell'articolo 56, paragrafo 2, il
Comitato in particolare:
a)raccoglie e condivide conoscenze e migliori pratiche tra gli Stati membri;
b)contribuisce
all'uniformità delle pratiche amministrative negli Stati membri, anche
per il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativi di cui
all'articolo 53;
c)formula
pareri, raccomandazioni o contributi scritti su questioni relative
all'attuazione del presente regolamento, in particolare
i)sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al titolo III, capo 2,
ii)sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41,
iii)sulla
preparazione di documenti di orientamento, compresi gli orientamenti per
stabilire le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 71.
Capo 2
Autorità nazionali competenti
Articolo 59
Designazione delle autorità nazionali competenti
1.Ciascuno
Stato membro istituisce o designa autorità nazionali competenti al fine
di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Le
autorità nazionali competenti sono organizzate e gestite in modo che sia
salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità dei loro compiti e
attività.
2.Ciascuno
Stato membro designa un'autorità nazionale di controllo tra le autorità
nazionali competenti. L'autorità nazionale di controllo agisce in
qualità di autorità di notifica e di autorità di vigilanza del mercato, a
meno che uno Stato membro non abbia motivi organizzativi e
amministrativi per designare più di un'autorità.
3.Gli Stati
membri informano la Commissione della loro designazione o delle loro
designazioni e, ove applicabile, dei motivi che giustificano la
designazione di più autorità.
4.Gli Stati
membri garantiscono che le autorità nazionali competenti dispongano di
risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i loro compiti a norma
del presente regolamento. In particolare, le autorità nazionali
competenti dispongono di sufficiente personale permanentemente
disponibile, le cui competenze e conoscenze comprendono una comprensione
approfondita delle tecnologie, dei dati e del calcolo dei dati di
intelligenza artificiale, dei diritti fondamentali, dei rischi per la
salute e la sicurezza e una conoscenza delle norme e dei requisiti
giuridici esistenti.
5.Gli Stati
membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito allo stato
delle risorse finanziarie e umane delle autorità nazionali competenti,
con una valutazione della loro adeguatezza. La Commissione trasmette
tali informazioni al comitato affinché le discuta e formuli eventuali
raccomandazioni.
6.La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.
7.Le autorità
nazionali competenti possono fornire orientamenti e consulenza
sull'attuazione del presente regolamento, anche ai fornitori di piccole
dimensioni. Ogniqualvolta le autorità nazionali competenti intendono
fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in
settori disciplinati da altre normative dell'Unione, sono consultate le
autorità nazionali competenti a norma di tale normativa dell'Unione,
come opportuno. Gli Stati membri possono inoltre istituire un punto di
contatto centrale per la comunicazione con gli operatori.
8.Nei casi in
cui le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione rientrano
nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il Garante europeo
della protezione dei dati agisce in qualità di autorità competente per
la loro vigilanza.
TITOLO VII
BANCA DATI DELL'UE PER I SISTEMI DI IA INDIPENDENTI AD ALTO RISCHIO
Articolo 60
Banca dati dell'UE per i sistemi di IA indipendenti ad alto rischio
1.La
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e
mantiene una banca dati dell'UE contenente le informazioni di cui al
paragrafo 2 relative ai sistemi di IA ad alto rischio di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, registrati conformemente
all'articolo 51.
2.I fornitori
inseriscono nella banca dati dell'UE i dati elencati nell'allegato
VIII. La Commissione fornisce loro sostegno tecnico e amministrativo.
3.Le informazioni contenute nella banca dati dell'UE sono accessibili al pubblico.
4.La banca
dati dell'UE contiene dati personali solo nella misura necessaria per la
raccolta e il trattamento delle informazioni in conformità al presente
regolamento. Tali informazioni comprendono i nomi e i dati di contatto
delle persone fisiche responsabili della registrazione del sistema e
aventi l'autorità legale di rappresentare il fornitore.
5.La
Commissione è il titolare del trattamento della banca dati dell'UE. Essa
garantisce inoltre ai fornitori un adeguato sostegno tecnico e
amministrativo.
TITOLO VIII
MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, VIGILANZA DEL MERCATO
Capo 1
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato
Articolo 61
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato
effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo
all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio
1.I fornitori
istituiscono e documentano un sistema di monitoraggio successivo
all'immissione sul mercato che sia proporzionato alla natura delle
tecnologie di intelligenza artificiale e ai rischi del sistema di IA ad
alto rischio.
2.Il sistema
di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato raccoglie,
documenta e analizza attivamente e sistematicamente i dati pertinenti
forniti dagli utenti o raccolti tramite altre fonti sulle prestazioni
dei sistemi di IA ad alto rischio per tutta la durata del loro ciclo di
vita e consente al fornitore di valutare la costante conformità dei
sistemi di IA ai requisiti di cui al titolo III, capo 2.
3.Il sistema
di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un
piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di
monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della
documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta un
atto di esecuzione che stabilisce disposizioni dettagliate in cui si
definisce un modello per il piano di monitoraggio successivo
all'immissione sul mercato e un elenco di elementi da includere nel
piano.
4.Per i
sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dagli atti giuridici di cui
all'allegato II, qualora tale normativa preveda già un sistema e un
piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, gli
elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono integrati, come opportuno, in
tale sistema e tale piano.
Il primo comma si applica anche ai sistemi di IA ad
alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettera b), immessi sul
mercato o messi in servizio da enti creditizi disciplinati dalla
direttiva 2013/36/UE.
Capo 2
Condivisione di informazioni su incidenti e malfunzionamenti
Articolo 62
Segnalazione di incidenti gravi o malfunzionamenti
1.I fornitori
di sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato dell'Unione
segnalano qualsiasi incidente grave o malfunzionamento di tali sistemi
che costituisca una violazione degli obblighi previsti dal diritto
dell'Unione intesi a tutelare i diritti fondamentali alle autorità di
vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tali incidenti o
violazioni si sono verificati.
Tale notifica è effettuata immediatamente dopo che
il fornitore ha stabilito un nesso causale tra il sistema di IA e
l'incidente o il malfunzionamento o quando stabilisce la ragionevole
probabilità di tale nesso e, in ogni caso, non oltre 15 giorni dopo che è
venuto a conoscenza dell'incidente grave o del malfunzionamento.
2.Al
ricevimento di una notifica relativa a una violazione degli obblighi
previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali,
l'autorità di vigilanza del mercato informa le autorità o gli organismi
pubblici nazionali di cui all'articolo 64, paragrafo 3. La
Commissione elabora orientamenti specifici per facilitare il rispetto
degli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti sono emanati al
più tardi 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3.Per i
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettera
b), immessi sul mercato o messi in servizio da fornitori che sono enti
creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE e per i sistemi di IA
ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di dispositivi, o sono
essi stessi dispositivi, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e
dal regolamento (UE) 2017/746, la notifica è limitata a incidenti gravi o
malfunzionamenti che costituiscono una violazione degli obblighi
previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali.
Capo 3
Applicazione
Articolo 63
Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione
1.Il
regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai sistemi di IA disciplinati dal
presente regolamento. Tuttavia, ai fini dell'efficace applicazione del
presente regolamento:
a)ogni
riferimento a un operatore economico a norma del regolamento (UE)
2019/1020 si intende fatto anche a tutti gli operatori di cui al titolo
III, capo 3, del presente regolamento;
b)ogni
riferimento a un prodotto a norma del regolamento (UE) 2019/1020 si
intende fatto anche a tutti i sistemi di IA che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente regolamento.
2.L'autorità
nazionale di controllo riferisce periodicamente alla Commissione in
merito ai risultati delle pertinenti attività di vigilanza del mercato.
L'autorità nazionale di controllo comunica senza indugio alla
Commissione e alle pertinenti autorità nazionali garanti della
concorrenza qualsiasi informazione individuata nel corso delle attività
di vigilanza del mercato che possa essere di potenziale interesse per
l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.
3.Per i
sistemi di IA ad alto rischio, collegati a prodotti cui si applicano gli
atti giuridici elencati nell'allegato II, sezione A, l'autorità di
vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento è l'autorità
responsabile delle attività di vigilanza del mercato designata a norma
di tali atti giuridici.
4.Per i
sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti
finanziari disciplinati dalla normativa dell'Unione in materia di
servizi finanziari, l'autorità di vigilanza del mercato ai fini del
presente regolamento è l'autorità pertinente responsabile della
vigilanza finanziaria di tali enti ai sensi di tale normativa.
5.Per i
sistemi di IA elencati al punto 1, lettera a), nella misura in cui tali
sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, e ai punti 6 e 7
dell'allegato III, gli Stati membri designano come autorità di
vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento le autorità di
controllo competenti per la protezione dei dati a norma della direttiva
(UE) 2016/680 o del regolamento (CE) n. 2016/679 o le autorità nazionali
competenti che controllano le attività delle autorità di contrasto o
delle autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo che
mettono in servizio o usano tali sistemi.
6.Nei casi in
cui le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione rientrano
nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il Garante europeo
della protezione dei dati agisce in qualità di autorità di vigilanza
del mercato.
7.Gli Stati
membri agevolano il coordinamento tra le autorità di vigilanza del
mercato designate a norma del presente regolamento e altre autorità o
organismi nazionali pertinenti che controllano l'applicazione della
normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II o di
altre normative dell'Unione che potrebbero essere pertinenti per i
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III.
Articolo 64
Accesso ai dati e documentazione
1.Per quanto
riguarda l'accesso ai dati e alla documentazione nell'ambito delle loro
attività, alle autorità di vigilanza del mercato è concesso pieno
accesso ai set di dati di addestramento, convalida e prova utilizzati
dal fornitore, anche attraverso interfacce di programmazione delle
applicazioni ("API") o altri mezzi tecnici e strumenti adeguati che
consentano l'accesso remoto.
2.Ove
necessario per valutare la conformità del sistema di IA ad alto rischio
ai requisiti di cui al titolo III, capo 2, e su richiesta motivata, alle
autorità di vigilanza del mercato è concesso l'accesso al codice
sorgente del sistema di IA.
3.Le autorità
o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare
gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti
fondamentali in relazione all'uso dei sistemi di IA ad alto rischio di
cui all'allegato III hanno il potere di richiedere qualsiasi
documentazione creata o mantenuta a norma del presente regolamento o di
accedervi quando l'accesso a tale documentazione è necessario per
l'adempimento delle competenze a norma del loro mandato entro i limiti
della loro giurisdizione. L'autorità pubblica o l'organismo pubblico
pertinente informa l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato
membro interessato di qualsiasi richiesta in tal senso.
4.Entro 3
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato
membro individua le autorità o gli organismi pubblici di cui al
paragrafo 3 e pubblica un elenco sul sito web dell'autorità nazionale di
controllo. Gli Stati membri notificano l'elenco alla Commissione e a
tutti gli altri Stati membri e lo tengono aggiornato.
5.Qualora la
documentazione di cui al paragrafo 3 non sia sufficiente per accertare
un'eventuale violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a
tutela dei diritti fondamentali, l'autorità pubblica o l'organismo
pubblico di cui al paragrafo 3 può presentare all'autorità di vigilanza
del mercato una richiesta motivata al fine di organizzare una prova del
sistema di IA ad alto rischio mediante mezzi tecnici. L'autorità di
vigilanza del mercato organizza le prove coinvolgendo da vicino
l'autorità pubblica o l'organismo pubblico richiedente entro un termine
ragionevole dalla richiesta.
6.Qualsiasi
informazione e documentazione ottenuta dalle autorità o dagli organismi
pubblici nazionali di cui al paragrafo 3 a norma delle disposizioni del
presente articolo è trattata nel rispetto degli obblighi di riservatezza
di cui all'articolo 70.
Articolo 65
Procedura per i sistemi di IA che presentano un rischio a livello nazionale
1.Un sistema
di IA che presenta un rischio è inteso come un prodotto che presenta un
rischio definito all'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE)
2019/1020 per quanto riguarda i rischi per la salute o la sicurezza o
per la tutela dei diritti fondamentali delle persone.
2.Qualora
l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbia motivi
sufficienti per ritenere che un sistema di IA presenti un rischio di cui
al paragrafo 1, essa effettua una valutazione del sistema di IA
interessato per quanto riguarda la sua conformità a tutti i requisiti e
gli obblighi di cui al presente regolamento. In presenza di rischi per
la tutela dei diritti fondamentali, l'autorità di vigilanza del mercato
informa anche le autorità o gli organismi pubblici nazionali competenti
di cui all'articolo 64, paragrafo 3. I pertinenti operatori
cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del
mercato e con le altre autorità o gli altri organismi pubblici nazionali
di cui all'articolo 64, paragrafo 3.
Se, nel corso di tale valutazione, le autorità di
vigilanza del mercato rilevano che il sistema di IA non è conforme ai
requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, esse chiedono
senza ritardo al pertinente operatore di adottare tutte le misure
correttive adeguate al fine di, a seconda dei casi, ripristinare la
conformità del sistema di IA, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro
un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio.
L'autorità di vigilanza del mercato informa di
conseguenza l'organismo notificato pertinente. L'articolo 18 del
regolamento (UE) 2019/1020 si applica alle misure di cui al secondo
comma.
3.Qualora
ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale,
l'autorità di vigilanza del mercato informa la Commissione e gli altri
Stati membri dei risultati della valutazione e delle azioni che hanno
chiesto all'operatore economico di intraprendere.
4.L'operatore
garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei
confronti di tutti i sistemi di IA interessati che ha messo a
disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
5.Qualora
l'operatore di un sistema di IA non adotti misure correttive adeguate
nel periodo di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del mercato
adotta tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la
messa a disposizione del sistema di IA sul mercato nazionale, per
ritirare il prodotto dal mercato o per richiamarlo. Tale autorità
informa senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri di tale
misure.
6.Le
informazioni di cui al paragrafo 5 includono tutti i particolari
disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del
sistema di IA non conforme, la sua origine, la natura della presunta non
conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure
nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dal pertinente
operatore. Le autorità di vigilanza del mercato indicano in particolare
se la non conformità sia dovuta a una o più delle cause seguenti:
a)mancato rispetto da parte del sistema di IA dei requisiti di cui al titolo III, capo 2;
b)carenze
nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni, di cui agli articoli
40 e 41, che conferiscono la presunzione di conformità.
7.Le autorità
di vigilanza del mercato degli Stati membri diverse dall'autorità di
vigilanza del mercato dello Stato membro che ha avviato la procedura
comunicano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri
tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro
disposizione sulla non conformità del sistema di IA interessato e, in
caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro
obiezioni.
8.Se, entro
tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, uno
Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura
provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta
giustificata. Ciò non pregiudica i diritti procedurali dell'operatore
interessato in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE)
2019/1020.
9.Le autorità
di vigilanza del mercato garantiscono che siano adottate senza ritardo
adeguate misure restrittive in relazione al prodotto interessato, come
il ritiro del prodotto dal loro mercato.
Articolo 66
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1.Se entro
tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 65,
paragrafo 5, uno Stato membro solleva obiezioni contro la misura
adottata da un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che la
misura sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione consulta
senza ritardo lo Stato membro e l'operatore o gli operatori pertinenti e
valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale
valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia
giustificata o meno entro 9 mesi dalla notifica di cui
all'articolo 65, paragrafo 5, e notifica tale decisione allo
Stato membro interessato.
2.Se la
misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri
adottano le misure necessarie a garantire che il sistema di IA non
conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se
la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro
interessato provvede a ritirarla.
3.Se la
misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del sistema
di IA viene attribuita alle carenze nelle norme armonizzate o nelle
specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41 del presente
regolamento, la Commissione applica la procedura di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Articolo 67
Sistemi di IA conformi che presentano un rischio
1.Se, dopo
aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 65, l'autorità di
vigilanza del mercato di uno Stato membro ritiene che, sebbene conforme
al presente regolamento, il sistema di IA presenti un rischio per la
salute o la sicurezza delle persone, per la conformità agli obblighi
previsti dal diritto dell'Unione o nazionale a tutela dei diritti
fondamentali o per altri aspetti della tutela dell'interesse pubblico,
essa chiede all'operatore pertinente di adottare tutte le misure
adeguate a far sì che il sistema di IA, all'atto della sua immissione
sul mercato o messa in servizio, non presenti più tale rischio o che
sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un
termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2.Il
fornitore o altri operatori pertinenti garantiscono l'adozione di misure
correttive nei confronti di tutti i sistemi di IA interessati che hanno
messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione entro il termine
prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro di
cui al paragrafo 1.
3.Lo Stato
membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in
particolare i dati necessari all'identificazione del sistema di IA
interessato, l'origine e la catena di approvvigionamento del sistema di
IA, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle
misure nazionali adottate.
4.La
Commissione avvia senza ritardo consultazioni con gli Stati membri e
l'operatore o gli operatori pertinenti e valuta le misure nazionali
adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione
decide se la misura sia giustificata o meno e propone, ove necessario,
misure appropriate.
5.La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri.
Articolo 68
Non conformità formale
1.Un'autorità
di vigilanza del mercato di uno Stato membro che giunga a una delle
conclusioni riportate di seguito chiede all'operatore pertinente di
porre fine alla non conformità contestata:
a)la marcatura di conformità è stata apposta in violazione dell'articolo 49;
b)la marcatura di conformità non è stata apposta;
c)la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta;
d)la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente;
e)il numero
di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella procedura
di valutazione della conformità, ove applicabile, non è stato apposto.
2.Se la non
conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato
adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a
disposizione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio o garantisce
che sia richiamato o ritirato dal mercato.
TITOLO IX
CODICI DI CONDOTTA
Articolo 69
Codici di condotta
1.La
Commissione e gli Stati membri incoraggiano e agevolano l'elaborazione
di codici di condotta intesi a promuovere l'applicazione volontaria ai
sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio dei requisiti di
cui al titolo III, capo 2, sulla base di specifiche tecniche e
soluzioni che costituiscono mezzi adeguati per garantire la conformità a
tali requisiti alla luce della finalità prevista dei sistemi.
2.La
Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di
codici di condotta intesi a promuovere l'applicazione volontaria ai
sistemi di IA dei requisiti relativi, ad esempio, alla sostenibilità
ambientale, all'accessibilità per le persone con disabilità, alla
partecipazione dei portatori di interessi alla progettazione e allo
sviluppo dei sistemi di IA e alla diversità dei gruppi che si occupano
dello sviluppo sulla base di obiettivi chiari e indicatori chiave di
prestazione volti a misurare il conseguimento di tali obiettivi.
3.I codici di
condotta possono essere elaborati da singoli fornitori di sistemi di IA
o da organizzazioni che li rappresentano o da entrambi, anche con la
partecipazione degli utenti e di tutti gli altri portatori di interessi e
delle loro organizzazioni rappresentative. I codici di condotta possono
riguardare uno o più sistemi di IA tenendo conto della similarità della
finalità prevista dei sistemi pertinenti.
4.Nell'incoraggiare
e agevolare l'elaborazione di codici di condotta, la Commissione e il
comitato tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici dei
fornitori di piccole dimensioni e delle start-up.
TITOLO X
RISERVATEZZA E SANZIONI
Articolo 70
Riservatezza
1.Le autorità
nazionali competenti e gli organismi notificati che partecipano
all'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza
delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro
compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare:
a)i diritti
di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i
segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il
codice sorgente, tranne i casi cui si applica l'articolo 5 della
direttiva 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle
informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
b)l'efficace
attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda
ispezioni, indagini e audit; c) gli interessi di sicurezza pubblica e
nazionale;
c)l'integrità del procedimento penale o amministrativo.
2.Fatto salvo
il paragrafo 1, nel momento in cui i sistemi di IA ad alto rischio di
cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, sono utilizzati dalle autorità di
contrasto o dalle autorità competenti in materia di immigrazione o di
asilo, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità
nazionali competenti e tra le autorità nazionali competenti e la
Commissione non sono divulgate senza previa consultazione dell'autorità
nazionale competente e dell'utente che hanno prodotto tali informazioni,
qualora tale divulgazione rischi di compromettere gli interessi
pubblici e di sicurezza nazionale.
Qualora le autorità di contrasto o le autorità
competenti in materia di immigrazione o di asilo siano fornitori di
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7,
la documentazione tecnica di cui all'allegato IV rimane nei locali di
tali autorità. Tali autorità garantiscono che le autorità di vigilanza
del mercato di cui all'articolo 63, paragrafi 5 e 6, a seconda
dei casi, possano, su richiesta, accedere immediatamente alla
documentazione o ottenerne una copia. Solo il personale dell'autorità di
vigilanza del mercato in possesso di un nulla osta di sicurezza di
livello adeguato è autorizzato ad accedere a tale documentazione o a una
copia della stessa.
3.I paragrafi
1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione,
degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio
delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza, né gli
obblighi delle parti interessate di fornire informazioni a norma del
diritto penale degli Stati membri.
4.La
Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario,
informazioni riservate con le autorità di regolamentazione dei paesi
terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o
multilaterali, che garantiscano un livello di riservatezza adeguato.
Articolo 71
Sanzioni
1.Nel
rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento,
gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni, comprese
le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di
violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure
necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace. Le
sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse
tengono conto in particolare degli interessi dei fornitori di piccole
dimensioni e delle start-up e della loro sostenibilità economica.
2.Gli Stati
membri notificano tali regole e misure alla Commissione e provvedono poi
a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
3.Le seguenti
violazioni sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a
30 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società,
fino al 6 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio
precedente, se superiore:
a)inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale di cui all'articolo 5;
b)non conformità del sistema di IA ai requisiti di cui all'articolo 10.
4.La non
conformità del sistema di IA ai requisiti o agli obblighi previsti dal
presente regolamento, diversi da quelli di cui agli articoli 5 e 10, è
soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a
20 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società,
fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio
precedente, se superiore.
5.La
fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli
organismi notificati e alle autorità nazionali competenti è soggetta a
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000
di EUR o, se l'autore del reato è una società, fino al 2 % del
fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se
superiore.
6.Nel
decidere l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ogni
singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della
situazione specifica e si tiene quanto segue in debita considerazione:
a)la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze;
b)se altre
autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni
amministrative pecuniarie allo stesso operatore per la stessa
violazione;
c)le dimensioni e la quota di mercato dell'operatore che ha commesso la violazione.
7.Ciascuno
Stato membro può prevedere regole che dispongano se e in quale misura
possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità
pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
8.A seconda
dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, le regole in materia di
sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in modo tale
che le sanzioni pecuniarie siano inflitte dai tribunali nazionali
competenti o da altri organismi, quali applicabili in tali Stati membri.
L'applicazione di tali regole in tali Stati membri ha effetto
equivalente.
Articolo 72
Sanzioni amministrative pecuniarie imposte a istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione
1.Il Garante
europeo della protezione dei dati può infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Nel
decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e nel
determinarne l'importo in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le
circostanze pertinenti della situazione specifica e si tiene quanto
segue in debita considerazione:
a)la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze;
b)la
cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati al fine di
porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti
negativi, compreso il rispetto delle misure precedentemente disposte dal
Garante europeo della protezione dei dati nei confronti
dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione in relazione
allo stesso tema;
c)eventuali precedenti violazioni analoghe commesse dall'istituzione, dall'agenzia o dall'organismo dell'Unione;
2.Le seguenti violazioni sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EUR:
a)inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale di cui all'articolo 5;
b)non conformità del sistema di IA ai requisiti di cui all'articolo 10.
3.La non
conformità del sistema di IA ai requisiti o agli obblighi previsti dal
presente regolamento, diversi da quelli di cui agli articoli 5 e 10, è
soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a
250 000 EUR.
4.Prima di
adottare qualsiasi decisione a norma del presente articolo, il Garante
europeo della protezione dei dati dà all'istituzione, all'agenzia o
all'organismo dell'Unione oggetto del procedimento avviato dal Garante
europeo della protezione dei dati l'opportunità di esprimersi in merito
all'eventuale violazione. Il Garante europeo della protezione dei dati
basa le sue decisioni solo sugli elementi e le circostanze in merito ai
quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.
Gli eventuali ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.
5.Nel corso
del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle
parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo del Garante
europeo della protezione dei dati, fermo restando l'interesse legittimo
delle persone fisiche o delle imprese alla tutela dei propri dati
personali o segreti aziendali.
6.I fondi
raccolti mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie in forza del
presente articolo entrano nel bilancio generale dell'Unione.
TITOLO XI
DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 73
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.La delega
di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 1,
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafi 5 e 6, e
all'articolo 48, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un
periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3.La delega
di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 1,
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafi 5 e 6 e
all'articolo 48, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine
alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.Qualsiasi
atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7,
paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafi 5
e 6 e dell'articolo 48, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il
termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se,
prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 74
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 75
Modifica del regolamento (CE) n. 300/2008
All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 è aggiunto il comma seguente:
"Nell'adottare misure dettagliate relative alle
specifiche tecniche e alle procedure per l'approvazione e l'uso delle
attrezzature di sicurezza per quanto concerne i sistemi di intelligenza
artificiale ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza
artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*, si tiene conto dei
requisiti di cui al titolo III, capo 2, di tale regolamento.
__________
* Regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] (GU...).".
Articolo 76
Modifica del regolamento (UE) n. 167/2013
All'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 167/2013 è aggiunto il comma seguente:
"Nell'adottare atti delegati a norma del primo
comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono
componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX
[sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*,
si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, di tale
regolamento.
__________
* Regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] (GU...).".
Articolo 77
Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013
All'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 168/2013 è aggiunto il comma seguente:
"Nell'adottare atti delegati a norma del primo
comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono
componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX
[sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*,
si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, di tale
regolamento.
__________
* Regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] (GU...).".
Articolo 78
Modifica della direttiva 2014/90/UE
All'articolo 8 della direttiva 2014/90/UE è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Per i sistemi di intelligenza artificiale che
sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX
[sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*,
nello svolgimento delle sue attività a norma del paragrafo 1 e
nell'adottare specifiche tecniche e norme di prova conformemente ai
paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei requisiti di cui al
titolo III, capo 2, di tale regolamento.
__________
* Regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] (GU...).".
Articolo 79
Modifica della direttiva (UE) 2016/797
All'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 è aggiunto il paragrafo seguente:
"12. Nell'adottare atti delegati a norma del
paragrafo 1 e atti di esecuzione a norma del paragrafo 11 per quanto
concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di
sicurezza ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza
artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*, si tiene conto dei
requisiti di cui al titolo III, capo 2, di tale regolamento.
__________
* Regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] (GU...).".
Articolo 80
Modifica del regolamento (UE) 2018/858
All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Nell'adottare atti delegati a norma del
paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale
che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX
[sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*,
si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, di tale
regolamento.
__________
* Regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] (GU...).".
Articolo 81
Modifica del regolamento (UE) 2018/1139
Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:
1) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti
di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di
intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del
regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*, si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, di tale regolamento.
__________
* Regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] (GU...).";
2) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Nell'adottare atti delegati a norma dei
paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza
artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento
(UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del
Consiglio*, si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2,
di tale regolamento.";
3) all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del
paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale
che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX
[sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*,
si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, di tale
regolamento.";
4) all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Nell'adottare atti delegati a norma dei
paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza
artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento
(UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del
Consiglio*, si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2,
di tale regolamento.";
5) all'articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:
"Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto
concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di
sicurezza ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza
artificiale], si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2,
di tale regolamento.";
6) all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Nell'adottare atti delegati a norma dei
paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza
artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento
(UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del
Consiglio*, si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2,
di tale regolamento.".
Articolo 82
Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2144 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del
paragrafo 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale
che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) YYY/XX
[sull'intelligenza artificiale] del Parlamento europeo e del Consiglio*,
si tiene conto dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, di tale
regolamento.
__________
* Regolamento (UE) YYY/XX [sull'intelligenza artificiale] (GU...).".
Articolo 83
Sistema di IA già immessi sul mercato o messi in servizio
1.Il presente
regolamento non si applica ai sistemi di IA che sono componenti di
sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti giuridici elencati
nell'allegato IX che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio
prima del [12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2],
a meno che la sostituzione o la modifica di tali atti giuridici non
comporti una modifica significativa della progettazione o della finalità
prevista del sistema di IA o dei sistemi di IA interessati.
Si tiene conto dei requisiti di cui al presente
regolamento, ove applicabile, nella valutazione di ciascun sistema IT su
larga scala istituito dagli atti giuridici elencati nell'allegato IX da
effettuare come previsto in tali atti.
2.Il presente
regolamento si applica ai sistemi di IA ad alto rischio, diversi da
quelli di cui al paragrafo 1, che sono stati immessi sul mercato o messi
in servizio prima del [data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2],
solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a
modifiche significative della loro progettazione o finalità prevista.
Articolo 84
Valutazione e riesame
1.La
Commissione valuta la necessità di modificare l'elenco di cui
all'allegato III una volta l'anno dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento.
2.Entro [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2]
e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul
riesame del presente regolamento. Le relazioni sono rese pubbliche.
3.Le relazioni di cui al paragrafo 2 dedicano particolare attenzione ai seguenti aspetti:
a)lo stato
delle risorse finanziarie e umane necessarie alle autorità nazionali
competenti per lo svolgimento efficace dei compiti loro assegnati a
norma del presente regolamento;
b)lo stato
delle sanzioni, in particolare delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'articolo 71, paragrafo 1, applicate dagli Stati
membri in caso di violazione delle disposizioni del presente
regolamento.
4.Entro [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2]
e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l'impatto e
l'efficacia dei codici di condotta per la promozione dell'applicazione
dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, ed eventualmente di altri
requisiti supplementari per i sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad
alto rischio.
5.Ai fini dei
paragrafi da 1 a 4, il comitato, gli Stati membri e le autorità
nazionali competenti forniscono alla Commissione informazioni su sua
richiesta.
6.Nello
svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi da 1 a 4, la
Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del
comitato, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri
organismi o fonti pertinenti.
7.Se
necessario, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del
presente regolamento tenendo conto, in particolare, degli sviluppi delle
tecnologie e alla luce dei progressi della società dell'informazione.
Articolo 85
Entrata in vigore e applicazione
1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.Il presente regolamento si applica a decorrere dal [24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento].
3.In deroga al paragrafo 2:
a)il titolo III, capo 4, e il titolo VI si applicano a decorrere da [tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento];
b)l'articolo 71 si applica a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
1.2. Settore/settori interessati
1.3. La proposta/iniziativa riguarda:
1.4. Obiettivi
1.4.1. Obiettivi generali
1.4.2. Obiettivi specifici
1.4.3. Risultati e incidenza previsti
1.4.4. Indicatori di prestazione
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
1.5.2.
Valore
aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi
fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o
un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente
punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il
valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al
valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero
agito da soli.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
1.5.5.
Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.
Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
1.7. Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Giustificazione
della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di
attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della
strategia di controllo proposti
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto
costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore
dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore
previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza
artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti
legislativi dell'Unione
1.2.Settore/settori interessati
Reti di comunicazione, contenuti e tecnologia.
Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI.
L'incidenza sul bilancio riguarda i nuovi
compiti affidati alla Commissione, compreso il sostegno al comitato
europeo per l'intelligenza artificiale.
Attività: plasmare il futuro digitale dell'Europa.
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
X una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ un'azione reindirizzata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
L'obiettivo generale dell'intervento consiste
nell'assicurare il corretto funzionamento del mercato unico creando le
condizioni per lo sviluppo e l'utilizzo di intelligenza artificiale
affidabile nell'Unione.
1.4.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico 1
Fissare requisiti specifici per i sistemi di IA e
obblighi per tutti i partecipanti alla catena del valore al fine di
assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato e utilizzati siano
sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti
fondamentali e i valori dell'Unione.
Obiettivo specifico 2
Assicurare la certezza del diritto per
facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'IA chiarendo quali
requisiti essenziali, obblighi e procedure di conformità e rispetto dei
requisiti debbano essere rispettati per l'immissione o l'utilizzo di un
sistema di IA sul mercato dell'Unione.
Obiettivo specifico 3
Migliorare la governance e l'applicazione
effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e
requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA mettendo a
disposizione nuovi poteri, risorse e regole chiare per le autorità
competenti in materia di valutazione della conformità e procedure di
monitoraggio ex post nonché di divisione dei compiti di governance e
controllo tra il livello nazionale e quello dell'UE.
Obiettivo specifico 4
Facilitare lo sviluppo di un mercato unico per
applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili nonché prevenire la
frammentazione del mercato intervenendo a livello dell'Unione per
fissare requisiti minimi per i sistemi di IA che saranno immessi e
utilizzati sul mercato dell'Unione nel rispetto della normativa vigente
in materia di diritti fondamentali e sicurezza.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
I fornitori di IA dovrebbero trarre beneficio da
una serie minima ma chiara di requisiti, che creano certezza del
diritto e assicurano l'accesso all'intero mercato unico.
Gli utenti di IA dovrebbero beneficiare della
certezza del diritto in merito al fatto che i sistemi di IA ad alto
rischio che essi acquistano rispettano le normative e i valori europei.
I consumatori dovrebbero trarre vantaggio dalla
riduzione del rischio di violazioni della loro sicurezza o dei loro
diritti fondamentali.
1.4.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare l'attuazione della proposta/iniziativa.
Indicatore 1
Numero di incidenti gravi o prestazioni dell'IA
che costituiscono un incidente grave o una violazione degli obblighi
relativi ai diritti fondamentali (semestrale) per ambiti di applicazione
e calcolati: a) in termini assoluti; b) come percentuale rispetto alle
applicazioni distribuite; c) come percentuale di cittadini interessati.
Indicatore 2
a) Investimento totale nell'IA nell'UE (annuale)
b) Investimento totale nell'IA per Stato membro (annuale)
c) Percentuale di imprese che utilizzano l'IA (annuale)
d) Percentuale di PMI che utilizzano l'IA (annuale)
a) e b) saranno calcolati sulla base di fonti ufficiali e confrontati con stime private
c) e d) saranno dati raccolti mediante sondaggi aziendali periodici
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Il regolamento dovrebbe essere pienamente
applicabile un anno e mezzo dopo la sua adozione. Tuttavia gli elementi
della struttura di governance dovrebbero essere posti in essere prima di
tale data. In particolare, gli Stati membri devono aver nominato le
autorità esistenti e/o istituito nuove autorità incaricate di svolgere i
compiti previsti in precedenza dalla normativa ed è opportuno che il
comitato europeo per l'intelligenza artificiale sia istituito e reso
operativo. Entro la data di inizio dell'applicabilità, la banca dati
europea dei sistemi di IA dovrebbe essere pienamente operativa.
Parallelamente al processo di adozione, è pertanto necessario sviluppare
la banca dati, affinché il suo sviluppo sia concluso al momento
dell'entrata in vigore del regolamento.
1.5.2.Valore
aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi
fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o
un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente
punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il
valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al
valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero
agito da soli.
Il formarsi di un quadro frammentario di regole
nazionali potenzialmente divergenti ostacolerà la fornitura senza
soluzione di continuità di sistemi di IA in tutta l'UE ed è inefficace
nel garantire la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali e
dei valori dell'Unione nei diversi Stati membri. Un'azione legislativa
comune dell'UE in materia di IA potrebbe promuovere il mercato interno e
presenta un notevole potenziale per fornire all'industria europea un
vantaggio competitivo sulla scena globale oltre a economie di scala che
non possono essere conseguite individualmente dai singoli Stati membri.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La direttiva 2000/31/CE sul commercio
elettronico costituisce il quadro principale per il funzionamento del
mercato unico e la vigilanza sui servizi digitali e offre una struttura
di base per un meccanismo di cooperazione generale tra gli Stati membri,
contemplando in linea di principio tutti i requisiti applicabili ai
servizi digitali. La valutazione della direttiva ha indicato carenze in
vari elementi di tale meccanismo di cooperazione, tra cui importanti
aspetti procedurali come la mancanza di termini chiari per le risposte
degli Stati membri, oltre a una generale mancanza di reattività alle
richieste delle controparti. Nel corso degli anni ciò ha determinato una
mancanza di fiducia tra gli Stati membri nell'affrontare le
preoccupazioni relative ai fornitori di servizi digitali
transfrontalieri. Dalla valutazione della direttiva è emersa la
necessità di definire una serie distinta di regole e requisiti a livello
europeo. Per questo motivo, l'attuazione degli obblighi specifici
previsti dal presente regolamento richiederebbe un meccanismo di
cooperazione specifico a livello dell'UE, con una struttura di
governance che assicuri il coordinamento di organismi responsabili
specifici a livello dell'UE.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Il regolamento che stabilisce regole armonizzate
sull'intelligenza artificiale e modifica taluni atti legislativi
dell'Unione definisce un nuovo quadro comune di requisiti applicabili ai
sistemi di IA, che va ben oltre il quadro previsto dalla legislazione
in vigore. Per questo motivo è necessario istituire con la presente
proposta una nuova funzione di regolamentazione e coordinamento a
livello nazionale ed europeo.
Per quanto concerne le possibili sinergie con
altri strumenti adeguati, il ruolo delle autorità di notifica a livello
nazionale può essere svolto dalle autorità nazionali aventi funzioni
analoghe a norma di altri regolamenti dell'UE.
Inoltre, aumentando la fiducia nei confronti
dell'IA e quindi incoraggiando gli investimenti nello sviluppo e
nell'adozione dell'IA, la presente proposta integra il programma Europa
digitale, per il quale promuovere la diffusione di IA costituisce una
delle cinque priorità.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Il personale sarà riassegnato. Gli altri costi
saranno sostenuti dalla dotazione del programma Europa digitale dato che
l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un'IA
affidabile, contribuisce direttamente a un obiettivo fondamentale di
Europa digitale: accelerare lo sviluppo e la diffusione dell'IA in
Europa.
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
◻ durata limitata
–◻
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
X durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento di uno/due (da definire) anni
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
X Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻
a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie
finanziarie;
–◻
a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti
all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di
sufficienti garanzie finanziarie;
–◻
alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma
del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Il regolamento sarà riesaminato e valutato dopo
cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento. La Commissione
riferirà i risultati della valutazione al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione
della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di
attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della
strategia di controllo proposti
Il regolamento stabilisce una nuova politica per
quanto riguarda le regole armonizzate per la fornitura di sistemi di
intelligenza artificiale nel mercato interno, garantendo nel contempo il
rispetto della sicurezza e dei diritti fondamentali. Tali nuove regole
richiedono un meccanismo di coerenza per l'applicazione transfrontaliera
degli obblighi previsti dal presente regolamento sotto forma di un
nuovo gruppo consultivo che coordina le attività delle autorità
nazionali.
Al fine di far fronte a tali nuovi compiti, è
necessario fornire risorse adeguate ai servizi della Commissione. Si
stima che l'applicazione del nuovo regolamento richieda 10 equivalenti a
tempo pieno (ETP) a regime (5 ETP per il sostegno ad attività del
comitato e 5 ETP per il Garante europeo della protezione dei dati che
agisce in veste di organismo di notifica per i sistemi di IA
implementati da un organismo dell'Unione europea).
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Al fine di assicurare che i membri del comitato
abbiano la possibilità di effettuare analisi informate sulla base di
prove fattuali, è previsto che il comitato sia supportato dalla
struttura amministrativa della Commissione e che sia creato un gruppo di
esperti incaricato di fornire ulteriori competenze laddove richiesto.
2.2.3.Stima e
giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto
"costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei
livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Quanto alle spese per riunioni, dato il basso
valore per transazione (ad esempio rimborso delle spese di viaggio per
un delegato per una riunione), le procedure di controllo abituali paiono
sufficienti. Per quanto concerne lo sviluppo della banca dati, per
l'aggiudicazione del contratto è previsto un rigido sistema di controllo
interno presso la DG CNECT mediante attività di appalto centralizzate.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Le vigenti misure di prevenzione delle frodi
applicabili alla Commissione si applicheranno agli stanziamenti
supplementari necessari per il presente regolamento.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
7
|
20 02 06 Spese amministrative
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1
|
02 04 03 Programma Europa digitale intelligenza artificiale
|
Diss.
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
1
|
02 01 30 01 Spese di supporto per il programma Europa digitale
|
Non diss.
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista delle spese sugli stanziamenti operativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1
|
|
|
DG: CNECT
|
|
|
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
TOTALE
|
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio 02 04 03
|
Impegni
|
(1a)
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
0,600
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
|
1,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio 02 01 30 01
|
|
(3)
|
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
|
1,200
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG CNECT
|
Impegni
|
=1a+1b +3
|
|
1,240
|
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
|
2,200
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b
+3
|
|
0,840
|
0,340
|
0,340
|
0,340
|
0,340
|
|
2,200
|
• TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
0,600
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
|
1,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
|
1,200
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 1
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+6
|
|
1,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
|
2,200
|
|
|
Pagamenti
|
=5+6
|
|
0,840
|
0,340
|
0,340
|
0,340
|
0,340
|
|
2,200
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche, ricopiare nella sezione sotto:
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
(allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno 2027
|
Dopo il 2027
|
TOTALE
|
|
DG: CNECT
|
|
• Risorse umane
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
3,800
|
|
• Altre spese amministrative
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,050
|
|
TOTALE DG CNECT
|
Stanziamenti
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
3,850
|
|
Garante europeo della protezione dei dati
|
|
|
• Risorse umane
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
3,800
|
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE GEPD
|
Stanziamenti
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
0,760
|
3,800
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
1,530
|
1,530
|
1,530
|
1,530
|
1,530
|
1,530
|
7,650
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
TOTALE
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
2,770
|
1,770
|
1,770
|
1,770
|
1,770
|
|
9,850
|
|
|
Pagamenti
|
|
2,370
|
1,870
|
1,870
|
1,870
|
1,870
|
9,850
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Dopo il
2027
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banca dati
|
|
|
|
|
1
|
1,000
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
0,100
|
1
|
1,000
|
|
Riunioni - Risultato
|
|
|
|
|
10
|
0,200
|
10
|
0,200
|
10
|
0,200
|
10
|
0,200
|
10
|
0,200
|
10
|
0,200
|
50
|
1,000
|
|
Attività di comunicazione
|
|
|
|
|
2
|
0,040
|
2
|
0,040
|
2
|
0,040
|
2
|
0,040
|
2
|
0,040
|
2
|
0,040
|
10
|
0,040
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
13
|
0,240
|
13
|
0,240
|
13
|
0,240
|
13
|
0,240
|
13
|
0,240
|
13
|
0,100
|
65
|
2,200
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Ogni anno dopo il
2027
|
TOTALE
|
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
1,520
|
1,520
|
1,520
|
1,520
|
1,520
|
1,520
|
7,600
|
|
Altre spese amministrative
|
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,050
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
1,530
|
1,530
|
1,530
|
1,530
|
1,530
|
1,530
|
7,650
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
amministrative
|
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
1,20
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
0,240
|
1,20
|
|
TOTALE
|
|
1,770
|
1,770
|
1,770
|
1,770
|
1,770
|
1,770
|
8,850
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse
umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti
della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati
all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura
annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
.
|
|
Anno
2023
|
Anno 2024
|
Anno 2025
|
2026
|
2027
|
Dopo il 2027
|
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
20 01 02 03 (delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o
riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale
dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della
procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di
bilancio.
Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe fornire la metà delle risorse necessarie.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
Preparare un totale di 13-16 riunioni,
redigere relazioni, portare avanti le attività strategiche, ad esempio
per quanto concerne le future modifiche dell'elenco delle applicazioni
di IA ad alto rischio, e mantenere le relazioni con le autorità degli
Stati membri richiederà quattro AD ETP e 1 AST ETP.
Per i sistemi di IA sviluppati dalle
istituzioni dell'UE, è responsabile il Garante europeo della protezione
dei dati. Sulla base dell'esperienza passata, si può stimare che siano
necessari 5 AD ETP per adempiere le responsabilità del Garante europeo
della protezione dei dati conformemente al progetto di legge.
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–X
può essere
interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
Non è necessaria alcuna riprogrammazione.
–◻
comporta
l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o
l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e
le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli
strumenti proposti.
–◻
comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–X
non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
su altre entrate
–◻
su altre entrate
–indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).